REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI
NORME
IN DEROGA ALL'ART. 23 DEL CODICE DELLA STRADA, D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285,
TESTO AGGIORNATO CON IL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993 N. 360 IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE
1993 INTEGRATO CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE D.P.R. 16
DICEMBRE 1992 N. 495.
TESTO AGGIORNATO CON IL D.P.R. 16
SETTEMBRE 1996, N.610.
E successive modifiche ed integrazioni
1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Forma
oggetto del presente regolamento l'insieme delle norme che disciplinano la
materia della futura installazione sul territorio comunale degli impianti
pubblicitari.
2
CAMPO
DI APPLICAZIONE
Le
norme del presente regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della
comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, nell'ambito
delle diverse parti del territorio comunale, con la seguente distinzione:
Fuori
dal centro abitato: dove recepiscono integralmente le norme di cui all'Art. 23
del Codice della Strada e relativo regolamento.
Entro
il centro abitato: dove disciplinano l’uso dei mezzi pubblicitari, in
osservanza della normativa generale del Codice della Strada, ed integrate dalle
deroghe specifiche previste dall’articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada così come sostituito dall’art. 41 del
D.P.R. 16 settembre 1996, n.610.
3
FINALITÀ'
ED OBIETTIVI
Obiettivo
primario del presente regolamento è definire la normativa relativa
all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali
L'insieme delle norme ha come finalità qualificante introdurre elementi di
garanzia relativamente ai temi:
·
della
sicurezza
·
del
decoro
·
della
funzionalità
Sicurezza:
L'insieme delle norme é stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari
non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale,
sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una
particolare attenzione é stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi,
oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e
ubicazione dovranno conformarsi.
Decoro:
La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i
principi stessi a cui ci si é ispirati nella sua formulazione (tra i quali,
preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce del fatto che
detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo
all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario,
ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali
elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano.
A
questo scopo, in assenza del Piano Distributivo degli Impianti, dovrà essere
posta particolare cura da parte degli Uffici Tecnici, affinché gli impianti da
installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e
cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli
stessi luoghi.
Funzionalità:
Grande attenzione sarà posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al
fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un
funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la
fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi quali transenne, panchine,
getta rifiuti, fioriere, orologi, ecc.
Il
regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per la
redazione del progetto distributivo della pubblicità e di consentire il
corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale,
nell’ambito della quantità programmata con apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni.
4
SUDDIVISIONE
DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE
Ai
fini del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle
seguenti zone omogenee (considerando le innovazioni introdotte D.P.R. 16
settembre 1996, n.610:”La delimitazione del centro abitato individua i limiti
territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal
relativo Regolamento di attuazione all’interno ed all’esterno del centro
abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade
statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti
di strada che, per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti,
costituiscono “strade comunali” ed individua, pertanto, i limiti
territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti
proprietari di strade.”):
A
- ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI
Nell'ambito
del centro abitato inteso come inviluppo dei nuclei sopra descritti si
individuano le seguenti zone:
Al
- Zone di attenzione:
Si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di
antico impianto, parchi urbani, zone con destinazione prevalente ad attrezzature
di pubblico interesse (istruzione, civile, culto), zone di recupero del
patrimonio edilizio esistente, zone verdi e di rispetto ambientale.
A2
- Zone di attenzione attenuata:
sono le zone di edilizia consolidata soggette a normativa di ristrutturazione
urbanistica in Piano Regolatore.
A3
- Zone a regolamentazione selettiva:
sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente residenziali
consolidati e le zone di completamente.
A4
- Zone a normativa parametrizzata:
sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il
terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti
consolidati con destinazione prevalente produttiva, anche con caratteristiche
commerciali e terziarie.
B
- ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO
Il
territorio comunale esterno al centro abitato è costituito prevalentemente da
parti pianeggianti di uso agricolo ed industriale.
Nell'ambito
di questa parte del territorio i nuclei antichi delle borgate isolate, gli
antichi casali e fattorie vengono assimilati, ai fini del presente regolamento,
alle zone A1 e pertanto soggetti a doppia normativa quella del codice della
strada e quella delle zone A1.
5
CLASSIFICAZIONE
DELLA VIABILITA'
5.1.
definizioni
L'art.
2 del codice della strada classifica gli elementi della struttura viaria in
funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionari nei
seguenti tipi:
A)
Autostrade
B)
Strade extraurbane principali
C)
Strade extraurbane secondarie
D)
Strade urbane di scorrimento
E)
strade urbane di quartiere
F)
Strade locali
A
- AUTOSTRADA:
strada
extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di
sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da
appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal I' ottobre 1993).
B
- STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:
strada
a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta,
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così
modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1
ottobre 1993).
C
- STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:
strada
ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.
D
- STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:
strada
a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali
estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
(Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in
vigore dal 1 ottobre 1993).
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:
strada
ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi;
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F
- STRADA LOCALE:
strada
urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
5.2.
Strade del territorio Comunale
Il
territorio del Comune di VERCELLI è interessato dai seguenti tipi di strada:
strade
di tipo A - (Autostrade/Tangenziali)
strade
di tipo C - (Strade extraurbane secondarie)
strade
di tipo D - (Strade urbane di scorrimento)
strade
di tipo E - (Strade urbane di quartiere)
strade
di tipo F - (Strade locali) in
questa categoria rientra la totalità della rimanente struttura viaria del
territorio Comunale di VERCELLI.
nonché le strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato (definite “tratti interni” o “strade comunali” ) a cui, pur risultando assoggettate alla normativa generale del Codice della Strada, è data comunque al Comune facoltà di derogare come da indicazioni dell’art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, così come sostituito e previsto dall’art. 41 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610 tramite il presente Regolamento.
6
CLASSIFICAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI
6.1.
Definizione
Ai
fini del presente regolamento viene definito mezzo pubblicitario qualunque
struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in
genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali, ivi comprese
la insegne, le targhe e simili, con esplicita esclusione di tutta la segnaletica
stradale così come definiti all’ ARTICOLO 37 D.P.R. 610/96.
1.
Si
definisce “preinsegna” la scritta
in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed
eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e
bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe , supportato da una
idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale
della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da
facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non
può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2.
Si
definisce “sorgente luminosa”
qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce
in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti,
manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3.
Si
definisce “cartello” un manufatto
bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o
entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi,
quali manifesti, adesivi, ecc. . Può essere luminoso sia per luce propria che
per luce indiretta.
4.
Si
definisce “striscione, locandina o
stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di
qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o
comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La
locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale
rigido.
5.
Si
definisce “segno orizzontale
reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con
pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
6.
Si
definisce “impianto pubblicitario di
servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di
pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate
autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine, orologi, o
simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per
luce diretta che per luce indiretta.
7.
Si
definisce “impianto di pubblicità o
propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla
propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo
definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né
come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno
orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
8.
tipologie
di impianti riportate nell’abaco distributivo che riassumono le definizioni
sopra riportate:
Striscione:
Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto
unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di
rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non
aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta,
realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.
Cartello:
Elemento
bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla
diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza _ovrapposizione di
altri elementi quali manifesti o simili.
Gonfalone
– Stendardo: Elemento
bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza
propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa,
eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Non sono ammessi in
posizione perpendicolare alla strada se superiori a 3 mq.
Megaposter:
Elemento
bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale di qualsiasi natura,
caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente
vincolato in aderenza a strutture in elevazione finalizzato alla diffusione di
messaggi direttamente senza la sovrapposizione di altri elementi quali manifesti
o simili. E’ consentito in
particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o
ristrutturazione. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.
Tabella
murale:
Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. Realizzato in
materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture
edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali,
sia direttamente sia tramite _ovrapposizione di altri elementi quali manifesti o
simili.
Cippo
– Trespolo:
Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi
struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali,
direttamente senza sovrapposizione di
altri elementi come manifesti o simili.
Impianto
abbinato a pensilina:
Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente
vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o
propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come
manifesti o simili.
Transenne:
Cartelli
mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie inferiore ad 1 mq.,
luminosi o non luminosi, solidamente vincolati a barriere parapedonali.
Abbinato
ad impianto di arredo urbano: Cartelli
mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie superiore ad 1 mq.,
luminosi o non luminosi, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano
destinati a fornire un servizio pubblico: panchine, fioriere, orologi,
gettarifiuti portabici....
Insegne
speciali:
Struttura quali insegne, targhe, tabelle, lettere scatolate ecc. di particolre
rilevanza dimensionale (maggiori di 3 mq.) e/o dotate di struttura di sostegno
propria, posizionate sul luogo di esercizio o nelle immediate vicinanze dello
stesso. Potranno esere luminose o illuminate.
Cartello
a messaggio mobile:
Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche
strutturali e formali, idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari
variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato.
Profondità inferiore a 50 cm.
Cartelli
ubicazionali:
Si considerano cartelli ubicazionali quelli recanti l’indicazione della
direzione e del verso dell’itinerario adducente al luogo di esercizio.
1.
Le
definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei
successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza
stradale.
6.2.
Durata
I
mezzi pubblicitari come sopra definiti vengono classificati in funzione della
durata del periodo di esposizione nel seguente modo:
·
Temporanei
·
Permanenti
Temporanei
appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati
all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata
quali: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali,
quali: striscioni, stendardi, gonfaloni, megaposter e cartelli di superficie
minore o uguale di 3 mq se istituzionali, o minori o uguali di 1 mq se privati.
Permanenti:
Rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo
o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire supporto duraturo per
l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, cippi e
trespoli, impianti associati a prestazioni di servizio di interesse pubblico
(pensiline, transenne, orologi, panchine, getta rifiuti, porta biciclette e
simili), insegne e cartelli ubicazionali.
6.3.
Tipologia d'uso
I
mezzi pubblicitari vengono ulteriormente classificati in funzione della
tipologia d'uso in:
·
istituzionali
·
commerciali
·
privati
istituzionali:
quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o
iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto
pubblico o altri enti senza fine di lucro;
commerciali:
quelli deputati alla esposizione periodica di messaggi pubblicitari;
privati:
quelli preposti alla esposizione permanente di notizie relative ad un esercizio
commerciale, industriale, di arte o professione. Possono essere:
a)
sul luogo di esercizio o nelle aree di pertinenza; vi appartengono le scritte,
le tabelle, le insegne, le targhe.
Al
fine del presente regolamento vengono presi in considerazione unicamente quelli
avente superficie maggiore di 3 mq, ero quelli dotati di struttura di sostegno
propria.
b)
lontani dal luogo di esercizio; vi appartengono quei mezzi assimilabili per
forma e caratteristiche ai mezzi pubblicitari commerciali, ma aventi funzioni
pubblicitarie di tipo privato; nonché i segnali e i cartelli ubicazionali.
Per
una definizione descrittiva, che consenta una corretta individuazione delle
diverse tipologie, si rimanda alle schede facenti parte integrante del presente
Regolamento.
Qui
di seguito viene fornita una tabella riassuntiva indicante, per ogni tipologia,
le possibilità relative alla durata e all'uso, nonché ulteriori precisazioni
riguardanti l'opzione "illuminamento artificiale".
Testo
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.05.2006
ESEMPI
TIPOLOGICI DI IMPIANTI
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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1
2 3 4 5 6 7,8,9 10 11 12 13
|
cartelli gonfaloni insegne
speciali cartelli
ubicazionali striscioni stendardi impianti
abbinati a pubblici servzi cippi
e trespoli cartelli
a messaggio mobile tabelle
murali cartelli
|
||||
7
NORME
GENERALI DI INSTALLAZIONE
Il
posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre
normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:
·
forma
e colore
·
materiali
·
strutture
·
distanze
·
illuminazione
·
posizionamento
·
durata
7.1.
Forma e colore
I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in
ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore
rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi
depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello
o altro mezzo pubblicitario.
7.2.
Materiali
I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali
non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
7.3.
Struttura
Le
strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla
spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei
singoli elementi, con specifico riferimento al D. M. 12-02-82 ai fini del quale
il Comune rientra nella zona 2 di cui al comma 3.3.3.
Qualora
le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in
opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e
l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima
del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.
7.4.
Distanze
Tutte
le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno
misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della
misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere
d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi
posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.
7.5.
Illuminazione
Nessun
impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità
luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi
abbagliamento.
I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma
regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
La
croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e
posti di pronto soccorso.
Solo
all’interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati,
tutte le distanze indicate nel presente regolamento dovranno essere aumentate
del 50%.
7.6.
Posizionamento
Il
posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire
sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una
distanza minima di 50 metri.
E'
comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente
in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda
interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o
dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di
sicurezza e sugli altri dispositivo laterali di protezione e di segnalamento.
Gli
impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli né
perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive previste.
7.7.
Durata
Mezzi
di pubblicità temporanea:
sono
ammessi unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si
riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive.
Fanno eccezione i mezzi destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati
che non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a 30 giorni
consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L’intervallo non dovrà essere
inferiore a 10 giorni.
La
pubblicità effettuata con autoveicoli privati (vele) non potrà in alcun caso
avere durata di esposizione superiore a 5 giorni consecutivi, senza possibilità
di rinnovo. L’intervallo non dovrà essere inferiore a 10 giorni.
La
pubblicità effettuata con gonfaloni e stendardi non potrà in alcun caso avere
durata di esposizione superiore a 10 giorni consecutivi, senza possibilità di
rinnovo. L’intervallo non dovrà essere inferiore a 10 giorni.
·
La
pubblicità effettuata con megaposter sarà preventivamente concordata con
l’Amministrazione.
Mezzi
per la pubblicità permanente:
all’atto
del rilascio della autorizzazione gli Organi Comunali stabiliranno la durata
ammessa per ogni singola installazione.
Testo
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.05.2006
8.
CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI
Tutti
gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti
caratteristiche costruttive:
·
le
strutture (montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno
essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri
epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica in
colore grigio ferro o in altro colore a discrezione della Amministrazione
comunale;
·
i
cartelli dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per
l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca
apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro
stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato tipo "LEXAN"
di spessore minimo 5 mm.
·
tutti
gli impianti pubblicitari sia istituzionali che commerciali o privati dovranno
essere dotati alla sommità di un coronamento in differenti colori, idoneo a
segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi
(Istituzionali, commerciali o privati); nel caso di impianti istituzionali il
coronamento dovrà recare serigrafato lo stemma del Comune; nel caso di impianti
commerciali, il coronamento porterà alla sommità il marchio o logotipo della
società appaltatrice della pubblica affissione.
Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, la Civica Amministrazione provvederà all'approvazione delle tipologie di impianto compatibili con le predette norme.
9
DISCIPLINA
DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO
DEL CENTRO ABITATO.
9.1.
NORMATIVA GENERALE DI ZONA
Vengono
individuati di seguito quali mezzi e impianti pubblicitari possono essere
collocati in ciascuna zona territoriale omogenea all’interno del centro
abitato e sono con essa compatibili.
Zone
Al – Zone di attenzione
In
tali zone è ammessa unicamente l’installazione dei seguenti mezzi
pubblicitari:
·
mezzi
per la pubblicità temporanea privata, esclusi i cartelli.
·
mezzi
per la pubblicità temporanea e permanente istituzionale di superficie inferiore
a 3 mq.
·