città DI VERCELLI

SETTORE  SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO

Servizio Ambiente e Qualità Urbana

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO

 

IN FOGNATURA PUBBLICA DELLE ACQUE REFLUE

 

 

 

Ottobre 2001

 

 

 

INDICE

 

 

SEZIONE  I

 

- Norme generali -

 

 

Art.  1 – Fonti normative ed ambito di applicazione                                                                                      pag.          6

Art.  2 – Oggetto del regolamento                                                                                                              pag.          6

Art.  3 – Definizioni                                                                                                                                         pag.          7

Art.  4 – Classificazione e regolamento degli scarichi                                                                                     pag.          8

Art.  5 – Competenze                                                                                                                                     pag.          9

Art.  6 – Scarico di acque bianche e assimilate                                                                                       pag.        10

Art.  7 – Rilevazione dei consumi idrici                                                                                                   pag.        10

Art.  8 – Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico                                                             pag.        10

 

SEZIONE  II

 

Titolo  I

- Procedure e regolamentazioni degli scarichi in fognatura -

 

Art.  9 – Obbligo di allacciamento                                                                                                              pag.                12

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico                                                                                                        pag.                13

Art. 11 – Attivazione allo scarico                                                                                                                pag.                13

Art. 12 – Proprietà delle opere di fognatura                                                                                                            pag.                13

Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese                                                     pag.                13

Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà privata                                                                                pag.                14

Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore

             al piano stradale                                                                                                 pag.            14

Art. 16 – Fognature delle strade e delle piazze private                                                                      pag.                 15

Art. 17 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti  di allacciamento                                     pag.                15

                                                                                            

 

 

Art. 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili                                                   pag.                16

Art. 19 – Immissioni vietate                                                                                                                   pag.                16

Art. 20 – Insediamenti temporanei                                                                                                                       pag.                 16

Art. 21 – Scarichi di camper e mezzi dotati di servizi igienici                                                                     pag.                17

 

SEZIONE  II

Titolo  II

 

-          Insediamenti domestici ed assimilabili –

 

Art. 22 – Autorizzazione all’allacciamento di scarichi domestici e assimilabili                                           pag.                19

 

 

SEZIONE  II

 

Titolo  III

 

- Insediamenti Industriali -

 

Art. 23 – Condizioni di ammissibilità                                                                                                     pag.                21

Art. 24 – Domanda di allacciamento di insediamenti industriali                                                             pag.                21

Art. 25 – Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali                                                             pag.                 22

Art. 26 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento                                                                    pag.                23

Art. 27 – Insediamenti produttivi già allacciati                                                                                             pag.                23

Art. 28 – Limiti di validità dell’autorizzazione allo scarico                                                                      pag.                23

Art. 29 – Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento                                                                    pag.                24

Art. 30 – Impianti di pretrattamento                                                                                                                             pag.                 24

Art. 31 – Controlli qualitativi e quantitativi degli scarichi                                                                pag.                25

               

SEZIONE  III

- Conferimento di reflui al depuratore comunale tramite autobotte -

 

Art. 32 – Condizione di ammissibilità dei rifiuti liquidi                                                                                         pag.                28

 

 

 

 

SEZIONE  IV

- Aspetti tributari -

 

 

Art. 33 – Tariffa per il servizio fognatura e depurazione da insediamenti

                  domestici e industriali                                                                                                                           pag.                 30

Art. 34 – Corresponsione delle tariffe                                                                                                         pag.                30

Art. 35 – Determinazione delle tariffe                                                                                                         pag.                30

Art. 36 – Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti domestici                                             pag.                30

Art. 37 – Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti industriali                                              pag.                31

Art. 38 – Convenzione per scarico di reflui con limiti in deroga                                                                 pag.                31

Art. 39 – La riscossione                                                                                                                                       pag.                31

Art. 40 – Contenzioso                                                                                                                                      pag.                31

 

SEZIONE  V

- Disposizioni varie -

 

Art. 41 – Entrata in vigore del Regolamento                                                                                                    pag.                33

Art. 42 – Abrogazione di precedenti disposizioni                                                                                        pag.                33

Art. 43 – Norme transitorie                                                                                                                                          pag.                33

Art. 44 – Sanzioni amministrative                                                                                                                  pag.                33

Art. 45 – Pubblicità                                                                                                                                          pag.                33

 

 

ALLEGATI

Allegato “A” – Modulo – Allacciamenti fognari di scarichi domestici o assimilabili                                           pag.                34

Allegato “B” – Modulo – Allacciamenti fognari da insediamenti industriali                                              pag.                37

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  I

 

 

- Norme generali -

 

 

 

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Classificazione degli scarichi

Art. 5 – Competenze

Art. 6 – Scarico di acque bianche e assimilate

Art. 7 – Rilevazione dei consumi idrici

Art. 8 – Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento è redatto in esecuzione del D. L.gs  n. 152 dell’11/5/1999 e successive modificazioni che nel caso specifico prevede il mantenimento di alcune disposizioni contenute nella L.R. n. 13/90 sino ad emanazione di nuove normative a carattere regionale.

Si precisa che come limiti di riferimento per gli scarichi in fognatura è applicata la Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

L’ambito dell’applicazione delle seguenti norme, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell’inquinamento delle acque, è riferito agli scarichi diretti nelle pubblica fognatura e alle caratteristiche qualitative dei medesimi, nonché ai casi di deroga ammissibili.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1)       Il presente Regolamento disciplina l’uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo con recapito in fognatura comunale nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Vercelli, nonché il conferimento al depuratore comunale di rifiuti liquidi tramite autobotti. Sono esclusi dal presente Regolamento gli scarichi di acque addotte direttamente in corpi idrici superficiali.

2)       Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti ecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte del Comune e/o dell’Ente Gestore delle fognature (di seguito definito E.G.).

3)       In particolare ha lo scopo di stabilire:

a)       i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell’impianto di depurazione (limiti di scarico in deroga);

b)       le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

c)       le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;

d)       le norme tecniche di allacciamento;

e)       i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe;

f)       le sanzioni amministrative.

 

 

 

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

1)       acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;

2)       acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i riferiti agli scarichi in acque superficiali;

3)       acque nere: le acque usate per le varie attività dell’uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, servizi igienici, cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/99  e s.m.i. riferiti agli scarichi in acque superficiali;

4)       fognatura: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

5)       fognatura pubblica: la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;

6)       fognatura separata: la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;

7)       fognatura mista: la fognatura costituita da una sola rete per le acque bianche e nere;

8)       utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti di acque reflue domestiche e/o industriali alla pubblica fognatura;

9)      impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato tramite fognatura;

10)   impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico dei limiti qualitativi e quantitativi richiesti per l’immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

11)   scarichi di acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attività domestiche; sono da considerarsi

 

 

 

assimilabili agli scarichi di acque domestiche quelle che presentano le caratteristiche di cui all’art. 28, comma 2, del D. Lgs n. 152/99 e s.m.i;

12)    scarichi di acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

13)   scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito condotto nel corpo idrico superficiale;

14)   titolare dello scarico: è il soggetto autorizzato dalle autorità competenti allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

15)   fabbricati esistenti: quelli per cui sia stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento;

16)   fabbricati nuovi: quelli per cui sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

17)   pozzetto d’ispezione terminale: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla tubazione di scarico dell’insediamento ed a valle del quale non vi siano altri allacciamenti;

18)   pozzetto d’ispezione di processo: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a valle dell’unità operativa o reparto che s’intende controllare;

19)   pozzetto di raccordo: ogni pozzetto situato alle confluenze e diramazioni delle condotte fognarie, utile per l’ordinaria manutenzione delle stesse;

20)   pozzetto stradale d’ispezione: manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi di manutenzione delle fogne, nonché punto di immissione in questi di eventuali allacciamenti.

Art. 4 – Classificazione e regolamentazione degli scarichi

Ai fini del presente Regolamento, gli scarichi in pubblica fognatura sono classificati nelle seguenti categorie:

a)       reflui provenienti da attività domestiche;

 

 

b)       reflui provenienti da attività industriali;

c)       reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga.

a)       Reflui provenienti da attività domestiche

Questi sono classificati in base alla definizione 11) di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

b)       Reflui provenienti da attività industriali

La tipologia è specificata con la definizione 12) di cui all’Art. 3 del presente Regolamento. Detti scarichi sono assoggettati al rispetto dei limiti imposti dall’Ente Gestore e devono comunque rispettare la Tab. 3/A dell’allegato 5 del D.L.gs n. 152/99 e successive modificazioni.

c)       Reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga

Appartengono a questa categoria gli scarichi provenienti da attività industriali o produttive alle quali vengono concessi limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in pubblica fognatura, ovvero con limiti in deroga alla Tab. 3 (riferita agli scarichi in fognatura) e nel rispetto della Tab. 3/A dell’allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

Gli scarichi di nuovi insediamenti di cui al presente articolo, sono autorizzati con atto esplicito del Comune (previo rilascio di nulla osta da parte dell’E.G.) con atto rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione di idonea istanza.

L’istanza di autorizzazione dovrà essere presentata dal titolare dello scarico entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in conformità al modello “B” allegato al presente Regolamento.

Per gli insediamenti esistenti con deroga ai limiti di cui al presente articolo, l’E.G. si riserva di definire, con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del volume di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

Art. 5 – Competenze

1)       La proprietà del pubblico sistema fognario è del Comune di Vercelli.

2)       La costruzione e l’esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza dell’E.G. del servizio.

 

 

 

Art. 6 – Scarico di acque bianche e assimilate

1)       Le acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in recapito diverso dalla pubblica fognatura e comunque con rete separata dalle acque nere.

2)       Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli insediamenti civili e produttivi esistenti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall’E.G.

Art. 7 – Rilevazione dei consumi idrici

Tutti gli insediamenti che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico e che originano uno scarico in fognatura, devono specificarlo nelle domande di autorizzazione all’allacciamento ed allo scarico in fognatura (vedi modelli “A” e “B” allegati al presente Regolamento).

Il rilevamento dei consumi avverrà mediante misuratori di portata approvati e sigillati dall’E.G., il quale può sempre accedere all’insediamento per le opportune verifiche.

I misuratori dovranno essere installati a cura e spese dell’utente che sarà responsabile del regolare funzionamento.

Art. 8 – Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico

Le norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico sono disciplinate dal D.P.R. n. 236/88 e dalla L.R. n. 22/96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE  II

 

Titolo  I

 

 

- Procedure e regolamentazione degli scarichi in fognatura -

 

Art.   9 – Obbligo di allacciamento

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico

Art. 11 – Attivazione allo scarico

Art. 12 – Proprietà delle opere fognarie

Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà privata

Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

Art. 16 – Fognature delle strade e delle piazze private

Art. 17 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

Art. 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Art. 19 – Immissioni vietate

Art. 20 – Insediamenti temporanei

Art. 21 – Scarichi di camper e mezzi dotati di servizi igienici

 

 

 

 

 

 

Art. 9 – Obbligo di allacciamento

1)       Gli insediamenti civili, che originano scarichi domestici e che ricadono nel territorio servito dalla pubblica fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in base alle norme tecniche prescritte dall’E.G.

2)       Le utenze di cui al comma precedente, il cui scarico terminale sia posto a distanza di canalizzazione orizzontale inferiore od uguale a 100 m. dalla pubblica fognatura, hanno l’obbligo di immettere in essa i propri reflui con l’esclusione degli scarichi vietati di cui all’art. 19. Detta distanza viene calcolata dal tubo di efflusso alla fognatura.

        Resta  inteso  che  la distanza  viene calcolata partendo dal  limiti di  proprietà  più vicino  rispetto alla  pubblica     

        fognatura, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.

3)       Nei limiti previsti dal primo comma, il Comune può obbligare all’immissione in fognatura anche le utenze civili esistenti che scaricano liquami in luogo diverso dalla pubblica fognatura.

4)       Eventuali deroghe saranno concesse solamente in presenza di comprovate e gravi difficoltà di carattere tecnico ad impedimento di un normale convogliamento dei reflui in fognatura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

5)       Gli insediamenti industriali, che ricadono nel territorio servito dalla pubblica fognatura e che non provvedono autonomamente ad effettuare lo scarico dei reflui in acque superficiali, si allacciano alla pubblica fognatura previa verifica, da parte del Comune e dell’E.G., della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

6)       I fabbricati che a seguito di ampliamento o variante della rete fognaria, venissero a ricadere nelle condizioni di cui al precedente comma 2), dovranno essere allacciati alla rete fognaria comunale.

7)       Nel caso di eventuali convenzioni tra soggetti attuatori di aree di nuovo impianto ed il Comune, i soggetti dovranno presentare all’E.G. il progetto generale delle fognature relativo al comparto di nuovo impianto. L’E.G. provvederà a rilasciare il proprio “parere tecnico” al Comune entro 30 gg. dalla presentazione del progetto.

 

 

 

 

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico

1)       Gli scarichi domestici sono sempre ammessi, previo ottenimento dell’autorizzazione all’allacciamento, mentre gli scarichi degli insediamenti industriali devono essere autorizzati dal Comune nelle modalità riportate nel presente Regolamento.

2)       Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

3)       Il Comune comunica all’interessato una diffida all’utilizzo dello scarico, fissando un termine per l’adempimento, trascorso il quale provvede alla chiusura materiale dello scarico.

4)       La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione, in difetto della quale viene mantenuta la sospensione dello scarico e dei relativi manufatti; ogni onere e spesa per gli interventi di cui al comma 3), resta a carico dell’inadempiente.

Art. 11 – Attivazione dello scarico

Ogni scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell’autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni.

L’attivazione dello scarico degli insediamenti industriali è condizionato alle prescrizioni tecniche riportate sull’autorizzazione allo scarico.

Art. 12 – Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti a manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di fognatura e allacciamento; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento è eseguita dall’E.G. nei limiti previsti dall’art. 17 del presente Regolamento.

Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1)       L’esecuzione dell’allacciamento, inteso come collegamento tra il tratti in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene eseguito dall’E.G. in base alle “Norme tecniche per gli allacciamenti alla fognatura comunale” stabilite dallo stesso E.G.

 

 

 

 

2)       L’esecuzione dei lavori è subordinata al pagamento da parte del titolare dello scarico della somma preventivata per l’allacciamento fognario, il cui ammontare è stabilito ed aggiornato tra il Comune e l’E.G. (in base al Preziario della Regione Piemonte).

Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l’allacciamento alla pubblica fognatura di un’utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

1)       Quando la acque di scarico non possano confluire in fognatura per caduta naturale (scarichi posti a quota inferiore al piano stradale maggiore di 0,5 m.), devono essere sollevate mediante pompe (D.P.C.M. 4.3.1996 – Supp. Ord. Alla G.U. 14.3.1996, n. 62), la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno (sistemi di non ritorno) anche in caso di sovrapressione del collettore ricevente.

2)       L’impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

3)       L’immissione dei liquami a mezzo di pompaggio deve avvenire nella pubblica fognatura per caduta libera per evitare la messa in pressione della condotta principale (utilizzo di pozzetti di decompressione).

4)       Nel caso di allacciamenti esistenti, realizzati in maniera difforme alle norme del presente Regolamento e delle norme tecniche dell’E.G., il proprietario dell’utenza allacciata alla pubblica fognatura è tenuto ad eseguire le modifiche del caso salvo che le difformità riscontrate siano dovute a vizi di funzionalità della fognatura in cui l’allacciamento si inserisce. Nel qual caso gli oneri derivanti dalle opere di modifica da eseguire sul suolo pubblico sono a carico del Comune.

L’E.G. eseguirà le modifiche dietro accettazione di relativo preventivo di spesa da parte dell’utente o da parte del Comune per le opere da eseguire su suolo pubblico; rimangono a cura dell’utente le spese per le modifiche da apportare agli impianti fognari presenti all’interno delle proprietà private.

 

 

 

 

Art. 16 – Fognature delle strade e delle piazze private

1)       Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell’ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2)       I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.

3)       Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l’approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare; per le

acque bianche il lottizzatore dovrà ottenere l’autorizzazione allo scarico da parte dell’Ente preposto alla tutela del corpo dell’acqua ricettore.

Art. 17 – Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti d’allacciamento

1)