REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI  

 

ALLEGATO: ABACO

   

NORME IN DEROGA ALL'ART. 23 DEL CODICE DELLA STRADA, D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285, TESTO AGGIORNATO CON IL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993 N. 360 IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 1993 INTEGRATO CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495.

TESTO AGGIORNATO CON IL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N.610.

E successive modifiche ed integrazioni  

1          OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Forma oggetto del presente regolamento l'insieme delle norme che disciplinano la materia della futura installazione sul territorio comunale degli impianti pubblicitari.  

2          CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, nell'ambito delle diverse parti del territorio comunale, con la seguente distinzione:

Fuori dal centro abitato: dove recepiscono integralmente le norme di cui all'Art. 23 del Codice della Strada e relativo regolamento.

Entro il centro abitato: dove disciplinano l’uso dei mezzi pubblicitari, in osservanza della normativa generale del Codice della Strada, ed integrate dalle deroghe specifiche previste dall’articolo 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada così come sostituito dall’art. 41 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610.  

3          FINALITÀ' ED OBIETTIVI

Obiettivo primario del presente regolamento è definire la normativa relativa all'inserimento di impianti e mezzi pubblicitari entro i confini comunali L'insieme delle norme ha come finalità qualificante introdurre elementi di garanzia relativamente ai temi:

·       della sicurezza

·       del decoro

·       della funzionalità

Sicurezza: L'insieme delle norme é stato concepito per garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto riguarda la circolazione veicolare sia quella pedonale, e una particolare attenzione é stata posta ai loro aspetti più propriamente visivi, oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico ai quali la progettazione e ubicazione dovranno conformarsi.

Decoro: La presente disciplina per l'inserimento di mezzi pubblicitari, per i principi stessi a cui ci si é ispirati nella sua formulazione (tra i quali, preminente, quello della compatibilità ambientale), garantisce del fatto che detti mezzi non si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umanizzato, ma al contrario, ove possibile, e specie nell'ambito del contesto cittadino, diventino, quali elementi di arredo, occasione di arricchimento del panorama urbano.

A questo scopo, in assenza del Piano Distributivo degli Impianti, dovrà essere posta particolare cura da parte degli Uffici Tecnici, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

Funzionalità: Grande attenzione sarà posta al tema della fruibilità del contesto urbano, al fine di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano detrimento ad un funzionale uso del territorio andando invece, ove possibile, ad aumentarne la fruibilità disciplinando l'inserimento di elementi quali transenne, panchine, getta rifiuti, fioriere, orologi, ecc.

Il regolamento ha altresì lo scopo di costituire lo strumento operativo per la redazione del progetto distributivo della pubblicità e di consentire il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale, nell’ambito della quantità programmata con apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.  

4          SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

Ai fini del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee (considerando le innovazioni introdotte D.P.R. 16 settembre 1996, n.610:”La delimitazione del centro abitato individua i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal relativo Regolamento di attuazione all’interno ed all’esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che, per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti, costituiscono “strade comunali” ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.”):  

A - ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI

Nell'ambito del centro abitato inteso come inviluppo dei nuclei sopra descritti si individuano le seguenti zone:

Al - Zone di attenzione: Si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di antico impianto, parchi urbani, zone con destinazione prevalente ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto), zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, zone verdi e di rispetto ambientale.

A2 - Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata soggette a normativa di ristrutturazione urbanistica in Piano Regolatore.

A3 - Zone a regolamentazione selettiva: sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente residenziali consolidati e le zone di completamente.

A4 - Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi), nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione prevalente produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.  

B - ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

Il territorio comunale esterno al centro abitato è costituito prevalentemente da parti pianeggianti di uso agricolo ed industriale.

Nell'ambito di questa parte del territorio i nuclei antichi delle borgate isolate, gli antichi casali e fattorie vengono assimilati, ai fini del presente regolamento, alle zone A1 e pertanto soggetti a doppia normativa quella del codice della strada e quella delle zone A1.  

5          CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

5.1. definizioni

L'art. 2 del codice della strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionari nei seguenti tipi:

A)        Autostrade

B)         Strade extraurbane principali

C)         Strade extraurbane secondarie

D)        Strade urbane di scorrimento

E)         strade urbane di quartiere

F)         Strade locali  

A - AUTOSTRADA:

strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal I' ottobre 1993).  

B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 ottobre 1993).  

C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA:

strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.  

D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:

strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 ottobre 1993).  

E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:

strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.  

F - STRADA LOCALE:

strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

5.2. Strade del territorio Comunale

Il territorio del Comune di VERCELLI è interessato dai seguenti tipi di strada:

strade di tipo A - (Autostrade/Tangenziali)

strade di tipo C - (Strade extraurbane secondarie)

strade di tipo D - (Strade urbane di scorrimento)

strade di tipo E - (Strade urbane di quartiere)

strade di tipo F - (Strade locali) in questa categoria rientra la totalità della rimanente struttura viaria del territorio Comunale di VERCELLI.

nonché le strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato (definite “tratti interni” o “strade comunali” ) a cui, pur risultando assoggettate alla normativa generale del Codice della Strada, è data comunque al Comune facoltà di derogare come da indicazioni dell’art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, così come sostituito e previsto dall’art. 41 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610 tramite il presente Regolamento.

6          CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

6.1. Definizione

Ai fini del presente regolamento viene definito mezzo pubblicitario qualunque struttura di supporto rigida o no, idonea ad esporre messaggi pubblicitari in genere, propagandistici, reclamistici, informativi, ubicazionali, ivi comprese la insegne, le targhe e simili, con esplicita esclusione di tutta la segnaletica stradale così come definiti all’ ARTICOLO 37 D.P.R. 610/96.

1.       Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe , supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2.       Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3.       Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. . Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4.       Si definisce “striscione, locandina o stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

5.       Si definisce “segno orizzontale  reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

6.       Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

7.       Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8.      tipologie di impianti riportate nell’abaco distributivo che riassumono le definizioni sopra riportate:

Striscione: Elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzati in modo da resistere opportunamente alla forza del vento.

Cartello: Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza _ovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Gonfalone – Stendardo: Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Non sono ammessi in posizione perpendicolare alla strada se superiori a 3 mq.

Megaposter: Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie (maggiore di 18 mq), interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione finalizzato alla diffusione di messaggi direttamente senza la sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. E’ consentito in particolare su fronti ciechi, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione. Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

Tabella murale: Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 30 cm. Realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sia direttamente sia tramite _ovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Cippo – Trespolo: Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, direttamente senza sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

Impianto abbinato a pensilina: Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

Transenne: Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie inferiore ad 1 mq., luminosi o non luminosi, solidamente vincolati a barriere parapedonali.

Abbinato ad impianto di arredo urbano: Cartelli mono o bifacciali o altri mezzi espositivi di superficie superiore ad 1 mq., luminosi o non luminosi, solidamente vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico: panchine, fioriere, orologi, gettarifiuti portabici....

Insegne speciali: Struttura quali insegne, targhe, tabelle, lettere scatolate ecc. di particolre rilevanza dimensionale (maggiori di 3 mq.) e/o dotate di struttura di sostegno propria, posizionate sul luogo di esercizio o nelle immediate vicinanze dello stesso. Potranno esere luminose o illuminate.

Cartello a messaggio mobile: Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm.

Cartelli ubicazionali: Si considerano cartelli ubicazionali quelli recanti l’indicazione della direzione e del verso dell’itinerario adducente al luogo di esercizio.

1.       Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l’applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.  

6.2. Durata

I mezzi pubblicitari come sopra definiti vengono classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

·       Temporanei

·       Permanenti  

Temporanei appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, quali: striscioni, stendardi, gonfaloni, megaposter e cartelli di superficie minore o uguale di 3 mq se istituzionali, o minori o uguali di 1 mq se privati.  

Permanenti: Rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di servizio di interesse pubblico (pensiline, transenne, orologi, panchine, getta rifiuti, porta biciclette e simili), insegne e cartelli ubicazionali.  

6.3. Tipologia d'uso

I mezzi pubblicitari vengono ulteriormente classificati in funzione della tipologia d'uso in:

·       istituzionali

·       commerciali

·       privati  

istituzionali: quelli preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro;  

commerciali: quelli deputati alla esposizione periodica di messaggi pubblicitari;  

privati: quelli preposti alla esposizione permanente di notizie relative ad un esercizio commerciale, industriale, di arte o professione. Possono essere:

a) sul luogo di esercizio o nelle aree di pertinenza; vi appartengono le scritte, le tabelle, le insegne, le targhe.

Al fine del presente regolamento vengono presi in considerazione unicamente quelli avente superficie maggiore di 3 mq, ero quelli dotati di struttura di sostegno propria.

b) lontani dal luogo di esercizio; vi appartengono quei mezzi assimilabili per forma e caratteristiche ai mezzi pubblicitari commerciali, ma aventi funzioni pubblicitarie di tipo privato; nonché i segnali e i cartelli ubicazionali.

 

Per una definizione descrittiva, che consenta una corretta individuazione delle diverse tipologie, si rimanda alle schede facenti parte integrante del presente Regolamento.

Qui di seguito viene fornita una tabella riassuntiva indicante, per ogni tipologia, le possibilità relative alla durata e all'uso, nonché ulteriori precisazioni riguardanti l'opzione "illuminamento artificiale".  

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.05.2006  

ESEMPI TIPOLOGICI DI IMPIANTI

 

 

 

 

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6

7,8,9

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12

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cartelli

gonfaloni

insegne speciali

cartelli ubicazionali

striscioni

stendardi

impianti abbinati a pubblici servzi

cippi e trespoli

cartelli a messaggio mobile

tabelle murali

cartelli

 

 


7          NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative a:

·       forma e colore

·       materiali

·       strutture

·       distanze

·       illuminazione

·       posizionamento

·       durata  

7.1. Forma e colore

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.  

7.2. Materiali

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.  

7.3. Struttura

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D. M. 12-02-82 ai fini del quale il Comune rientra nella zona 2 di cui al comma 3.3.3.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.  

7.4. Distanze

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.  

7.5. Illuminazione

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Solo all’interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente regolamento dovranno essere aumentate del 50%.  

7.6. Posizionamento

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivo laterali di protezione e di segnalamento.  

Gli impianti posizionati diagonalmente rispetto alle strade (né paralleli né perpendicolari) dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive previste.  

7.7. Durata

Mezzi di pubblicità temporanea:

sono ammessi unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono, oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive. Fanno eccezione i mezzi destinati a pubblicità e propaganda di soggetti privati che non potranno in alcun caso avere durata di esposizione superiore a 30 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L’intervallo non dovrà essere inferiore a 10 giorni.

La pubblicità effettuata con autoveicoli privati (vele) non potrà in alcun caso avere durata di esposizione superiore a 5 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L’intervallo non dovrà essere inferiore a 10 giorni.

La pubblicità effettuata con gonfaloni e stendardi non potrà in alcun caso avere durata di esposizione superiore a 10 giorni consecutivi, senza possibilità di rinnovo. L’intervallo non dovrà essere inferiore a 10 giorni.

·       La pubblicità effettuata con megaposter sarà preventivamente concordata con l’Amministrazione.

Mezzi per la pubblicità permanente:

all’atto del rilascio della autorizzazione gli Organi Comunali stabiliranno la durata ammessa per ogni singola installazione.  

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25.05.2006  

8.         CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI     PUBBLICITARI

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

·       le strutture (montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica in colore grigio ferro o in altro colore a discrezione della Amministrazione comunale;

·       i cartelli dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.

·       tutti gli impianti pubblicitari sia istituzionali che commerciali o privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (Istituzionali, commerciali o privati); nel caso di impianti istituzionali il coronamento dovrà recare serigrafato lo stemma del Comune; nel caso di impianti commerciali, il coronamento porterà alla sommità il marchio o logotipo della società appaltatrice della pubblica affissione.

Contestualmente all'approvazione del presente regolamento, la Civica Amministrazione provvederà all'approvazione delle tipologie di impianto compatibili con le predette norme.

9          DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO       

            DEL CENTRO ABITATO.

9.1. NORMATIVA GENERALE DI ZONA

Vengono individuati di seguito quali mezzi e impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea all’interno del centro abitato e sono con essa compatibili.  

Zone Al – Zone di attenzione

In tali zone è ammessa unicamente l’installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

·       mezzi per la pubblicità temporanea privata, esclusi i cartelli.

·       mezzi per la pubblicità temporanea e permanente istituzionale di superficie inferiore a 3 mq.

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