C O M U N E DI
V E R C E L L I
REGOLAMENTO
COMUNALE
DEI
CITTADINI ED I
REFERENDUM
ib
PRINCIPI
GENERALI
Finalità e
contenuti
Proposta art. 1: Il
presente regolamento stabilisce le modalità
per l’ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo e di quello abrogativo secondo
quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto.
REFERENDUM
CONSULTIVO
ART. 2
1. Il referendum consultivo e quello abrogativo istituiti di partecipazione popolare, previsti dalla legge sono disciplinati dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale con esclusione delle proposte di deliberazione in materia di Tributi e Bilancio; designazioni e nomine; provvedimenti amministrativi aventi contenuto vincolato o meramente esecutivo.
Il referendum abrogativo puo’ riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio Comunale che abbiano contenuto generale ed e’ escluso qualora gli stessi:
- incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, avente natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
- non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione;
Non sono ammessi referendum aventi lo stesso oggetto sottoposto a consultazione negli ultimi 4 anni.
ART. 3
1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate non piu’ di una volta all’anno, riunite in un’unica giornata, di domenica, nel periodo compreso tra il 15.1. e il 15.4. non in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. La data per l’effettuazione dei referendum consultivi e abrogativi e’ stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d’iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali.
4. Il referendum non puo’ essere tenuto quando il Consiglio Comunale e’ sospeso dalle funzioni o sciolto.
ART. 4
Il referendum sia consultivo che abrogativo e’ indetto dal sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale per iniziativa:
- del Consiglio stesso;
- di un decimo dei cittadini elettori cosi’ come risultanti dalle liste elettorali al 31.12. dell’anno precedente la data di presentazione della proposta referendaria;
- di Consigli di Circoscrizione che rappresentino almeno i due terzi degli elettori al 31 dicembre dell’anno precedente la data di presentazione della proposta stessa.
ART. 5
1. I cittadini, che intendono promuovere un referendum consultivo o
abrogativo procedono alla costituzione
di un Comitato di
promotori, composto da almeno 5
membri e non superiore a 15.
Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Presidente che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione del quesito e l’illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione elettorale comunale, alla quale partecipano anche il Difensore Civico, se in carica, e il Segretario Generale, la quale da’ parere consultivo e tecnico sull’ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.
La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.
4. Decorso il termine di 30 gg. dalla presentazione del quesito senza che siano giunte richieste di modifiche o di integrazione o qualora le richieste siano state soddisfatte, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione.
5. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni pagina la dicitura “Comune di Vercelli – Richiesta di referendum consultivo o abrogativo” e l’indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Generale, che li vidima apponendo il bollo del comune all’inizio di ogni foglio.
6. Le firme sono apposte al di sotto del testo di ogni singolo quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Generale, dai Presidenti dei Consigli Circoscrizionali e dagli impiegati comunali incaricati dal Sindaco, con le modalità dell’art. 20 della Legge 15/68; le autentiche effettuate dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Circoscrizioni e dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa copn il deposito dei relativi atti presso la Segreteria entro 90 giorni dalla data di presentazione di ogni singolo quesito, come previsto al precedente comma 2°.
Il Segretario Generale dispone la verifica da parte dell’Ufficio Elettorale, entro cinque giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita sia ai presentatori che ai sottoscrittori del quesito.
8. la Commissione, di cui al 3° comma, convocata entro 15 giorni dalla presentazione delle firme, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore ad un decimo degli elettori previsto dal precedente articolo 4 e non superiore ad un massimo pari al minimo maggiorato del 10%.
9. Espletati gli adempimenti di cui sopra, la Giunta propone al Consiglio Comunale la deliberazione sull’ammissibilità dei quesiti referendari. Il Consiglio Comunale si esprime a maggioranza assoluta dei votanti.
ART. 7
1. I Consigli Circoscrizionali che rappresentano congiuntamente almeno i due terzi dei cittadini elettori possono proporre quesiti referendari.
2. La proposta di deliberazione del quesito referendario dovrà essere adottata da ciascun Consiglio di Circoscrizione ed approvata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
3. Le deliberazioni conseguentemente adottate saranno trasmesse dall’Ufficio Circoscrizioni entro le 48 ore successive alla Commissione elettorale di cui all’art. 6 del presente regolamento per ogni successiva incombenza.
4. La Commissione suddetta verificata la regolarità delle proposte, trasmetterà gli atti alla Giunta perche’ la proposta stessa venga inviata al Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale deciderà sull’ammissibilità a maggioranza assoluta dei votanti.
Capo V
LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE
Il quesito sottoposto a referendum
si intende accolto qualora i
voti attribuiti alla risposta
affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti,
altrimenti e’ dichiarato respinto.
4. le operazioni relative al referendum, comprese quelle
preliminari, sono organizzate dall’ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
5.
La commissione di cui al
terzo comma dell’art. 6 verifica che
tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della Legge, dello Statuto e del
presente regolamento.
ART. 9
1. Il referendum e’ indetto con provvedimento del Sindaco, che da’ esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento entro 30 giorni dall’esecutività della deliberazione stessa.
2. Il sindaco, con ordinanza, dispone che siano pubblicati manifesti, almeno 30 giorni prima delle consultazioni, con i quali sono precisati:
a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
b) il giorno e l’orario della votazione;
c) le modalità della votazione;
d) l’avvertenza che il luogo della votazione e’ precisato nel certificato elettorale;
e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno piu’ referendum, nel manifesto cio’ viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell’ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. Il manifesto e’ pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l’occasione.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove avranno luogo le votazioni.
ORGANIZZAZIONE
E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO
Organizzazione
1. L’organizzazione generale
delle operazioni referendarie e’ diretta dal Segretario Generale del Comune il
quale si avvale di tutti
gli uffici comunali, il cui intervento sia necessario per la migliore
riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei
responsabili degli stessi.
2. Il Responsabile del Servizio
Elettorale Comunale predispone tempestivamente
il calendario di tutte le
operazioni referendarie ed una
guida per gli uffici comunali,
contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.
ART.
11
1. I certificati elettorali d’iscrizione
nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del manifesto
che indice i referendum e
sono consegnati agli elettori in
tempo utile anche a mezzo del servizio
postale.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed a duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori di cui al
precedente comma.
ART.
12
1. Sono istituite per lo svolgimento delle consultazioni referendarie almeno 10
sedi di sezioni non obbligatoriamente
corrispondenti ad una Circoscrizione,
composte dal Presidente, da due scrutatori, dei quali uno, a scelta del
Presidente, assume le funzioni di
Vice Presidente, e da un Segretario, scelto
dal Presidente.
2. La Commissione elettorale comunale
procede, in pubblica adunanza
preannunziata 2 giorni prima con avviso
affisso all’Albo Pretorio del Comune, al sorteggio del Presidente
e degli scrutatori in possesso dei requisiti, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3.
Gli onorari da corrispondere
ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono gli stessi
previsti dal D.P.R. 10.3.1997,
nonche’ sue modifiche e
integrazioni come alla Legge 16.4.02 n. 62 e seguiranno gli stessi aggiornamenti adottati per le consultazioni elettorali nazionali.
ART.
13
1.
La sala della votazione e’
allestita ed arredata, per ciascuna
sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dall’art. 30 del T.U. 30
marzo 1957, n. 361.
2.
Le operazioni di voto si
svolgono in un’unica giornata dalle ore
8.00 alle ore 20.00. I votanti devono
presentarsi al seggio muniti
di documento di riconoscimento e
del certificato elettorale. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8.00 del
giorno successivo alle votazioni e
prosegue sino alla conclusione delle
operazioni. Ogni Presidente fa redigere dal Segretario il verbale delle
operazioni di voto e di scrutinio in duplice copia, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Elettorale
del Comune. Al termine dello scrutinio il Presidente trasmette all’Ufficio Elettorale i verbali corredati da plichi contenenti separatamente:
-
le schede bianche o nulle
-
le schede valide.
Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere i componenti del
Comitato promotore, i Consiglieri Comunali, i delegati del comitato e dei Gruppi Consiliari.
ART. 14
1. Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Comunale trasmette uno degli originali del verbale di ogni sezione alla
Commissione comunale per i referendum di cui al precedente art. 6, la quale, entro le 24 ore
successive, sulla base delle risultanze
dei verbali di scrutinio,
provvede per ciascuna consultazione referendaria:
a)
a determinare il numero degli elettori
che hanno votato ed a far
constare se e’ stata raggiunta la quota
percentuale minima
richiesta per la validità della consultazione;
b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e
provvisoriamente non assegnati.
2. La Commissione
prende altresi’ conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi
alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario,
anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si
riferiscono i reclami. In base
agli accertamenti effettuati procede alla determinazione e proclamazione
dei risultati del referendum.
La Commissione, conclusi i lavori,
trasmette immediatamente il verbale
dell’adunanza al Sindaco e al Presidente del Consiglio, a mezzo del
Segretario della Commissione.
3.
Il Segretario
Generale dispone il deposito e la
conservazione di una copia dei
verbali delle adunanze della Commissione per i referendum
nell’archivio dell’Ufficio Elettorale,
insieme con tutto il materiale relativo
alla consultazione elettorale.
L’altra copia dei verbali e’ depositata
presso l’Archivio generale.
4.
Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione
referendaria ha avuto luogo, il Responsabile dell’Archivio elettorale comunale assicura unicamente la conservazione degli
atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, della
Commissione e procede allo scarto del restante materiale.
Capo
VII
ATTUAZIONE
DEL RISULTATO DEL REFERENDUM
ART.
15
1. Il Sindaco iscrive
all’Ordine del Giorno del Consiglio
Comunale, in apposita adunanza da
tenersi entro trenta giorni dalla
proclamazione dei risultati, l’esito del referendum o dei referendum,
effettuati sia su iniziativa del
Consiglio stesso che dei cittadini e delle Circoscrizioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
ART.
16
1. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Ufficio Elettorale Comunale individua in via provvisoria le sedi, di cui all’art6. 12 del presente regolamento, in cui collocare le sezioni elettorali da quantificare in relazione al numero degli elettori ed alla disponibilita’ degli edifici. Le scelte relative alle sedi ed al numero delle sezioni vengono sottoposte per l’esame alla Commissione per i referendum, che provvede all’approvazione valutandone la rispondenza alla vigente normativa.
1.
In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento
comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai
referendum consultivi o abrogativi sono
disciplinati dal presente regolamento.
1.
Il fac-simile della
scheda per il referendum sia esso consultivo o abrogativo, distinto come
allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.
Detto fac-simile sarà
riprodotto e completato a stampa con il testo del quesito e l’indicazione del
Comune.
Per ogni
altro adempimento tecnico inerente alle liste elettorali e alle
operazioni di voto si rimanda alle norme vigenti in materia di
referendum consultivo o abrogativo nazionale.
1. Il presente regolamento
entrerà in vigore espletate le
formalità di pubblicazione previste
dall’art. 96 del vigente Statuto
comunale.
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