L’affidamento familiare per i
minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni
e integrazioni.
L’affidamento familiare è
inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio
informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito
ed educato nella propria famiglia.
Art. 2
Scopo generale dell’affidamento
è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare, nelle
condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un
ricovero in istituto o altra struttura comunitaria.
L’affidamento familiare è un
intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e
il nucleo d’origine in vista del suo rientro; non può pertanto essere confuso
con l’adozione.
Art. 3
I soggetti per cui è possibile
ricorrere all’affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni,
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato
sviluppo psico-fisico, a causa di:
-
malattie del/i genitore/i,
-
morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali
disponibili ad accudirlo,
-
disgregazione del nucleo familiare
-
difficoltà educative da parte dei genitori
Per situazioni particolari e a
seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale e
approvazione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’affido può protrarsi
oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del
minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il
ventunesimo anno d'età.
Provvedimento di
affidamento familiare
L’affidamento familiare è
disposto con atto amministrativo dal Dirigente del Settore Politiche Sociali , a
seguito di proposta del Servizio Sociale , previo consenso dei genitori o di chi
esercita la potestà genitoriale.
Il provvedimento di affido è
reso esecutivo dall’Autorità Giudiziaria competente del luogo ove si trova il
minore a norma L.184/83 e s.m.i..
Nel caso in cui non vi sia
l’assenso dell’esercente la potestà genitoriale provvede il Tribunale per
il Minorenni competente per zona.
Il progetto di affidamento
familiare è elaborato dall’équipe che ha in carico il minore e la sua
famiglia.
La proposta del Servizio Sociale
deve indicare specificatamente:
-
le
motivazioni dell'intervento
-
i tempi
e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario
-
il
periodo presumibile di durata dell’affido
-
il
servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento
Art. 5
L’affidamento familiare cessa
con provvedimento dirigenziale, valutato l’interesse del minore, quando siano
venute meno le cause che hanno motivato l'affido o la disponibilità del nucleo
affidatario. Il provvedimento è inviato all’Autorità Giudiziaria per quanto
di competenza.
Art. 6
L’affidamento familiare
risponde ad un bisogno preciso che si basa sulle necessità individuali e
familiari del minore. Gli affidi possono quindi essere diversi fra loro
Si possono genericamente
distinguere in :
-
affidamento a tempo pieno
Il
minore vive stabilmente con la famiglia affidataria con rientri e contatti con
la famiglia d’origine sulla base dei progetti dei servizi
-
affidamenti di sostegno
Il
minore necessita del sostegno di un altro nucleo solo per qualche ora al giorno
(affido diurno), per il fine settimana, per le vacanze, per periodi brevissimi
in situazione di emergenza
- affidamenti a rischio giuridico
Art. 7
Gli affidamenti familiari possono
essere fatti a:
-
famiglie con o senza figli
-
persone
singole
-
comunità di tipo familiare, intendendo, in altre parole,
comunità di adulti, legati da vincoli naturali fra loro, che vivono nella
società come se fosse una famiglia e pertanto con le caratteristiche
riconosciute appunto ad una famiglia
Si prevede che possano comunque
essere disciplinati dal presente regolamento anche gli affidamenti a parenti
entro il quarto grado.
Gli affidatari sono individuati
tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l’équipe affidi
abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:
-
disponibilità a garantire un valido rapporto educativo,
affettivo e materiale per la maturazione del minore,
-
età idonea e
buono stato di salute,
-
disponibilità
di un’abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell’affidato,
-
integrazione della famiglia nel contesto sociale
-
consapevolezza dell’inesistenza di prospettive di
adozione del minore affidato disponibilità al rapporto con i servizi
socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore
-
accettazione e comprensione delle esigenze del minore,
della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi
rapporti con la famiglia dell’affidato
Art. 9
La preparazione delle famiglie
disponibili all’affidamento familiare avviene mediante colloqui con gli
operatori dell'équipe affidi, da parte di tutti i componenti il nucleo.
Si prevede inoltre la loro
partecipazione agli incontri di gruppo plurifamiliari in cui sarà possibile lo
scambio di esperienze in corso in merito alle problematiche educative, familiari
e sociali connesse all’affido
Art. 10
L’affidatario deve:
-
accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell’esercizio
della potestà, ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile
-
seguire le indicazioni stabilite dall’autorità
affidante, mantenendo i contatti con gli operatori ed informandoli di ogni
difficoltà insorgente,
-
mantenere valide condizioni ambientali
-
assicurare un’attenta osservazione dell’evoluzione del
minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche,
intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d’origine
-
assicurare la massima discrezione circa la situazione del
minore in affido e della famiglia d’origine
-
agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e
favorirne il reinserimento nella famiglia d’origine
-
inoltre prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in
caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al
Servizio Sociale del Comune
-
accettare le disposizioni del presente regolamento
L’affidatario non deve:
-
chiedere all’interessato e alla sua famiglia alcuna somma
a qualsiasi titolo.
Art. 11
La famiglia di provenienza deve:
-
Tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le
indicazioni date dal Servizio Sociale, partecipando all’educazione del figlio
affidato
-
Rispettare le modalità degli incontri con il minore,
previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore
e delle eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria
-
Autorizzare l’affidatario, in caso di necessità e
urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone
immediata segnalazione al Servizio Sociale del Comune
-
Favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con
il progetto del Servizio affidante
-
Accettare le disposizioni del presente regolamento
Il servizio di affidamento
familiare è svolto dal Servizio Sociale del Comune, che si avvale per
l’approfondimento psicologico della collaborazione del Servizio di
Neuropsichiatria Infantile o di altri esperti.
Il servizio di affidamento
familiare è svolto a due livelli:
- livello centrale: vi opera un gruppo di
lavoro, denominato “équipe affidi” del Comune composta da assistenti
sociali del Comune di Vercelli e da psicologi individuati dall’ASL 11, sulla
base della convenzione per la gestione dei servizi integrati con l’ASL 11
Vercelli
-
livello
territoriale: vi operano le assistenti sociali e operatori di altre
professionalità, anche di altri Enti, coinvolti nella conduzione del caso.
L'équipe affidi svolge:
-
attività di sensibilizzazione sui problemi dei minori e
sugli scopi dell’affidamento, rivolta alla popolazione, allo scopo di
suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare
una cultura dell’affido
-
attività di reperimento di nuove famiglie affidatarie
-
percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti
all’affidamento, mirato alla loro promozione di consapevolezza sulle
problematiche connesse a tale tipo di intervento
-
organizzazione di incontri di maturazione e discussione con
gli affidatari e le persone aspiranti all’affido, circa gli aspetti essenziali
e le difficoltà che si troveranno ad affrontare
-
costituzione di un’anagrafe centralizzata di famiglie
affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno, che di
volta in volta si evidenziano sul territorio
-
aggiornamento dell’anagrafe sia sulla base delle
esperienze degli operatori del Servizio che si sono avvalse della famiglia, sia
con colloqui di verifica con la famiglia affidataria
-
revisione periodica del regolamento sull’affidamento
familiare dei minori
-
attività di coordinamento e raccordo tra gli operatori
territoriali, l’Amministrazione, le famiglie affidatarie e le loro
associazioni
-
promozione di riunioni di coordinamento con gli operatori
di territorio per una verifica comune sulla tematica generale dell’affidamento
familiare
Art. 14
Gli operatori territoriali devono
provvedere :
-
all’accertamento dello stato di carenze temporanee di
cure familiari in cui possono trovarsi i minori
-
alla formulazione di un progetto individualizzato per i
minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal
nucleo e di un loro affido familiare
-
all’avvio e gestione dell’affido familiare mediante
attività di appoggio e sostegno alla famiglia affidataria
-
alla predisposizione di tutti gli interventi necessari
volti a superare lo stato di temporanea carenza da parte della famiglia
d’origine
-
alla vigilanza sull’affidamento familiare
-
alla valutazione del rapporto creatosi, di fatto, tra il
minore e la famiglia affidataria
Art. 15
L’Ente erogatore del Servizio deve provvedere alla :
-
definizione dell’équipe affidi per l’espletamento
delle funzioni attribuite
-
definizione di un protocollo di intesa con i servizi
dell’ASL, o con specialisti psicologi di altra provenienza, per le prestazioni
di competenza
-
formalizzazione dell’affido anche attraverso
determinazione di spesa e trasmissione del provvedimento di affido, di termine
dell’ affido o proroga del medesimo, all’Autorità Giudiziaria competente
per la ratifica
-
predisposizione delle dichiarazioni di affidamento
familiare
-
corresponsione delle quote di affidamento familiare
stabilite con deliberazione di Giunta Comunale adottata in applicazione del
presente regolamento;
-
stipula della polizza assicurativa, tramite cui i minori e
gli affidatari sono coperti per danni che dovessero sopraggiungere al minore o
che lo stesso dovesse provocare nel corso dell’affido
Il Comune di Vercelli stipula per
ogni affidato una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito
dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi
Art. 17
Il Comune di Vercelli corrisponde
all’affidatario, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia
affidataria stessa, una quota mensile, definita come segue:
Ø
Quota base da definirsi con determinazione dirigenziale
annuale avuto riferimento all’importo della pensione minima INPS ;
Ø
Dalla quota minima così definita per l’affidamento
residenziale, il Servizio Sociale valuta variazioni del 30% in meno o del
30% in più (minori con particolari situazioni socio -–ambientali e sanitarie,
adolescenti) e del 60% in più per ciascun affidato con handicap in base alla
valutazione caso per caso del Servizio Sociale e/o con certificato della N.P.I.;
del 100% per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap
psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% o handicap grave ai sensi della
Legge 118 del 30.3.71e/o L.104/92
Ø
Per l’affidamento familiare diurno si prevede un
contributo pari al 70% di quello residenziale ed il Servizio Sociale valuta
variazioni come sopra;
Ø
Per affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà
la cifra ai giorni reali di affidamento ed il Servizio Sociale valuta variazioni
come sopra ;
Allo stesso modo potranno essere
disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata
dal Servizio Sociale.
B - Contributi economici per
spese aggiuntive
Sono garantiti, ai minori
temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare, di usufruire di
contributi economici di supporto per le sottoelencate esigenze che non possono
essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari.
-
Acquisto di occhiali
-
Cure odontoiatriche ed ortodontiche
-
Pratiche amministrative per istanze per rilascio di documentazione idonea
per l’espatrio
-
Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie ( divise per la
scuola – ad es. alberghiera- ,
libri scolastici se non è
possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri etc.)
-
Psicoterapia privata per
minori a condizione che gli uffici competenti del Servizio Sanitario Nazionale
dichiarino l’impossibilità a farsene carico direttamente;
-
Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi
-
Necessità di alimentazione particolare
-
Trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi, incontri
con il nucleo di origine in terreno neutro, interventi specialistici
-
Cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio sanitario Nazionale
-
Sostegno scolastico individuale
Il limite complessivo annuo
massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in € 2.582,28.
Tale limite potrà essere rivisto
annualmente e mutato con provvedimento di Giunta Comunale sulla base delle
variazioni del costo della vita.
Per situazioni particolari ed
eclatanti che non rientrino in modo completo e automatico nei sopraccitati
criteri si procede comunque all’istruttoria e alla formulazione di un progetto
di intervento da parte del Servizio Sociale, da approvarsi con apposita
determinazione dirigenziale;
Per
tutte le tipologie di spesa previste si richiede che:
-
la richiesta di sussidio, fatta eccezione per gli
interventi d’urgenza, sia effettuata preventivamente all’assunzione della
spesa, allegando, salvo il caso in cui si riesce a dimostrare l’esistenza di
un unico possibile prestatore di servizio o un’inoppugnabile motivazione per
una scelta determinata, tre preventivi per le spese di cui ai punti 1. 2. 5. 6.
11
-
il Servizio Sociale acquisisca e conservi agli atti le
pezze giustificative per eventuali controlli che dovessero intervenire, le quali
non dovranno essere intestate al Comune di Vercelli ma all’intestatario
dell’assegno per conto del minore beneficiario e la cui entità dovrà
corrispondere al contributo erogato, salvo procedure di recupero
-
per le spese riferite ad attività continuative si proceda
ad una proposta di rateizzazione proponendo l’erogazione del contributo in più
mensilità, corrispondenti alla durata dell’intervento;
-
in ogni caso, qualora non si possa procedere a
rateizzazione, per spese superiori ad un milione si proponga la liquidazione del
contributo in due tranche: una pari al 70% della spesa a titolo di anticipazione
sulla base del preventivo e l’altra parte restante della spesa in relazione
alla presentazione di giustificativi della spesa effettuata
-
la relazione in merito alla richiesta di contributo debba
contenere la motivazione dell’impossibilità a provvedere con altri strumenti.
In linea generale per i minori non in tutela, va motivata l’impossibilità di
provvedere da parte degli esercenti la potestà dei genitori, i quali, salvo
ipotesi di interventi di urgenza, vanno comunque informati del contenuto e delle
modalità di erogazione del contributo (compresa l’erogazione del contributo
ad altri soggetti).
In
particolare vanno specificate:
-
rispetto alle spese di trasporto a scuola dei minori le
ragioni dell’indisponibilità
-
rispetto alle cure odontoiatriche ed ortodontiche le
ragioni del mancato utilizzo del servizio specialistico ASL;
-
rispetto alla psicoterapia va allegata alla richiesta
l’attestazione del responsabile del servizio di Neuropsichiatria Infantile, o
del Dirigente Sanitario Territoriale competente, relativa all’impossibilità a
farvi fronte con proprio personale e servizi convenzionati presso privati; in
caso di mancato rilascio della stessa, va allegata copia del carteggio
intercorso in merito.