REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI
E PER
L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
(ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)
-
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATO IN SOSTITUZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 22.2.1993
- PARZIALE MODIFICA DEL C.C. N. 21 DEL 9.10.1995
a)
le “sovvenzioni” sono
erogazioni di denaro conferite ai soggetti destinatari;
b)
i “vantaggi economici”
sono le attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro:
ART. 3
1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Organismi di partecipazione di cui all’art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e agli articoli. 54 e 55 dello Statuto Comunale, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.
ART. 4
1. Le deliberazioni, adottate in ottemperanza al presente Regolamento, sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti, come delle determinazioni assunte dai Dirigenti, ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, nelle forme previste dai citati articoli 54 e 55 dello Statuto Comunale.
ART. 5
1. Copia del presente Regolamento e degli atti di cui all’articolo 4 può essere chiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede, a norma dello Statuto e dell’apposito Regolamento
S O G G E
T T I A M M E S S I
ART. 6
1. La concessione di sovvenzioni, e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta nell’ambito dei settori di intervento e per le finalità appresso specificate a favore:
a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della collettività;
b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
d) relativamente al settore socio assistenziale di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.
ART. 7
1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei lavori civili, sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l’Ente è preposto. In questi casi si predisporrà apposito provvedimento da parte dell’organo elettivo competente.
A M B I T
I D’I N T E R V E N T O
ART. 8
1. I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di sovvenzioni e riconoscere vantaggi economici sono i seguenti:
a) Assistenza e sicurezza sociale;
b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) Attività per lo studio, la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei beni archeologici, artistici, architettonici, etnografici, storici;
d) Cultura, informazione, scuola e formazione;
e) Sviluppo economico;
f) Tutela dei valori ambientali;
2. Per ciascun settore d’intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
ASSISTENZA
E SICUREZZA SOCIALE
ART. 9
1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
a) Attività di informazione e di studio di nuovi e particolari stati di bisogno, allo scopo di predisporre progetti mirati alle singole situazioni;
b) Attività volte alla ricerca delle soluzioni ottimali per il miglioramento dei rapporti sociali ed interpersonali, con predisposizione di centri e servizi polifunzionali;
c) Attività volte al miglioramento delle condizioni abitative attraverso l’incentivazione di piani di edilizia popolare residenziale ed opere di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio.
d) Attività di sostegno nell’insediamento sociale di persone anziane o in stato di “nuove povertà” e di gruppi di persone a rischio sociale o in stato di ulteriore emarginazione.
e) Alla promozione dell’insediamento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap.
ART. 10
1. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
a) All’attivazione delle istituzioni comunali previste dagli artt. 84 – 85 dello statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente articolo;
b) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente articolo;
c) Alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui al precedente articolo;
d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l’urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
DEL TEMPO LIBERO
ART. 11
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani:
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali, di attività ricreative del tempo libero e di mantenimento dello stato fisico da parte di persone residenti nel Comune.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico non possono essere concesse sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale. Fanno eccezione a quanto sopra i contributi previsti a parziale copertura delle spese di gestione diretta di impianti sportivi di proprietà comunale con convenzione a detti soggetti.
4. Il Comune puo’ concedere sovvenzioni alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
TUTELA DEI
VALORI AMBIENTALI
ART. 12
Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a) al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, a rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative di sensibilizzazione civica utili per la loro protezione.
ATTIVITA’
CULTURALI ED EDUCATIVE
ART. 13
Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale, formativa ed educativa nell’ambito del territorio comunale;
b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l’effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
c) a favore dei soggetti che effettuano attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, ovvero di beni archeologici, artistici, architettonici, ambientali, etnografici, socio-antropologici, storici, bibliografici, archivistici, museografici;
d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze formative, educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
SVILUPPO ECONOMICO
ART. 14
Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
a) a concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
b) al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione delle attività e dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore o nella categoria economica interessata aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette, prescindendo da tale percentuale solo nel caso che l’iniziativa in questione sia organizzata e realizzata dalle Organizzazioni di Categorie interessate maggiormente e rappresentative a livello provinciale;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e dela sua tradizione storica e delle sue forme di arte ed artigianato, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
e) a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone, prodotti ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
S O V V E N Z I O N I
C O N D I Z I O N I G E N E
R A L I
ART. 15
Le sovvenzioni, intese nel senso di cui all’art. 1, devono essere previste annualmente in appositi e specifici Capitoli del Bilancio di previsione afferenti ad ognuno dei Settori interessati.
ART.
16
1. Possono essere sovvenzionate solamente le iniziative che abbiano svolgimento od origine nel territorio comunale fatto salvo per le attività economiche quanto previsto nell’art. 14 sub a), ed abbiano carattere pubblico. Ad eccezione degli interventi atti a finanziare attività ordinarie annuali, e’ fatto assoluto divieto di erogare sovvenzioni, sotto qualsiasi forma, per:
- spese generali di gestione riferite alla sede o alla normale attività di funzionamento del soggetto richiedente;
- attività che prevedano entrate regolari e continuative, difficilmente imputabile alle singole iniziative;
2. Non e’ in ogni caso consentito sovvenzionare spese relative a ospitalità, rappresentanza e simili.
ART. 17
1. Le
sovvenzioni sono vincolate alla realizzazione delle attività per le quali sono
assegnate e pertanto non possono essere utilizzate per altre finalità.
2. Nel caso in cui il destinatario non realizzi la manifestazione, l’iniziativa o quanto altro per cui era stata inoltrata l’istanza e promessa l’erogazione di una sovvenzione, perderà il diritto alla medesima. Laddove la mancata realizzazione sia da addebitarsi al soggetto organizzatore, questi non potrà richiedere il sostegno ec9onomico del Comune l’anno successivo.
ART. 18
Il destinatario della sovvenzione e’ impegnato ad inseri4re in tutto il materiale pubblicitario un’apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. Lo Stemma del Comune puo’ essere usato, per contro, solo nel caso in cui la manifestazione si svolga sotto il patrocinio dell’Ente.
ART. 19
1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per fornitura di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha ricordato sovvenzioni, cosi’ come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune sovvenzioni annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
3. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi puo’ essere atto valere nei confronti del Comune il quale, verificatosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, puo’ sospendere l’erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
ART. 20
Possono usufruire delle sovvenzioni le realtà associative che:
- siano dotate di “effettiva” (provviste di un minimo di organizzazione e realmente operative);
- non abbiano scopo di lucro e non eroghino, in qualsiasi modo o forma, remunerazioni, di qualsiasi tipo o natura, ai propri soci;
- abbiano sede o unità locale nel territorio comunale la cui attività abbia carattere di pubblica utilità;
- siano in possesso di atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato;
- svolgano, ad eccezione dei Comitati che si costituiscano con la finalità di realizzare una specifica iniziativa, attività documentabile da almeno un anno dalla data fissata per la presentazione della domanda;
- non facciano parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto 0previsto dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.
ART. 21
Esulano dal presente regolamento le sovvenzioni ed i vantaggi economici stabiliti all’interno di apposite convenzioni.
SOVVENZIONI
E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE
ART. 22
E’ disposta la concessione di sovvenzioni e vantaggi economici nell’ambito dell’assistenza e sicurezza sociale a favore di persone singole e nuclei in stato di bisogno, residenti o dimoranti anche temporaneamente nel Comune di Vercelli.
Appositi provvedimenti di indirizzo determineranno i criteri e le modalità di erogazione delle suddette prestazioni ed avranno validità fino a successive modifiche.
SOVVENZIONI
AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ETC.
PER
ATTIVITA’ ORDINARIA ANNUALE.
ART. 23
Le sovvenzioni ad Enti pubblici, privati, Associazioni, Comitati etc., per attività ordinaria annuale possono essere concesse solo ove siano previste in appositi capitoli del Bilancio di previsione, cosi’ come specificato nel precedente art. 15 ed esclusivamente a vantaggio di soggetti di particolare rilevanza.
ART. 24
Per detti soggetti l’istanza di concessione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata da copia del bilancio di previsione, dal programma di attività. Dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nel precedente anno, da una dichiarazione da cui risulti se, nell’esercizio relativo all’anno per cui si richiede ilo contributo, siano state assegnate o promesse sovvenzioni o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il soggetto, il tipo e l’importo, nonche’ dal rendiconto della gestione dell’anno precedente.
La citata istanza deve essere presentata entro 60 giorni dall’esecutività del Bilancio di previsione.
ART. 25
La materiale erogazione delle sovvenzioni relative all’attività ordinaria annuale di cui all’articolo precedente avviene, con determinazione del Responsabile del Settore interessato, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto e del DE.L. 29/93, entro il 30 giugno di ogni anno per il 50% e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale il finanziamento e’ concesso ed ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del Direttore del settore Bilancio.
Deve, anche in questo caso, essere prodotta la stessa documentazione indicata nel successivo art. 34 del presente Regolamento.
Il Settore Bilancio provvederà all’emissione dei mandati di pagamento entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle predette determinazioni.
ART. 26
La documentazione occorrente per l’erogazione della sovvenzione deve essere firmata dal Presidente, nonche’ dal Segretario e dal presidente del Collegio Sindacale, ove esistano.
SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI
E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANIZZAZIONI VARIE PER
L’EFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI,
INIZIATIVE, ECC…
ART.
27
1. La concessione delle sovvenzioni ad Enti pubblici e privati, associazioni, comitati ed organizzazioni varie, per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, etc. avviene dietro presentazione di apposite istanze e sulla base di una programmazione annuale. In tale senso la Giunta Comunale provvede, entro i 30 giorni dall’esecutività del Bilancio di Previsione, ad adottare appositi atti deliberativi con i quali vengono individuate le linee di indirizzo per gli interventi a favore delle attività finanziabili.Dette linee programmatiche costituiscono il primo elemento selettivo per l’assegnazione delle sovvenzioni.
2. Al fine di consentire la massima informazione, viene data comunicazione delle citate deliberazioni attraverso pubblicazione all’Albo Pretorio, press9o i Settori competenti, attraverso la stampa e le emittenti locali. I Settori provvederanno, inoltre, a fornire informazioni agli interessati, mettendo a disposizione, gratuitamente, copia delle citate deliberazioni.
ART.
28
Le domande per l’ammissione alle sovvenzioni devono pervenire ai settori interessati, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo precedente ed entro e non oltre 60 giorni dall’esecutività di detto atto .
La data di ricevimento deve risultare dal protocollo del settore interessato.
.
ART.
29
1. Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante, che deve dichiarare di conoscere le norme del presente regolamento, impegnandosi formalmente a realizzare quanto indicato nell’istanza, indipendentemente dalla concessione della sovvenzione nell’entità richiesta.
2. Le istanze devono dettagliatamente descrivere cio’ che si intende organizzare e quanto altro occorrente per consentire la valutazione di compatibilità di cui al presente regolamento ed alle deliberazioni di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale ex art. 27.
3. Le domande devono essere corredate da un dettagliato preventivo spese con l’indicazione degli introiti presunti (contributi, sponsor, incassi, quote iscrizioni ecc…).
Alle domande devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:
- copia dell’atto costitutivo e dello Statuto
- relazione documentata dell’attività dell’anno precedente, ad eccezione dei comitati di cui all’art. 20;
- copia del Bilancio consuntivo delle iniziative realizzate l’anno precedente, con l’eccezione di cui sopra;
- copia del codice fiscale e/o partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51 D.P.R. n. 597/73, riguardanti lo scopo (non lucrativo), la natura delle attività (non commerciali) e l’organizzazione (non imprenditoriale).
Non sono prese in considerazione le richieste documentate in modo incompleto o difforme da quanto prescritto.
ART.
30
1. Nella concessione delle sovvenzioni di cui ai precedenti articoli viene data assoluta priorità ai progetti ed alle attività formative e di perfezionamento, rispetto a singole manifestazioni.
2. Ai fini di quanto sopra si intendono per:
Progetti: i programmi di attività o una serie di iniziative organicamente collegate e definite nella strutturazione, nei tempi di attuazione, nei costi e nei riflessi che si reputa possano avere per la collettività.
Attivita’ di formazione
e perfezionamento iniziative finalizzate all’acquisizione di nozioni e/o capacità tecniche di base o specialistiche.
Singole iniziative: manifestazioni e/0 attività che si esauriscono in un unico evento.
ART.
31
1. Per la determinazione delle sovvenzioni viene preso in considerazione esclusivamente il saldo passivo (totale spese – totale entrate).
A tal fine sono valutate solo le spese direttamente connesse allo svolgimento delle attività od alla realizzazione dell’iniziativa.
Sono comunque escluse le spese di investimento, gli ammortamenti, gli interessi passivi e le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’approccio dei componenti dell’Enti od associazione organizzatori e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonche’ oneri riferiti all’uso di materiale, attrezzature ed 8impianti dei quali il soggetto organizzatore dispone.
2. Il Comune concorrerà per il 50% alla copertura della sopraindicata passività, con la precisazione che, laddove gli stanziamenti del Capitolo di Bilancio interessato si rilevassero insufficienti, sarà dato corso alla statuizione delle precedenze sulla base delle priorità di cui all’art. 29. qualora neanche cio’ bastasse, la predetta percentuale sarà ridotta in termini assoluti uguali per tutte le istanze accolte.
Tale percentuale sarà, per contro, aumentata con stesso criterio di cui sopra, laddove i Capitoli di Bilancio mostrassero maggiore disponibilità rispetto alle previsioni.
ART.
32
Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze di sovvenzione, i Direttori dei settori interessati predispongono con propria determinazione e, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e nelle delibere di indirizzo, il piano annuale di finanziamento delle attività ammesse a sovvenzione.
ART.
33
Al fine di consentire la massima informazione, il piano di riparto delle promesse di sovvenzione di cui al precedente articolo e’ comunicato, nella sua interezza, a tutti i soggetti che hanno formulato istanza di sovvenzione, e’ distribuito agli organi di informazione locale ed, in generale, e’ in visione presso i Settori interessati per chiunque ne faccia richiesta.
ART.
34
1. Per maturare il diritto alla materiale erogazione della sovvenzione nell’entità fissata nel pian0o di9 riparto, il soggetto destinatario deve trasmettere al Settore competente, entro 30 giorni dalla data ultima di svolgimento della iniziativa, la seguente documentazione:
- relazione dettagliata e documentata sull’attività sovvenzionata;
- consuntivo con indicazione analitica delle spese sostenute e delle entrate;
- copia delle fatture, ricevute o quietanze relative a tutte le spese effettuate;
- documentazione relativa alle entrate, di qualsiasi tipo e natura, direttamente e/o indirettamente realizzate;
- dichiarazione con cui il legale rappresentante attesta, sotto la propria personale responsabilità che non sono state realizzate, ne’ lo saranno, entrate di qualsiasi tipo e/o natura diverse da quelle indicate nel consuntivo.
2. Laddove il saldo passivo si riveli inferiore a quello indicato nel preventivo, la sovvenzione viene ridotta in proporzione. In ogni caso l’entita’ della sovvenzione non puo’ essere aumentata.
3. L’incompletezza e/o l’irregolarità della documentazione prodotta comporta la perdita del diritto alla sovvenzione promessa.
ART.
35
I Direttori dei Settori competenti, con apposite determinazioni a cadenza trimestrale, autorizzano la liquidazione delle sovvenzioni, sulla base della valutazione della rispondenza di quanto svolto rispetto a quanto programmato della regolarità della documentazione presentata ed ottenuto il visto sulla regolarità contabile da parte del direttore del settore Bilancio. Il Settore Bilancio provvede all’emissione dei mandati di pagamento non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento delle citate determinazioni.
V
A N T A G G I E C O N O M I C I
ART.
36
I vantaggi economici di cui al precedente articolo 1 sono dettagliatamente specificati nel presente regolamento, fatto salvo quanto disposto nel provvedimento di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.
ART.
37
I soggetti di cui all’art. 6 possono utilizzare gratuitamente, ove disponibili, le varie attrezzature (cavalletti, sedie, palchi, transenne, ecc…) di cui sono dotati i vari Settori operativi del Comune.
A tal fine i legali rappresentanti delle organizzazioni indicate devono sottoscrivere:
- una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa all’utilizzo di tali attrezzature, con impegno a risarcire i danni eventualmente arrecati alle medesime;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà, mediante autocertificazione, attestante che l’iniziativa non ha scopo di lucro e che, comunque, eventuali utili sono devoluti a fini di interesse sociale.
ART.
38
All’autorizzazione di cui sopra provvedono direttamente i responsabili die settori, co0n la precisazione che il trasporto, la custodia e quanto altro necessario, sono a carico del richiedente.
ART.
39
L’autorizzazione all’uso deve prevedere espressamente il termine ultimo di restituzione, e comunque il periodo di utilizzo non puo’, fatti salvi casi eccezionali e motivati, essere superiore a 5 giorni continuativi.
ART.
40
La consegna delle attrezzature avviene in contraddittorio con il richiedente, il quale firma un apposito verbale attestante il loto stato di manutenzione e funzionamento.
ART.
41
All’atto della restituzione, che deve svolgersi a carico del richiedente, nelle ore e nella sede comunale indicate dal settore autorizzante, viene redatto in contraddittorio con il richi9edente, o in sua assenza, alla presenza di tre dipendenti comunali, apposito verbale di riconsegna, ed eventualmente il verbale di contestazione dei danni arrecati. Le risultanze degli anzidetti verbali si intendono pienamente accettate dal richiedente, anche se questi non sia intervenuto, personalmente o a mezzo di un suo incaricato, alla redazione di essi. I danni eventualmente arrecati devono essere risarciti interamente dal richiedente, in base a stima dell’Ente.
ART.
42
I soggetti specificati nel provvediment9o relativo alla determinazione annuale delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale possono fruire dell’utilizzo a condizioni economiche agevolate delle sale comunali. L’entita’ di dette riduzioni viene fissata annualmente nell’ambito di detto provvedimento. Per L’utilizzo a condizioni agevolate di locali spazi, aree etc.. si rimanda ad appositi provvedimenti piu’ generali, da predisporsi da parte dei competenti Settori Comunali.
ART.
43
Per lo svolgimento delle attività poste sotto l’egida dei vari Assessorati, i responsabili dei settori interessati, previa formale richiesta:
- mettono a disposizione elenchi recanti generalità ed indirizzo delle persone e/o delle associazioni registrate nell’archivio utenti e, normalmente, fatte oggetto di attività informativa da ‘parte dell’Ente;
- consentono l’utilizzo, in orario di ufficio ed esclusivamente per l’effettuazione di conferenze stampa, dell’apposita sala ubicata al 1° piano del complesso di S. Chiara o di altre sale ubicate negli edifici municipali.
ART.
44
Associazioni, Comitati, ed altri organismi o gruppi di volontari che operano, senza alcuna finalità lucrativa, per la protezione e la valorizzazione dell’ambiente possono godere di autorizzazioni allo smaltimento gratuito nelle discariche comunali di qualunque categoria di rifiuti urbani derivanti dal risanamento d8i aree comprese nel territorio del comune di Vercelli soggette ad abbandono di rifiuti. In proposito il legale rappresentante dell’associazione deve dichiarare di assumersi ogni responsabilità durante le varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Detta autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficio Ecologia e Ambiente, con la precisazione che il trasporto dei materiali e’ a carico del richiedente.
L’autorizzazione allo smaltimento gratuito puo’ essere concessa anche per i giorni festivi e comunque non oltre i 3 giorni continuativi dalla data di inizio delle operazioni di risanamento dell’area.
ART.
45
I Settori Comunali, qualora ne siano dotati, mettono a disposizione dei soggetti richiedenti coppe, targhe, pubblicazioni ed in generale materiali di rappresentanza.
Sono comunque concedibili fino a un massimo di n. 2 tra coppe e targhe e n. 15 pubblicazioni per singola iniziativa o programma di attività. Le deroghe a tali quantità devono essere formalmente autorizzate dagli Assessori competenti.
ART.
46
1. Ai fini di cui al precedente articolo ed in via generale, il patrocinio degli Assessorati in argomento viene concesso, su istanza del soggetto interessato, con provvedimento formale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni, ad eccezione di quelli specificati nel presente regolamento e/o in altri provvedimenti regolamentari.
3. Il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’attività. Vale anche in questo caso quanto stabilito nell’art. 19 del presente Regolamento.
E’ esclusa la possibilità di patrocinare iniziative organizzate da società che abbiano finalità lucrative.
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
ART.
47
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e die regolamenti che disciplinano l’attività del Comune.
ART.
48
E’ fatto 9obbligo a tutti i Settori operativi del Comune predisporre, qualora non abbiano gia’ provveduto, entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, l’analisi dei procedimenti amministrativi relativi alle sovvenzioni, con la determinazione delle fasi di procedura, responsabilità e termini di espletamento della proc