ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Il Decreto n. 159 del 05/12/2013 prevede che il cittadino, ai fini della compilazione della Dichiarazione ISEE, possa richiedere alla “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” di accertare le seguenti situazioni:

  • abbandono del coniuge;
  • estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore che richieda prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  • estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di un genitore nei confronti del figlio minorenne, qualora il genitore sia non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore ed abbia riconosciuto il figlio per il quale si intendano richiedere prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
  • certificazione dei trattamenti assistenziali erogati a favore del proprio nucleo familiare.

ISEE - ESTRANEITA' DI RAPPORTI AFFETTIVI ED ECONOMICI DEL FIGLIO NEI CONFRONTI DEI GENITORI

Da presentare per il rilascio dell'ISEE nei casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore che richieda prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.

Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Che cosa si intende per "nucleo minori" e ISEE per PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI?

Se nel nucleo sono presenti minori, ai fini per esempio del ReI e dell’assegno al nucleo dei comuni, occorre considerare il "nucleo minori" e l'ISEE per PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, NON quello ordinario.

Nel "nucleo minori" rientrano, oltre ai membri del nucleo ordinario, anche i genitori NON coniugati e NON conviventi che hanno riconosciuto i figli (per brevità: GNC).

Quindi, nell'ISEE PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI rientreranno i redditi del (o dei) GNC.

Il GNC, per legge (DPCM 158/13 art. 7), non può essere "tolto", a meno che:

  • non risulti coniugato con altra persona
  • non risulti avere figli con altra persona
  • non sia stato obbligato dall'autorità giudiziaria a versare assegni periodici di mantenimento dei figli
  • non sia stato escluso dalla potestà sui figli o oggetto di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
  • non ne sia stata accertata in sede giurisdizionale l'estraneità in termini affettivi ed economici

Per informazioni più dettagliate è possibile riferirsi al sito dell'INPS o al messaggio n. 28 del 02-01-2015_Allegato n 1, disponibile a fondo pagina nella sezione Modulistica e documenti.

ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI -  RICHIESTA DI DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPCM 159 DEL 05/12/2013 PER L’ESTRANEITA’ AFFETTIVA ED ECONOMICA (art. 7 comma 1 lettera e)

Da presentare per il rilascio dell'Isee nei casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di un genitore nei confronti del figlio minorenne, qualora il genitore sia non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore ed abbia riconosciuto il figlio per il quale si intendano richiedere prestazioni agevolate rivolte a minorenni;

ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI - RICHIESTA DI DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPCM 159 DEL 05/12/2013 PER L'ABBANDONO DEL CONIUGE (art. 3 comma 3 lettera e)

Da presentare per il rilascio dell'Isee nel caso di genitore coniugato non convivente che ha abbandonato il nucleo famigliare e quindi non è possibile inserirlo come componente aggiuntiva nell’ISEE.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE (art. 38 D.P.R. 445/2000)

La richiesta, disponibile a fondo pagina, può essere:

  • spedita/consegnata all’Ufficio Protocollo insieme a copia non autenticata di un documento di identità del richiedente all’indirizzo: UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VERCELLI - PIAZZA MUNICIPIO 9 – 13100 VERCELLI
  • inviata via e-mail o via PEC all’indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it

CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 71 D.P.R. 445/2000)

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL COMUNE

La dichiarazione dello stato di estraneità mantiene la propria efficacia sino alla scadenza dell’ISEE.

Il richiedente si assume la responsabilità di presentare una nuova dichiarazione nel caso ci siano mutamenti delle condizioni sopra esposte e si impegna a non utilizzare la dichiarazione eventualmente rilasciata dal Comune di Vercelli in presenza delle suddette variazioni sia economiche che affettive nei confronti del genitore che venisse dichiarato estraneo economicamente e/o affettivamente.

ATTESTAZIONE CONTRIBUTI

E' possibile richiedere l'attestazione dei contributi ricevuti da questo Ente.

Modulo richiesta disponibile a fondo pagina.

Ultima modifica: 10 Mag 2021 - 15:07