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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita", limitatamente alle seguenti parti:
art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica
cellula di partenza, eventualmente»;
art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte
alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora
non siano disponibili metodologie alternative»;
art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o»;
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| QUESITO
N. 2 - NORME SUI LIMITI ALL' ACCESSO |
| Il
testo della scheda (Colore Arancio) |
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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana";
art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità";
art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o
di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai
casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico";
art. 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole:
"gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso
per i destinatari, ispirandosi al princ ipio della";
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,"; art. 6, comma 3,
limitatamente alle parole: "fino al momento della
fecondazione dell'ovulo";
art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "di
cui al comma 2 del presente articolo";
art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione",
nonchè alle parole: "fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile»?
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| QUESITO
N. 3 - DIRITTI DEI SOGGETTI COINVOLTI E
SUI LIMITI ALL' ACCESSO |
| Il
testo della scheda (Colore Grigio) |
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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita'
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla
presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito»;
art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilita'; o
infertilita'»;
art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico»;
art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della»;
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando
quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»;
art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento
della fecondazione dell'ovulo»;
art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;
art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di
salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione»,
nonchè alle parole: «fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile»?
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| QUESITO
N. 4 - DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA |
| Il
testo della scheda (Colore ROSA) |
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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”;
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione
del divieto di cui all´articolo 4, comma 3”;
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione
del divieto di cui all´articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall´articolo 4,
comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a 600.000 euro.”;
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?
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