REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

 

E PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

 

 

 

(ART. 12, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

 

 

 

 

 

 

 

 

-  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

  ADOTTATO IN SOSTITUZIONE DEL C.C. N. 11 DEL 22.2.1993

 

-  PARZIALE MODIFICA DEL C.C. N. 21 DEL 9.10.1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F I N A L I T A’

 

ART. 1

 

  1. Con il presente Regolamento il Comune, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni e l’attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’articolo n. 47, 3° comma dello Statuto Comunale, assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
  2. A tale scopo le “sovvenzioni” ed i “vantaggi economici” sono da intendersi nel seguente modo:

a)    le “sovvenzioni” sono erogazioni di denaro conferite ai soggetti destinatari;

b)    i “vantaggi economici” sono le attribuzioni di benefici diversi dalle erogazioni di denaro:

 

ART. 2

 

  1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sovvenzioni e benefici economici da parte del Comune.
  2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
  3. Sono escluse dal presente Regolamento le sovvenzioni previste a favore di organismi aventi natura associativa ed erogate a titolo di parziale copertura delle spese di gestione diretta di impianti sportivi di proprietà comunale affidati con convenzione a detti soggetti. Criteri e modalità di determinazioni e concessione di tali contributi sono stabiliti all’atto dell’approvazione delle medesime da parte del Consiglio Comunale.
  4. Sono altresì escluse dal presente Regolamento sovvenzioni a favore di Associazioni, Istituzioni pubbliche e private le cui modalità di concessione sono fissate da leggi statali e regionali e da circolari esplicative.

 

 

P U B B L I C I Z Z A Z I O N E

 

ART. 3

 

1.     La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Organismi di partecipazione di cui all’art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e agli articoli. 54 e 55 dello Statuto Comunale, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne faranno richiesta.

 

 

 

ART. 4

 

1.      Le deliberazioni, adottate in ottemperanza al presente Regolamento, sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2.      Di tali atti, come delle determinazioni assunte dai Dirigenti, ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, nelle forme previste dai citati articoli 54 e 55 dello Statuto Comunale.

 

ART. 5

 

1.     Copia del presente Regolamento e degli atti di cui all’articolo 4 può essere chiesta da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede, a norma dello Statuto e dell’apposito Regolamento

S O G G E T T I    A M M E S S I

 

ART. 6

 

1.     La concessione di sovvenzioni, e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta  nell’ambito dei settori di intervento e per le finalità appresso specificate a favore:

a)    di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della collettività;

b)    di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c)     di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

d)    relativamente al settore socio assistenziale di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

 

ART. 7

 

1.     In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d’interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei lavori civili, sociali, morali, culturali, economici, che sono presenti nella comunità alla quale l’Ente è preposto. In questi casi si predisporrà apposito provvedimento da parte dell’organo elettivo competente.

 

 

 

 

 

 

A M B I T I  D’I N T E R V E N T O

 

ART. 8

 

1.      I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di sovvenzioni e riconoscere vantaggi economici sono i seguenti:

a)    Assistenza e sicurezza sociale;

b)    Attività sportive e ricreative del tempo libero;

c)     Attività per lo studio, la conservazione, il restauro, la valorizzazione dei beni archeologici, artistici, architettonici, etnografici, storici;

d)    Cultura, informazione, scuola e formazione;

e)    Sviluppo economico;

f)      Tutela dei valori ambientali;

2.      Per ciascun settore d’intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

 

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

 

ART. 9

 

1.     Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

a)    Attività di informazione e di studio di nuovi e particolari stati di bisogno, allo scopo di predisporre progetti mirati alle singole situazioni;

b)    Attività volte alla ricerca delle soluzioni ottimali per il miglioramento dei rapporti sociali ed interpersonali, con predisposizione di centri e servizi polifunzionali;

c)     Attività volte al miglioramento delle condizioni abitative attraverso l’incentivazione di piani di edilizia popolare residenziale ed opere di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio.

d)    Attività di sostegno nell’insediamento sociale di persone anziane o in stato di “nuove povertà” e di gruppi di persone a rischio sociale o in stato di ulteriore emarginazione.

e)    Alla promozione dell’insediamento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap.

 

 

ART. 10

 

1.     Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

a)    All’attivazione delle istituzioni comunali previste dagli artt. 84 – 85 dello statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente articolo;

b)    Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente articolo;

c)     Alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui al precedente articolo;

d)    Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l’urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DEL TEMPO LIBERO

 

ART. 11

1.     Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani:

2.     Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi, aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali, di attività ricreative del tempo libero e di mantenimento dello stato fisico da parte di persone residenti nel Comune.

3.     Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico  non possono essere concesse sovvenzioni  e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio  comunale. Fanno eccezione a quanto sopra  i contributi previsti a parziale copertura delle spese  di gestione diretta di impianti sportivi di proprietà comunale con convenzione a detti soggetti.

4.     Il Comune puo’ concedere sovvenzioni alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare  rilevanza   che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 12

 

 

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori  ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente   finalizzati:

a) al sostegno dell’attività   di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi  di volontari     che operano in via continuativa  per la protezione e valorizzazione  della natura e dell’ambiente;

b) alle iniziative per promuovere   nei   cittadini il rispetto   e la salvaguardia  dei valori   naturali ed ambientali.

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, a rappresentazione dei pericoli che  minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative di sensibilizzazione   civica  utili per la loro protezione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 13

 

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative  culturali ed educative   di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati  principalmente:

 

a)    a favore dei soggetti     che svolgono attività   di promozione   culturale, formativa ed educativa nell’ambito   del territorio comunale;

 

b)    a favore dei soggetti  che organizzano e sostengono l’effettuazione  nel Comune di attività teatrali   e musicali     di pregio     artistico;

 

c)     a favore dei soggetti  che effettuano attività di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio  culturale, ovvero di beni archeologici, artistici, architettonici, ambientali, etnografici, socio-antropologici, storici, bibliografici, archivistici, museografici;

 

d)    a favore     di soggetti      non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono   scambi       di conoscenze  formative, educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;

 

e)    a favore di soggetti   che organizzano  nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità  culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 14

 

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi  rivolti in particolare:

 

a)    a concorso per l’organizzazione  di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando   accolgano una significativa partecipazione   delle attività esercitate nel Comune;

 

b)    al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive   di promozione e pubblicizzazione  delle attività  e dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore o nella categoria economica interessata aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno  il 60% delle aziende predette, prescindendo  da tale percentuale  solo nel caso   che l’iniziativa in questione  sia organizzata e realizzata  dalle Organizzazioni di Categorie interessate maggiormente   e rappresentative a livello provinciale;

 

c)     al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e dela sua tradizione storica e delle sue forme di arte ed artigianato, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine  di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

 

d)    a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale,  per la costituzione   di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

 

e)    a contributi annuali a favore  di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone, prodotti ed attività particolari  esistenti nel territorio comunale.

 

 

 

 

 

S O V V E N Z I O N I

C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I

 

ART. 15

 

Le sovvenzioni, intese nel senso   di cui all’art. 1, devono essere previste annualmente in appositi e specifici Capitoli del Bilancio di previsione afferenti ad ognuno  dei Settori interessati.

 

                    ART. 16

 

1.     Possono essere sovvenzionate solamente le iniziative che abbiano  svolgimento  od origine nel territorio  comunale fatto salvo per le attività economiche quanto previsto nell’art. 14 sub a), ed abbiano carattere pubblico. Ad eccezione degli interventi   atti a finanziare attività  ordinarie annuali, e’ fatto assoluto divieto   di erogare sovvenzioni, sotto qualsiasi forma, per:

-  spese generali di gestione   riferite alla sede o alla normale attività di funzionamento del soggetto  richiedente;

- attività che prevedano entrate regolari e continuative, difficilmente   imputabile alle singole iniziative;

2.     Non e’ in ogni caso consentito sovvenzionare spese relative a ospitalità, rappresentanza e simili.

 

ART. 17

 

1.     Le sovvenzioni sono vincolate alla realizzazione delle attività per le quali sono assegnate e pertanto non possono essere utilizzate per altre finalità.

2.     Nel caso in cui il destinatario non realizzi la manifestazione, l’iniziativa o quanto altro  per cui  era stata inoltrata l’istanza e promessa l’erogazione di una  sovvenzione, perderà il diritto alla medesima. Laddove la mancata realizzazione sia da addebitarsi al soggetto organizzatore, questi non potrà   richiedere il sostegno     ec9onomico del Comune   l’anno successivo.

 

 

ART. 18

 

Il destinatario della   sovvenzione e’ impegnato ad inseri4re   in tutto  il materiale pubblicitario un’apposita  informazione per rendere noto il sostegno            finanziario del Comune. Lo Stemma del Comune puo’     essere usato, per contro, solo nel caso in cui la manifestazione   si svolga  sotto il patrocinio dell’Ente.

 

ART. 19

 

1.     Il Comune   rimane estraneo a qualsiasi rapporto  od obbligazione     che si   costituisca     fra il destinatario   di interventi   finanziari   dallo stesso     disposti e soggetti   terzi, per fornitura di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali   e qualsiasi altra prestazione.

2.     Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento  di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali   ha ricordato  sovvenzioni, cosi’   come non assume responsabilità     relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune  sovvenzioni annuali, anche nell’ipotesi che degli organi amministrativi   del soggetto       beneficiario facciano parte rappresentanti nominati   dal Comune stesso.

3.     Nessun rapporto od obbligazione  dei terzi puo’ essere atto valere   nei confronti del Comune il quale, verificatosi      situazioni irregolari o che      comunque necessitino di chiarimenti, puo’ sospendere l’erogazione   delle quote  di contributi  non     corrisposte e,  a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca  nei limiti predetti.

 

 

ART. 20

 

Possono usufruire delle sovvenzioni le realtà associative che:

-        siano  dotate  di “effettiva” (provviste di un minimo  di organizzazione e realmente operative);

-        non abbiano   scopo di lucro e non eroghino, in qualsiasi modo o forma, remunerazioni, di qualsiasi tipo o natura, ai propri soci;

-        abbiano sede o unità locale nel territorio comunale la cui attività abbia carattere di pubblica utilità;

-        siano in possesso   di atto  costitutivo e Statuto regolarmente registrato;

-        svolgano, ad eccezione dei Comitati   che si   costituiscano   con la finalità  di realizzare una specifica iniziativa, attività   documentabile  da almeno  un anno dalla data fissata  per la presentazione della domanda;

-        non facciano parte dell’articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto 0previsto   dall’art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

 

ART. 21

 

Esulano   dal presente regolamento le sovvenzioni ed i vantaggi economici stabiliti  all’interno   di apposite  convenzioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE   FISICHE

 

ART. 22

 

E’ disposta la concessione  di sovvenzioni e vantaggi economici nell’ambito dell’assistenza e sicurezza sociale a favore  di persone singole e nuclei in stato   di bisogno, residenti o dimoranti  anche temporaneamente nel Comune di Vercelli.

Appositi provvedimenti   di indirizzo      determineranno i criteri e le modalità     di erogazione     delle suddette  prestazioni ed avranno validità   fino a successive modifiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ETC.

PER ATTIVITA’ ORDINARIA ANNUALE.

 

ART. 23

     Le  sovvenzioni ad Enti pubblici, privati, Associazioni, Comitati etc., per attività ordinaria annuale possono essere concesse solo ove siano previste in appositi capitoli del Bilancio     di previsione, cosi’   come specificato nel precedente  art. 15  ed esclusivamente a vantaggio      di soggetti      di particolare rilevanza.

 

ART. 24

Per detti soggetti l’istanza     di concessione, sottoscritta  dal legale   rappresentante, deve  essere corredata da copia del bilancio di previsione, dal programma di attività. Dalla relazione illustrativa dell’attività svolta nel precedente anno,  da una dichiarazione da cui risulti se, nell’esercizio relativo all’anno  per cui si richiede ilo contributo, siano state assegnate o promesse sovvenzioni       o sponsorizzazioni, indicandone, in caso affermativo, il soggetto, il  tipo e l’importo, nonche’  dal rendiconto della gestione dell’anno precedente.

La citata istanza   deve essere presentata entro 60 giorni   dall’esecutività del Bilancio di previsione.

      

ART. 25

La materiale erogazione delle sovvenzioni relative  all’attività ordinaria annuale  di cui all’articolo precedente avviene, con determinazione del Responsabile del Settore  interessato, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto e del DE.L. 29/93, entro il 30 giugno  di ogni anno per il 50% e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell’anno per il quale  il finanziamento   e’ concesso ed ottenuto il visto  di regolarità  contabile  da parte   del   Direttore del settore Bilancio.

Deve, anche in questo caso, essere prodotta   la stessa documentazione indicata nel successivo   art. 34 del presente Regolamento.

Il Settore Bilancio provvederà all’emissione   dei mandati  di pagamento entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle predette determinazioni.

 

 

 

 

ART. 26

La documentazione occorrente per l’erogazione della sovvenzione deve essere firmata  dal Presidente, nonche’   dal Segretario  e dal      presidente del Collegio Sindacale, ove esistano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOVVENZIONI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ORGANIZZAZIONI VARIE PER L’EFETTUAZIONE  DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE, ECC…

 

ART. 27

 

1.     La concessione delle sovvenzioni  ad Enti pubblici e privati, associazioni, comitati ed organizzazioni varie, per l’effettuazione  di manifestazioni, iniziative, etc. avviene dietro presentazione  di apposite istanze e sulla base   di una programmazione   annuale. In tale senso la Giunta  Comunale provvede, entro i 30 giorni dall’esecutività del Bilancio  di Previsione, ad adottare appositi   atti deliberativi con i quali vengono  individuate le linee di indirizzo  per gli interventi a favore delle attività  finanziabili.Dette linee programmatiche  costituiscono il primo elemento selettivo per l’assegnazione  delle sovvenzioni.

 

2.     Al fine di consentire la massima   informazione, viene  data comunicazione delle citate deliberazioni attraverso      pubblicazione all’Albo Pretorio, press9o i Settori competenti, attraverso la stampa e le emittenti locali. I Settori provvederanno, inoltre, a fornire informazioni agli interessati, mettendo a disposizione, gratuitamente, copia delle citate deliberazioni.

 

 

 

 

ART. 28

 

Le domande per l’ammissione alle sovvenzioni devono pervenire ai settori interessati, a partire dalla data   di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo precedente ed entro e non oltre 60 giorni dall’esecutività  di detto atto .

La data   di ricevimento deve risultare  dal protocollo  del settore interessato.

 

 

 

.

ART. 29

 

 

1.     Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante, che deve dichiarare di conoscere le norme  del presente  regolamento, impegnandosi  formalmente a realizzare  quanto indicato nell’istanza, indipendentemente     dalla concessione  della sovvenzione nell’entità   richiesta.

 

2.     Le istanze devono dettagliatamente descrivere cio’ che si intende organizzare e quanto altro occorrente per consentire la valutazione di compatibilità  di cui al presente regolamento ed alle deliberazioni      di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale ex art. 27.

 

3.     Le domande devono essere corredate da un   dettagliato preventivo spese  con l’indicazione degli introiti presunti (contributi, sponsor, incassi, quote iscrizioni ecc…).

Alle domande devono     inoltre essere allegati   i seguenti documenti:

-        copia dell’atto costitutivo e dello Statuto

-        relazione   documentata  dell’attività  dell’anno precedente, ad eccezione dei comitati di cui all’art. 20;

-        copia del Bilancio consuntivo delle iniziative realizzate  l’anno precedente, con l’eccezione di cui sopra;

-        copia del codice   fiscale e/o partita IVA, se  richiesta dalle norme vigenti;

-        dichiarazione ai sensi  dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 51 D.P.R. n. 597/73, riguardanti lo scopo (non lucrativo), la natura  delle attività (non commerciali) e l’organizzazione (non imprenditoriale).

Non sono prese in considerazione le richieste     documentate in modo incompleto o difforme da quanto prescritto.

 

ART. 30

1.     Nella concessione delle sovvenzioni di cui ai precedenti articoli  viene  data assoluta priorità ai progetti ed alle attività  formative e di perfezionamento, rispetto a singole manifestazioni.

2.     Ai fini di quanto     sopra  si intendono per:

Progetti:                       i programmi     di attività   o una serie   di iniziative organicamente   collegate e definite nella strutturazione, nei tempi di attuazione, nei  costi e nei   riflessi  che si reputa possano     avere per la collettività.

 

Attivita’ di formazione   

e perfezionamento        iniziative finalizzate all’acquisizione  di nozioni e/o capacità tecniche di base o specialistiche.

 

Singole iniziative:          manifestazioni e/0 attività      che si  esauriscono  in un unico evento.

 

 

ART. 31

 

1.     Per la determinazione delle sovvenzioni   viene preso in considerazione esclusivamente il saldo passivo (totale spese – totale entrate).

A tal fine sono valutate solo le spese direttamente connesse allo svolgimento delle attività od alla realizzazione dell’iniziativa.

Sono comunque escluse le spese di investimento, gli ammortamenti, gli interessi passivi e le prestazioni assicurate alle iniziative suddette  dall’approccio dei componenti dell’Enti od associazione organizzatori e da tutti coloro  che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonche’ oneri  riferiti  all’uso   di materiale, attrezzature ed 8impianti dei quali il soggetto organizzatore      dispone.

2.   Il Comune  concorrerà per il 50% alla copertura della sopraindicata passività, con la precisazione che, laddove  gli stanziamenti del Capitolo     di Bilancio interessato   si rilevassero   insufficienti, sarà dato corso alla statuizione delle precedenze sulla base  delle priorità di cui all’art. 29. qualora  neanche   cio’ bastasse, la predetta percentuale  sarà   ridotta  in termini assoluti      uguali per tutte le istanze accolte.

Tale percentuale sarà, per contro, aumentata con stesso criterio di cui sopra, laddove i Capitoli di Bilancio mostrassero maggiore disponibilità rispetto alle previsioni.

 

 

ART. 32

 

Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle istanze di sovvenzione, i Direttori dei settori interessati predispongono con propria determinazione e, sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento e nelle delibere di indirizzo, il piano annuale  di finanziamento delle attività ammesse a sovvenzione.

 

ART. 33

 

Al fine di consentire la massima informazione, il piano  di riparto  delle promesse  di sovvenzione   di cui al precedente   articolo e’ comunicato, nella sua interezza, a tutti i soggetti   che hanno  formulato istanza  di sovvenzione, e’  distribuito agli organi   di informazione locale ed, in generale, e’  in visione presso i Settori interessati  per chiunque  ne faccia     richiesta.

 

ART. 34

1.     Per maturare il diritto alla materiale erogazione  della sovvenzione nell’entità  fissata nel pian0o di9 riparto, il   soggetto      destinatario  deve trasmettere al Settore  competente, entro 30 giorni dalla data ultima  di svolgimento della iniziativa, la seguente     documentazione:

- relazione dettagliata e documentata sull’attività sovvenzionata;

-        consuntivo  con indicazione analitica delle spese  sostenute e delle entrate;

-        copia delle fatture, ricevute o quietanze relative a tutte le spese effettuate;

-        documentazione relativa alle entrate, di  qualsiasi tipo e natura, direttamente e/o  indirettamente realizzate;

-        dichiarazione con cui il legale   rappresentante  attesta, sotto la propria personale responsabilità   che non sono state realizzate, ne’ lo saranno, entrate di qualsiasi  tipo e/o natura  diverse da quelle indicate  nel consuntivo.

2. Laddove  il saldo passivo   si  riveli inferiore a quello indicato nel preventivo, la     sovvenzione viene  ridotta in proporzione. In ogni caso l’entita’ della sovvenzione non puo’ essere  aumentata.

 

3.  L’incompletezza e/o l’irregolarità  della documentazione   prodotta comporta la perdita  del diritto   alla sovvenzione promessa.

  

ART. 35

 

I Direttori  dei Settori competenti, con apposite determinazioni a cadenza   trimestrale, autorizzano la liquidazione delle sovvenzioni, sulla base della valutazione della rispondenza   di quanto     svolto   rispetto a quanto programmato   della regolarità della documentazione presentata  ed ottenuto il visto  sulla regolarità   contabile da parte del direttore del settore Bilancio. Il Settore Bilancio provvede all’emissione dei mandati di pagamento non oltre  10 giorni  dalla data   di ricevimento delle citate determinazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V A  N T A G G I    E C O N O M I  C I 

 

ART. 36

 

I vantaggi economici     di cui al precedente articolo 1 sono dettagliatamente specificati nel presente regolamento, fatto salvo  quanto disposto nel provvedimento di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.

 

ART. 37

 

I soggetti di cui all’art. 6 possono  utilizzare gratuitamente, ove disponibili, le varie attrezzature (cavalletti, sedie, palchi, transenne, ecc…) di cui  sono dotati i vari Settori operativi del Comune.

A tal fine i legali   rappresentanti delle organizzazioni indicate devono  sottoscrivere:

-   una dichiarazione   di assunzione   di responsabilità  relativa all’utilizzo di tali attrezzature, con impegno a risarcire i danni eventualmente arrecati alle medesime;

-  una dichiarazione sostitutiva di notorietà, mediante  autocertificazione, attestante     che l’iniziativa non ha scopo   di lucro e che, comunque, eventuali   utili  sono devoluti a fini di interesse sociale.

 

ART. 38

 

All’autorizzazione   di cui  sopra provvedono direttamente i responsabili die settori, co0n la precisazione che il trasporto, la custodia e quanto altro necessario, sono a carico del richiedente.

 

ART. 39

 

L’autorizzazione all’uso deve prevedere espressamente il termine ultimo   di restituzione, e comunque il periodo di utilizzo non puo’, fatti salvi casi eccezionali e motivati, essere superiore a 5 giorni   continuativi.

 

 

ART. 40

 

La consegna  delle attrezzature avviene  in contraddittorio   con il richiedente, il quale     firma un apposito verbale attestante il loto  stato di manutenzione e funzionamento.

 

ART. 41

 

All’atto della restituzione, che deve svolgersi a carico del richiedente, nelle ore e nella sede comunale indicate dal settore  autorizzante, viene redatto in contraddittorio con il richi9edente, o in sua assenza, alla presenza  di tre dipendenti comunali, apposito verbale      di riconsegna, ed eventualmente il verbale  di contestazione dei danni  arrecati. Le risultanze degli anzidetti verbali   si intendono pienamente accettate dal richiedente, anche se questi non sia intervenuto, personalmente o a mezzo di un suo incaricato, alla redazione   di essi. I danni  eventualmente arrecati devono   essere risarciti  interamente dal richiedente, in base  a stima dell’Ente.

 

ART. 42

 

I soggetti specificati nel provvediment9o relativo  alla determinazione annuale delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale possono fruire dell’utilizzo a condizioni economiche agevolate delle sale comunali. L’entita’ di dette riduzioni viene fissata annualmente nell’ambito di detto provvedimento. Per L’utilizzo a condizioni agevolate  di locali spazi, aree etc.. si rimanda  ad appositi  provvedimenti piu’ generali, da predisporsi da parte dei competenti Settori Comunali.

 

ART. 43

 

Per lo svolgimento delle attività poste sotto l’egida dei vari Assessorati, i responsabili dei settori interessati, previa   formale  richiesta:

-        mettono  a disposizione elenchi recanti generalità ed indirizzo delle persone e/o delle associazioni registrate nell’archivio  utenti e, normalmente, fatte oggetto  di attività  informativa da ‘parte dell’Ente;

-        consentono l’utilizzo, in orario di ufficio ed esclusivamente per l’effettuazione di conferenze   stampa, dell’apposita sala ubicata al 1° piano del complesso di S. Chiara o di altre sale ubicate negli edifici municipali.

 

 

ART. 44

 

Associazioni, Comitati, ed altri organismi  o gruppi di volontari   che operano, senza alcuna finalità lucrativa, per la protezione e la valorizzazione dell’ambiente possono godere   di autorizzazioni allo smaltimento gratuito     nelle discariche comunali di qualunque categoria di rifiuti  urbani derivanti   dal risanamento   d8i aree  comprese nel territorio   del comune di Vercelli soggette ad abbandono  di rifiuti. In proposito il legale rappresentante dell’associazione deve dichiarare  di assumersi ogni responsabilità       durante le varie fasi   di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Detta autorizzazione viene rilasciata  dall’Ufficio Ecologia e Ambiente, con la precisazione  che il trasporto dei materiali e’ a carico del richiedente.

L’autorizzazione allo smaltimento gratuito  puo’     essere concessa anche per i giorni festivi e comunque  non oltre  i 3 giorni   continuativi dalla data   di inizio delle operazioni  di  risanamento dell’area.

ART. 45

 

I Settori Comunali, qualora   ne siano   dotati, mettono a disposizione     dei soggetti      richiedenti coppe, targhe, pubblicazioni ed in generale  materiali       di rappresentanza.

Sono     comunque      concedibili      fino a un massimo  di n. 2 tra coppe e targhe e n. 15 pubblicazioni per singola iniziativa o programma di attività. Le deroghe a tali quantità devono essere formalmente   autorizzate dagli Assessori competenti.

 

ART. 46

1.     Ai fini  di cui al precedente articolo     ed in via generale, il patrocinio degli Assessorati in argomento  viene concesso, su istanza del soggetto interessato, con provvedimento     formale.

2.     La concessione del patrocinio non comporta  benefici finanziari  od agevolazioni, ad eccezione di quelli specificati nel presente regolamento e/o in altri provvedimenti regolamentari.

3.     Il patrocinio deve essere reso   pubblicamente noto  dal soggetto   che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali  provvede alla promozione dell’attività. Vale anche in questo caso  quanto stabilito  nell’art. 19 del presente Regolamento.

E’  esclusa la possibilità  di patrocinare iniziative  organizzate da società        che abbiano     finalità  lucrative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI  FINALI  E  TRANSITORIE

 

ART. 47

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente  regolamento si applicano le norme   di legge e die regolamenti  che disciplinano  l’attività   del Comune.

 

ART. 48

 

E’ fatto  9obbligo a tutti i Settori     operativi   del Comune predisporre, qualora non abbiano gia’ provveduto, entro  60 giorni     dalla data   di esecutività  della deliberazione      di approvazione  del presente Regolamento, l’analisi dei procedimenti amministrativi relativi alle sovvenzioni, con  la determinazione delle fasi   di procedura, responsabilità e termini di espletamento  della proc