città DI VERCELLI
SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
Servizio
Ambiente e Qualità Urbana
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO
IN FOGNATURA
PUBBLICA DELLE ACQUE REFLUE
-
Norme generali -
Art. 1 – Fonti normative ed ambito di
applicazione pag. 6
Art. 2 – Oggetto del regolamento pag. 6
Art. 3 – Definizioni pag.
7
Art. 4 – Classificazione e regolamento degli
scarichi pag. 8
Art. 5 – Competenze pag.
9
Art. 6 – Scarico di acque bianche e assimilate pag. 10
Art. 7 – Rilevazione dei consumi idrici pag. 10
Art. 8 – Norme di tutela delle fonti di
approvvigionamento idrico pag. 10
Titolo I
-
Procedure e regolamentazioni degli scarichi in fognatura -
Art. 9 – Obbligo di allacciamento pag. 12
Art. 10 – Autorizzazione
allo scarico pag. 13
Art. 11 – Attivazione
allo scarico pag. 13
Art. 12 – Proprietà delle
opere di fognatura pag. 13
Art. 13 – Esecuzione
delle opere di allacciamento e relative spese pag. 13
Art. 14 – Passaggio
attraverso proprietà privata pag. 14
Art. 15 – Allacciamento
di apparecchi e locali a quota inferiore
al piano stradale pag. 14
Art. 16 – Fognature delle
strade e delle piazze private pag.
15
Art. 17 – Manutenzione,
pulizia e riparazione dei manufatti di
allacciamento pag. 15
Art. 18 – Pozzi neri,
fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili pag. 16
Art. 19 – Immissioni
vietate pag. 16
Art. 20 – Insediamenti
temporanei pag. 16
Art. 21 – Scarichi di
camper e mezzi dotati di servizi igienici pag. 17
Titolo II
-
Insediamenti domestici ed assimilabili –
Art. 22 – Autorizzazione all’allacciamento di scarichi
domestici e assimilabili pag. 19
Titolo III
-
Insediamenti Industriali -
Art. 23 – Condizioni di
ammissibilità pag. 21
Art. 24 – Domanda di
allacciamento di insediamenti industriali pag. 21
Art. 25 – Autorizzazione
allo scarico di insediamenti industriali pag. 22
Art. 26 – Elaborati di
progetto delle opere di allacciamento pag. 23
Art. 27 – Insediamenti
produttivi già allacciati pag. 23
Art. 28 – Limiti di
validità dell’autorizzazione allo scarico pag. 23
Art. 29 – Caratteristiche
tecniche delle opere di allacciamento pag. 24
Art. 30 – Impianti di
pretrattamento pag.
24
Art. 31 – Controlli
qualitativi e quantitativi degli scarichi pag. 25
-
Conferimento di reflui al depuratore comunale tramite autobotte -
Art. 32 – Condizione di ammissibilità dei rifiuti
liquidi pag. 28
-
Aspetti tributari -
Art. 33 – Tariffa per il
servizio fognatura e depurazione da insediamenti
domestici e
industriali pag. 30
Art. 34 – Corresponsione
delle tariffe pag. 30
Art. 35 – Determinazione
delle tariffe pag. 30
Art. 36 – Applicazione
delle tariffe per scarichi da insediamenti domestici pag. 30
Art. 37 – Applicazione
delle tariffe per scarichi da insediamenti industriali pag. 31
Art. 38 – Convenzione per
scarico di reflui con limiti in deroga pag. 31
Art. 39 – La riscossione pag. 31
Art. 40 – Contenzioso pag. 31
-
Disposizioni varie -
Art. 41 – Entrata in
vigore del Regolamento pag. 33
Art. 42 – Abrogazione di
precedenti disposizioni pag. 33
Art. 43 – Norme
transitorie pag. 33
Art. 44 – Sanzioni
amministrative pag. 33
Art. 45 – Pubblicità pag. 33
ALLEGATI
Allegato “A” – Modulo –
Allacciamenti fognari di scarichi domestici o assimilabili pag. 34
Allegato “B” – Modulo –
Allacciamenti fognari da insediamenti industriali pag. 37
- Norme generali -
Art. 2 –
Oggetto del Regolamento
Art. 3 –
Definizioni
Art. 4 –
Classificazione degli scarichi
Art. 5 –
Competenze
Art. 6 –
Scarico di acque bianche e assimilate
Art. 7 –
Rilevazione dei consumi idrici
Art. 8 – Norme
di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico
Il presente Regolamento è
redatto in esecuzione del D. L.gs n.
152 dell’11/5/1999 e successive modificazioni che nel caso specifico prevede il
mantenimento di alcune disposizioni contenute nella L.R. n. 13/90 sino ad
emanazione di nuove normative a carattere regionale.
Si precisa che come
limiti di riferimento per gli scarichi in fognatura è applicata la Tab. 3
dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.
L’ambito dell’applicazione
delle seguenti norme, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla
repressione dell’inquinamento delle acque, è riferito agli scarichi diretti
nelle pubblica fognatura e alle caratteristiche qualitative dei medesimi,
nonché ai casi di deroga ammissibili.
Art. 2 –
Oggetto del regolamento
1) Il
presente Regolamento disciplina l’uso della fognatura pubblica e degli scarichi
idrici di qualsiasi tipo con recapito in fognatura comunale nell’ambito
del territorio di competenza del Comune di Vercelli, nonché il conferimento al
depuratore comunale di rifiuti liquidi tramite autobotti. Sono esclusi dal
presente Regolamento gli scarichi di acque addotte direttamente in corpi idrici
superficiali.
2) Ha
per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili,
dei requisiti ecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e
tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e
controllo da parte del Comune e/o dell’Ente Gestore delle fognature (di seguito
definito E.G.).
3) In
particolare ha lo scopo di stabilire:
a) i
limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione
dello stato delle opere di fognatura e dell’impianto di depurazione (limiti di
scarico in deroga);
b) le
modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
c) le
modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
d) le
norme tecniche di allacciamento;
e) i
criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe;
f)
le
sanzioni amministrative.
Art. 3 –
Definizioni
Ai fini del presente
Regolamento si definiscono:
1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde
idriche sotterranee;
2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici
indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti
della Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i riferiti agli scarichi
in acque
superficiali;
3) acque nere: le acque usate per le varie attività dell’uomo
provenienti da insediamenti civili (bagni, servizi igienici, cucine,
lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi, a monte di
qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n.
152/99 e s.m.i. riferiti agli scarichi
in acque superficiali;
4) fognatura: il sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
5) fognatura pubblica: la fognatura costituita da due differenti reti: una
per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque
bianche, definita fognatura bianca;
6) fognatura separata: la fognatura costituita da due differenti reti: una
per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque
bianche, definita fognatura bianca;
7) fognatura mista: la fognatura costituita da una sola rete per le
acque bianche e nere;
8) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti di
acque reflue domestiche e/o industriali alla pubblica fognatura;
9)
impianto di depurazione: ogni
struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a
una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato tramite
fognatura;
10) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo
scarico dei limiti qualitativi e quantitativi richiesti per l’immissione nella
fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
11) scarichi di acque reflue domestiche: acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano ed attività domestiche; sono da considerarsi
assimilabili
agli scarichi di acque domestiche quelle che presentano le caratteristiche di
cui all’art. 28, comma 2, del D. Lgs n. 152/99 e s.m.i;
12)
scarichi di acque reflue
industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si
svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
13) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui
mediante apposito condotto nel corpo idrico superficiale;
14) titolare dello scarico: è il soggetto autorizzato dalle autorità
competenti allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
15) fabbricati esistenti: quelli per cui sia stata rilasciata la
concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento;
16) fabbricati nuovi: quelli per cui sia stata rilasciata concessione o
autorizzazione edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione o restauro e
risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento;
17) pozzetto d’ispezione terminale: manufatto predisposto per il controllo
qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei
campioni, posto sulla tubazione di scarico dell’insediamento ed a valle del
quale non vi siano altri allacciamenti;
18) pozzetto d’ispezione di processo: manufatto predisposto per il controllo
qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei
campioni, posto subito a valle dell’unità operativa o reparto che s’intende
controllare;
19) pozzetto di raccordo: ogni pozzetto situato alle confluenze e
diramazioni delle condotte fognarie, utile per l’ordinaria manutenzione delle
stesse;
20) pozzetto stradale d’ispezione: manufatto posto sul collettore stradale per
permettere gli interventi di manutenzione delle fogne, nonché punto di
immissione in questi di eventuali allacciamenti.
Art. 4 –
Classificazione e regolamentazione degli scarichi
Ai fini del presente
Regolamento, gli scarichi in pubblica fognatura sono classificati nelle
seguenti categorie:
a) reflui
provenienti da attività domestiche;
b) reflui
provenienti da attività industriali;
c) reflui
provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga.
a) Reflui
provenienti da attività domestiche
Questi sono classificati
in base alla definizione 11) di cui all’art. 3 del presente Regolamento.
b) Reflui
provenienti da attività industriali
La tipologia è
specificata con la definizione 12) di cui all’Art. 3 del presente Regolamento.
Detti scarichi sono assoggettati al rispetto dei limiti imposti dall’Ente
Gestore e devono comunque rispettare la Tab. 3/A dell’allegato 5 del D.L.gs n.
152/99 e successive modificazioni.
c) Reflui
provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga
Appartengono a questa
categoria gli scarichi provenienti da attività industriali o produttive alle
quali vengono concessi limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in
pubblica fognatura, ovvero con limiti in deroga alla Tab. 3 (riferita agli
scarichi in fognatura) e nel rispetto della Tab. 3/A dell’allegato 5 del D.Lgs
n. 152/99 e successive modificazioni.
Gli scarichi di nuovi
insediamenti di cui al presente articolo, sono autorizzati con atto esplicito
del Comune (previo rilascio di nulla osta da parte dell’E.G.) con atto
rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione di idonea istanza.
L’istanza di
autorizzazione dovrà essere presentata dal titolare dello scarico entro 180 gg.
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in conformità al
modello “B” allegato al presente Regolamento.
Per gli insediamenti
esistenti con deroga ai limiti di cui al presente articolo, l’E.G. si riserva
di definire, con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche
e/o limiti massimi del volume di scarico in relazione alle caratteristiche del
servizio reso.
Art. 5 – Competenze
1) La
proprietà del pubblico sistema fognario è del Comune di Vercelli.
2) La
costruzione e l’esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di
allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di
proprietà, sono di diretta competenza dell’E.G. del servizio.
Art. 6 –
Scarico di acque bianche e assimilate
1) Le
acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la
possibilità, in recapito diverso dalla pubblica fognatura e comunque con rete
separata dalle acque nere.
2) Le
disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli insediamenti
civili e produttivi esistenti secondo le modalità ed i tempi stabiliti
dall’E.G.
Art. 7 –
Rilevazione dei consumi idrici
Tutti gli insediamenti
che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico e che originano uno
scarico in fognatura, devono specificarlo nelle domande di autorizzazione
all’allacciamento ed allo scarico in fognatura (vedi modelli “A” e “B” allegati
al presente Regolamento).
Il rilevamento dei consumi
avverrà mediante misuratori di portata approvati e sigillati dall’E.G., il
quale può sempre accedere all’insediamento per le opportune verifiche.
I misuratori dovranno
essere installati a cura e spese dell’utente che sarà responsabile del regolare
funzionamento.
Art. 8 – Norme
di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico
Le norme di tutela delle
fonti di approvvigionamento idrico sono disciplinate dal D.P.R. n. 236/88 e
dalla L.R. n. 22/96.
SEZIONE II
Titolo I
- Procedure e regolamentazione degli scarichi in fognatura -
Art. 9 – Obbligo di allacciamento
Art. 10 –
Autorizzazione allo scarico
Art. 11 –
Attivazione allo scarico
Art. 12 –
Proprietà delle opere fognarie
Art. 13 –
Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
Art. 14 –
Passaggio attraverso proprietà privata
Art. 15 –
Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale
Art. 16 –
Fognature delle strade e delle piazze private
Art. 17 –
Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
Art. 18 –
Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili
Art. 19 –
Immissioni vietate
Art. 20 –
Insediamenti temporanei
Art. 21 –
Scarichi di camper e mezzi dotati di servizi igienici
Art. 9 –
Obbligo di allacciamento
1) Gli
insediamenti civili, che originano scarichi domestici e che ricadono nel
territorio servito dalla pubblica fognatura, immettono le proprie acque di
rifiuto nella fognatura secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in
base alle norme tecniche prescritte dall’E.G.
2) Le
utenze di cui al comma precedente, il cui scarico terminale sia posto a
distanza di canalizzazione orizzontale inferiore od uguale a 100 m. dalla
pubblica fognatura, hanno l’obbligo di immettere in essa i propri reflui con
l’esclusione degli scarichi vietati di cui all’art. 19. Detta distanza viene
calcolata dal tubo di efflusso alla fognatura.
Resta
inteso che la distanza
viene calcolata partendo dal
limiti di proprietà più vicino
rispetto alla pubblica
fognatura, a prescindere dalle
predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.
3) Nei
limiti previsti dal primo comma, il Comune può obbligare all’immissione in
fognatura anche le utenze civili esistenti che scaricano liquami in luogo
diverso dalla pubblica fognatura.
4) Eventuali
deroghe saranno concesse solamente in presenza di comprovate e gravi difficoltà
di carattere tecnico ad impedimento di un normale convogliamento dei reflui in
fognatura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/99
e successive modificazioni.
5) Gli
insediamenti industriali, che ricadono nel territorio servito dalla pubblica
fognatura e che non provvedono autonomamente ad effettuare lo scarico dei
reflui in acque superficiali, si allacciano alla pubblica fognatura previa
verifica, da parte del Comune e dell’E.G., della compatibilità degli scarichi
con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o
previsti.
6) I
fabbricati che a seguito di ampliamento o variante della rete fognaria,
venissero a ricadere nelle condizioni di cui al precedente comma 2), dovranno
essere allacciati alla rete fognaria comunale.
7) Nel
caso di eventuali convenzioni tra soggetti attuatori di aree di nuovo impianto
ed il Comune, i soggetti dovranno presentare all’E.G. il progetto generale
delle fognature relativo al comparto di nuovo impianto. L’E.G. provvederà a
rilasciare il proprio “parere tecnico” al Comune entro 30 gg. dalla
presentazione del progetto.
Art. 10 –
Autorizzazione allo scarico
1) Gli
scarichi domestici sono sempre ammessi, previo ottenimento dell’autorizzazione
all’allacciamento, mentre gli scarichi degli insediamenti industriali devono
essere autorizzati dal Comune nelle modalità riportate nel presente
Regolamento.
2) Qualsiasi
scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di
sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni previste dal
D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.
3) Il
Comune comunica all’interessato una diffida all’utilizzo dello scarico,
fissando un termine per l’adempimento, trascorso il quale provvede alla
chiusura materiale dello scarico.
4) La
riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione,
in difetto della quale viene mantenuta la sospensione dello scarico e dei
relativi manufatti; ogni onere e spesa per gli interventi di cui al comma 3),
resta a carico dell’inadempiente.
Art. 11 –
Attivazione dello scarico
Ogni scarico si intende
attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell’autorizzazione allo
scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni.
L’attivazione dello
scarico degli insediamenti industriali è condizionato alle prescrizioni
tecniche riportate sull’autorizzazione allo scarico.
Art. 12 –
Proprietà delle opere di fognatura
Sono di proprietà pubblica,
anche se costruiti da privati, tutti a manufatti ubicati sul suolo pubblico
costituenti le opere di fognatura e allacciamento; la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle opere di allacciamento è eseguita dall’E.G. nei limiti
previsti dall’art. 17 del presente Regolamento.
Art. 13 –
Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
1) L’esecuzione
dell’allacciamento, inteso come collegamento tra il tratti in suolo pubblico e
quello in proprietà privata, viene eseguito dall’E.G. in base alle “Norme tecniche per gli allacciamenti alla
fognatura comunale” stabilite dallo
stesso E.G.
2) L’esecuzione
dei lavori è subordinata al pagamento da parte del titolare dello scarico della
somma preventivata per l’allacciamento fognario, il cui ammontare è stabilito
ed aggiornato tra il Comune e l’E.G. (in base al Preziario della Regione
Piemonte).
Art. 14 –
Passaggio attraverso proprietà privata
Nel caso in cui
l’allacciamento alla pubblica fognatura di un’utenza privata non possa essere
convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il
Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e
servitù per pubblica utilità.
Art. 15 –
Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale
1) Quando
la acque di scarico non possano confluire in fognatura per caduta naturale
(scarichi posti a quota inferiore al piano stradale maggiore di 0,5 m.), devono
essere sollevate mediante pompe (D.P.C.M. 4.3.1996 – Supp. Ord. Alla G.U.
14.3.1996, n. 62), la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da
prevenire rigurgiti all’interno (sistemi di non ritorno) anche in caso di
sovrapressione del collettore ricevente.
2) L’impianto
di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto
automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato
funzionamento.
3) L’immissione
dei liquami a mezzo di pompaggio deve avvenire nella pubblica fognatura per
caduta libera per evitare la messa in pressione della condotta principale
(utilizzo di pozzetti di decompressione).
4) Nel
caso di allacciamenti esistenti, realizzati in maniera difforme alle norme del
presente Regolamento e delle norme tecniche dell’E.G., il proprietario
dell’utenza allacciata alla pubblica fognatura è tenuto ad eseguire le
modifiche del caso salvo che le difformità riscontrate siano dovute a vizi di
funzionalità della fognatura in cui l’allacciamento si inserisce. Nel qual caso
gli oneri derivanti dalle opere di modifica da eseguire sul suolo pubblico sono
a carico del Comune.
L’E.G. eseguirà le
modifiche dietro accettazione di relativo preventivo di spesa da parte
dell’utente o da parte del Comune per le opere da eseguire su suolo pubblico;
rimangono a cura dell’utente le spese per le modifiche da apportare agli
impianti fognari presenti all’interno delle proprietà private.
Art. 16 –
Fognature delle strade e delle piazze private
1) Alle
disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti
fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell’ambito delle zone servite
dalla pubblica fognatura.
2) I
proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di
dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le
relative disposizioni del presente Regolamento.
3) Chi
procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini
della prescritta autorizzazione anche l’approvazione di un progetto di
canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare; per le
acque bianche il
lottizzatore dovrà ottenere l’autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente
preposto alla tutela del corpo dell’acqua ricettore.
Art. 17 –
Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti d’allacciamento
1)