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Consulta il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
CITTÀ DI VERCELLI - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 19/03/2008
I.C.I.
ANNO 2008
Si può estendere l’aliquota per
l’abitazione principale ad una pertinenza ed ai fabbricati di tipo abitativo
concessi dal proprietario in locazione, come abitazione principale, secondo gli
accordi previsti dalla legge Aree Fabbricabili
Si ricorda la necessità di adeguare i versamenti dell’imposta
calcolata in relazione al valore di mercato assunto dalle aree stesse come da Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 18 del 19/03/08.
Per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati. La detrazione per
abitazione principale è pari a € 103,29 e può essere elevata a: -
-
· Pensionato solo: -
Il cui nucleo familiare è
composto da una sola persona alla data del 01/01/2008. -
Deve avere compiuto il -
Deve essere in condizione non
lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a · Pensionati: - Il cui nucleo familiare è formato da sole due persone alla data del 01/01/2008. -
Devono avere compiuto il -
Devono essere entrambi in
condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a
€ · Famiglie numerose: -
Il nucleo familiare deve
essere composto da -
Il reddito complessivo
familiare non deve essere superiore a · Permanenza di anziani e/o disabili in famiglia: - Nucleo familiare che risulti avere uno o più anziani e/o disabili. · Nuove coppie: -
Nuove coppie registrate e
residenti in Vercelli nel corso dell’anno 2008 (anche per le coppie di fatto)
che abbiano acquistato l’immobile di residenza in proprietà nel corso del 2008 e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad
abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza. La maggiore detrazione
sarà applicabile per un periodo massimo di Si precisa che ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente allo 01/01/2008. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo d’usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun’altra proprietà immobiliare; con il D.L.n. 93 del 27 maggio 2008 l'abitazione principale e l'eventuale pertinenza (una sola pertinenza) sono esentate dal pagamento dell'ICI; l'esenzione è valida per tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9 per le quali si applicano le norme relative all'abitazione principale come sopra riportato. Il pagamento deve essere
effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento
deve essere intestato alla EQUITALIA SESTRI SPA sul c/c
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