L’AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Regolamento

 

Art. 1

Normativa

 

L’affidamento familiare per i minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni.

L’affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia.

 

Art. 2

Finalità

 

Scopo generale dell’affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in istituto o altra struttura comunitaria.

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo d’origine in vista del suo rientro; non può pertanto essere confuso con l’adozione.

 

Art. 3

Soggetti affidati

 

I soggetti per cui è possibile ricorrere all’affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

-          malattie del/i genitore/i,

-          morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo,

-          disgregazione del nucleo familiare

-          difficoltà educative da parte dei genitori

Per situazioni particolari e a seguito di presentazione di specifico progetto del Servizio Sociale e approvazione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età e sino al raggiungimento di un'autonomia del minore, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

 

Art. 4

Provvedimento di affidamento familiare

 

L’affidamento familiare è disposto con atto amministrativo dal Dirigente del Settore Politiche Sociali , a seguito di proposta del Servizio Sociale , previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Il provvedimento di affido è reso esecutivo dall’Autorità Giudiziaria competente del luogo ove si trova il minore a norma L.184/83 e s.m.i..

Nel caso in cui non vi sia l’assenso dell’esercente la potestà genitoriale provvede il Tribunale per il Minorenni competente per zona.

Il progetto di affidamento familiare è elaborato dall’équipe che ha in carico il minore e la sua famiglia.

 

 

 

La proposta del Servizio Sociale deve indicare specificatamente:

-            le motivazioni dell'intervento

-            i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario

-            il periodo presumibile di durata dell’affido

-            il servizio sociale cui è attribuita la vigilanza sull'affidamento

 

Art. 5

Termine dell'affido

 

L’affidamento familiare cessa con provvedimento dirigenziale, valutato l’interesse del minore, quando siano venute meno le cause che hanno motivato l'affido o la disponibilità del nucleo affidatario. Il provvedimento è inviato all’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza.

 

Art. 6

Tipologia dell’affidamento familiare

 

L’affidamento familiare risponde ad un bisogno preciso che si basa sulle necessità individuali e familiari del minore. Gli affidi possono quindi essere diversi fra loro

Si possono genericamente distinguere in :

-          affidamento a tempo pieno

Il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria con rientri e contatti con la famiglia d’origine sulla base dei progetti dei servizi

-          affidamenti di sostegno

Il minore necessita del sostegno di un altro nucleo solo per qualche ora al giorno (affido diurno), per il fine settimana, per le vacanze, per periodi brevissimi in situazione di emergenza

-    affidamenti a rischio giuridico

 

Art. 7

Affidatari

 

Gli affidamenti familiari possono essere fatti a:

-          famiglie con o senza figli

-           persone singole

-          comunità di tipo familiare, intendendo, in altre parole, comunità di adulti, legati da vincoli naturali fra loro, che vivono nella società come se fosse una famiglia e pertanto con le caratteristiche riconosciute appunto ad una famiglia

 

Si prevede che possano comunque essere disciplinati dal presente regolamento anche gli affidamenti a parenti entro il quarto grado.

 

 

 

Art. 8

Criteri di scelta degli affidatari

 

Gli affidatari sono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l’équipe affidi  abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali, quali:

-          disponibilità a garantire un valido rapporto educativo, affettivo e materiale per la maturazione del minore,

-           età idonea e buono stato di salute,

-           disponibilità di un’abitazione con caratteristiche idonee ai bisogni dell’affidato,

-          integrazione della famiglia nel contesto sociale

-          consapevolezza dell’inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e compartecipazione al progetto individuale per il minore

-          accettazione e comprensione delle esigenze del minore, della sua storia e del suo nucleo familiare e disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia dell’affidato

 

Art. 9

Preparazione degli affidatari

 

La preparazione delle famiglie disponibili all’affidamento familiare avviene mediante colloqui con gli operatori dell'équipe affidi, da parte di tutti i componenti il nucleo.

Si prevede inoltre la loro partecipazione agli incontri di gruppo plurifamiliari in cui sarà possibile lo scambio di esperienze in corso in merito alle problematiche educative, familiari e sociali connesse all’affido

 

Art. 10

Doveri degli affidatari

L’affidatario deve:

-          accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non sia stata pronunciata limitazione nell’esercizio della potestà, ai sensi degli art. 330 e 333 del codice civile

-          seguire le indicazioni stabilite dall’autorità affidante, mantenendo i contatti con gli operatori ed informandoli di ogni difficoltà insorgente,

-          mantenere valide condizioni ambientali

-          assicurare un’attenta osservazione dell’evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d’origine

-          assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d’origine

-          agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d’origine

-          inoltre prendere i necessari e urgenti provvedimenti, in caso di pericolo della persona accolta e darne immediata comunicazione al Servizio Sociale del Comune

-          accettare le disposizioni del presente regolamento

 

L’affidatario non deve:

-          chiedere all’interessato e alla sua famiglia alcuna somma a qualsiasi titolo.

  

Art. 11

Obblighi della famiglia di provenienza

 

La famiglia di provenienza deve:

-          Tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal Servizio Sociale, partecipando all’educazione del figlio affidato

-          Rispettare le modalità degli incontri con il minore, previamente concordate con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria

-          Autorizzare l’affidatario, in caso di necessità e urgenza, a fare attuare gli interventi medici e chirurgici necessari, dandone immediata segnalazione al Servizio Sociale del Comune

-          Favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto del Servizio affidante

-          Accettare le disposizioni del presente regolamento

 

Art. 12

Operatori

 

 

Il servizio di affidamento familiare è svolto dal Servizio Sociale del Comune, che si avvale per l’approfondimento psicologico della collaborazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o di altri esperti.

Il servizio di affidamento familiare è svolto a due livelli:

-     livello centrale: vi opera un gruppo di lavoro, denominato “équipe affidi” del Comune composta da assistenti sociali del Comune di Vercelli e da psicologi individuati dall’ASL 11, sulla base della convenzione per la gestione dei servizi integrati con l’ASL 11 Vercelli

-           livello territoriale: vi operano le assistenti sociali e operatori di altre professionalità, anche di altri Enti, coinvolti nella conduzione del caso.

   

 

Art. 13

Competenze e modalità operative dell’équipe affidi

 

L'équipe affidi svolge:

-          attività di sensibilizzazione sui problemi dei minori e sugli scopi dell’affidamento, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell’affido

-          attività di reperimento di nuove famiglie affidatarie

-          percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti all’affidamento, mirato alla loro promozione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale tipo di intervento

-          organizzazione di incontri di maturazione e discussione con gli affidatari e le persone aspiranti all’affido, circa gli aspetti essenziali e le difficoltà che si troveranno ad affrontare

-          costituzione di un’anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno, che di volta in volta si evidenziano sul territorio

-          aggiornamento dell’anagrafe sia sulla base delle esperienze degli operatori del Servizio che si sono avvalse della famiglia, sia con colloqui di verifica con la famiglia affidataria

-          revisione periodica del regolamento sull’affidamento familiare dei minori

-          attività di coordinamento e raccordo tra gli operatori territoriali, l’Amministrazione, le famiglie affidatarie e le loro associazioni

-          promozione di riunioni di coordinamento con gli operatori di territorio per una verifica comune sulla tematica generale dell’affidamento familiare

 

Art. 14

Competenze e modalità operative degli operatori territoriali

 

Gli operatori territoriali devono provvedere :

-          all’accertamento dello stato di carenze temporanee di cure familiari in cui possono trovarsi i minori

-          alla formulazione di un progetto individualizzato per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare

-          all’avvio e gestione dell’affido familiare mediante attività di appoggio e sostegno alla famiglia affidataria

-          alla predisposizione di tutti gli interventi necessari volti a superare lo stato di temporanea carenza da parte della famiglia d’origine

-          alla vigilanza sull’affidamento familiare

-          alla valutazione del rapporto creatosi, di fatto, tra il minore e la famiglia affidataria

 

Art. 15

Impegni e obblighi dell’Ente erogatore del Servizio

 

L’Ente erogatore del Servizio deve provvedere alla :

-         definizione dell’équipe affidi per l’espletamento delle funzioni attribuite

-         definizione di un protocollo di intesa con i servizi dell’ASL, o con specialisti psicologi di altra provenienza, per le prestazioni di competenza

-         formalizzazione dell’affido anche attraverso determinazione di spesa e trasmissione del provvedimento di affido, di termine dell’ affido o proroga del medesimo, all’Autorità Giudiziaria competente per la ratifica

-         predisposizione delle dichiarazioni di affidamento familiare

-         corresponsione delle quote di affidamento familiare stabilite con deliberazione di Giunta Comunale adottata in applicazione del presente regolamento;

-         stipula della polizza assicurativa, tramite cui i minori e gli affidatari sono coperti per danni che dovessero sopraggiungere al minore o che lo stesso dovesse provocare nel corso dell’affido

 

 

 

Art. 16

Assicurazione

 

Il Comune di Vercelli stipula per ogni affidato una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi

 

  

Art. 17

Sostegno economico

 

A - Contributo per l'affidamento familiare

 

Il Comune di Vercelli corrisponde all’affidatario, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia affidataria stessa, una quota mensile, definita come segue:

 

Ø        Quota base da definirsi con determinazione dirigenziale annuale avuto riferimento all’importo della pensione minima INPS ;

Ø        Dalla quota minima così definita per l’affidamento residenziale, il Servizio Sociale valuta variazioni del 30% in meno o del 30% in più (minori con particolari situazioni socio -–ambientali e sanitarie, adolescenti) e del 60% in più per ciascun affidato con handicap in base alla valutazione caso per caso del Servizio Sociale e/o con certificato della N.P.I.; del 100% per minori non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap psichici o fisici, riconosciuti invalidi al 100% o handicap grave ai sensi della Legge 118 del 30.3.71e/o L.104/92

Ø        Per l’affidamento familiare diurno si prevede un contributo pari al 70% di quello residenziale ed il Servizio Sociale valuta variazioni come sopra;

Ø        Per affidamenti di durata inferiore al mese si rapporterà la cifra ai giorni reali di affidamento ed il Servizio Sociale valuta variazioni come sopra ;

 

Allo stesso modo potranno essere disciplinati gli affidamenti a parenti, su proposta specificatamente motivata dal Servizio Sociale.

 

 

B - Contributi economici per spese aggiuntive

 

Sono garantiti, ai minori temporaneamente allontanati dal proprio nucleo familiare, di usufruire di contributi economici di supporto per le sottoelencate esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari.

- Acquisto di occhiali

-  Cure odontoiatriche ed ortodontiche

-   Pratiche amministrative per istanze per rilascio di documentazione idonea per l’espatrio

-  Iscrizione a corsi professionali e/o spese accessorie ( divise per la scuola – ad es.  alberghiera- , libri  scolastici se non è possibile altro intervento per ottenere il rimborso spese per libri etc.)

-  Psicoterapia privata  per minori a condizione che gli uffici competenti del Servizio Sanitario Nazionale dichiarino l’impossibilità a farsene carico direttamente;

-   Spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata, centri estivi

-   Necessità di alimentazione particolare

-  Trasporti per la frequenza di scuole, inserimenti lavorativi, incontri con il nucleo di origine in terreno neutro, interventi specialistici

      -   Cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio sanitario Nazionale

-    Sostegno scolastico individuale

 

 

Il limite complessivo annuo massimo, per affidato, di contributi straordinari è stabilito in € 2.582,28.

Tale limite potrà essere rivisto annualmente e mutato con provvedimento di Giunta Comunale sulla base delle variazioni del costo della vita.

 

Per situazioni particolari ed eclatanti che non rientrino in modo completo e automatico nei sopraccitati criteri si procede comunque all’istruttoria e alla formulazione di un progetto di intervento da parte del Servizio Sociale, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale;

 

 

Per tutte le tipologie di spesa previste si richiede che:

-          la richiesta di sussidio, fatta eccezione per gli interventi d’urgenza, sia effettuata preventivamente all’assunzione della spesa, allegando, salvo il caso in cui si riesce a dimostrare l’esistenza di un unico possibile prestatore di servizio o un’inoppugnabile motivazione per una scelta determinata, tre preventivi per le spese di cui ai punti 1. 2. 5. 6. 11

-          il Servizio Sociale acquisisca e conservi agli atti le pezze giustificative per eventuali controlli che dovessero intervenire, le quali non dovranno essere intestate al Comune di Vercelli ma all’intestatario dell’assegno per conto del minore beneficiario e la cui entità dovrà corrispondere al contributo erogato, salvo procedure di recupero

-          per le spese riferite ad attività continuative si proceda ad una proposta di rateizzazione proponendo l’erogazione del contributo in più mensilità, corrispondenti alla durata dell’intervento;

-          in ogni caso, qualora non si possa procedere a rateizzazione, per spese superiori ad un milione si proponga la liquidazione del contributo in due tranche: una pari al 70% della spesa a titolo di anticipazione sulla base del preventivo e l’altra parte restante della spesa in relazione alla presentazione di giustificativi della spesa effettuata

-          la relazione in merito alla richiesta di contributo debba contenere la motivazione dell’impossibilità a provvedere con altri strumenti. In linea generale per i minori non in tutela, va motivata l’impossibilità di provvedere da parte degli esercenti la potestà dei genitori, i quali, salvo ipotesi di interventi di urgenza, vanno comunque informati del contenuto e delle modalità di erogazione del contributo (compresa l’erogazione del contributo ad altri soggetti).

 

In particolare vanno specificate:

-          rispetto alle spese di trasporto a scuola dei minori le ragioni dell’indisponibilità

-          rispetto alle cure odontoiatriche ed ortodontiche le ragioni del mancato utilizzo del servizio specialistico ASL;

-          rispetto alla psicoterapia va allegata alla richiesta l’attestazione del responsabile del servizio di Neuropsichiatria Infantile, o del Dirigente Sanitario Territoriale competente, relativa all’impossibilità a farvi fronte con proprio personale e servizi convenzionati presso privati; in caso di mancato rilascio della stessa, va allegata copia del carteggio intercorso in merito.