Separazioni e divorzi

SEPARAZIONE E DIVORZIO

(Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio)

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 06.05.2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

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1. CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO

L’art. 6 del Decreto legge n. 132/2014, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162, prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nel rispetto dei presupposti per la proposizione della domanda di divorzio che restano invariati (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede che:

A) - in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica

B) in presenza di:
- figli minori
- figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non autosufficienti;
l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica

Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il modello in allegato alla presente pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita.

L’accordo da inoltrare al Comune di Vercelli potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, anche via pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it

2. INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’art. 6 del Decreto legge n. 132/2014, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio; l’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa..

Dove:

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
La modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti).
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 06.05.2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)

Come:

- Prenotazione di appuntamento via e-mail all’indirizzo silvia.piccaluga@comune.vercelli.it, scrivendo nell’oggetto: “richiesta prenotazione per accordo separazione/divorzio”, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi. 
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio ed in questa sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante:

- a mezzo pagamento pos (Bancomat e carta di credito) presso lo sportello di Stato Civile

- versamento presso la Tesoreria Comunale di Vercelli – Biverbanca – Via San Cristoforo – Vercelli
- Bonifico bancario Comune di Vercelli c/o Tesoreria Comunale di Vercelli – Banca di Asti S.p.A. – Via San
Cristoforo n. 9 - Vercelli. CODICE IBAN:  IT82A0608510316000052666620
(Causale: DIRITTO FISSO – art. 12 c. 6 -  legge 10 novembre 2014 n. 162)
- l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Riferimenti normativi:
• Legge 01 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
• Decreto legge n.132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante ”Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”. (G.U. n. 261 del 10.11.2014 - Supp. Ordinario n. 84)
• Legge 06 maggio 2015 n. 55 “Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non chè di comunione tra i coniugi” (G.U. n. 107 del 11/05/2015)

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Ultima modifica: 21 Feb 2024 - 15:45