C O M U N E    DI    V E R C E L L I

 

 

PROVINCIA  DI  VERCELLI

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  COMUNALE

PER  LA  CONSULTAZIONE

DEI  CITTADINI  ED  I  REFERENDUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                         ib

 

 

 

 

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1

Finalità e contenuti

 

Proposta art. 1: Il presente regolamento stabilisce le modalità   per l’ammissione e lo svolgimento del referendum  consultivo e di quello abrogativo secondo quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo IV

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

 

ART. 2

Finalità

 

1. Il referendum consultivo e quello abrogativo istituiti   di partecipazione popolare, previsti dalla legge sono disciplinati   dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.

2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto     materie di esclusiva competenza locale con esclusione delle proposte di deliberazione in materia  di Tributi e Bilancio;  designazioni e nomine; provvedimenti amministrativi aventi contenuto vincolato o meramente  esecutivo.

Il referendum abrogativo puo’  riguardare esclusivamente disposizioni normative  o provvedimenti del Consiglio Comunale che abbiano contenuto generale ed e’ escluso qualora gli stessi:

-    incidano  su situazioni concrete, relative a soggetti  determinati, avente   natura patrimoniale o che   riguardino servizi alla persona;

-      non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione  sia prevista o sia     intervenuta la   convergente volontà  di altri  enti;

-    riguardino  strumenti  di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione;

 Non sono ammessi referendum aventi lo stesso oggetto    sottoposto a consultazione negli ultimi 4 anni.

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3

Referendum ammessi – data di effettuazione

 

 

1.     Le  consultazioni referendarie vengono effettuate non piu’  di una volta all’anno, riunite  in un’unica giornata, di  domenica, nel periodo compreso tra il 15.1. e il 15.4. non in coincidenza con altre operazioni di voto.

2.     La data per l’effettuazione dei referendum  consultivi e abrogativi e’ stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei   Capigruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d’iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

3.     Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum  nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum   comunali.

4.     Il referendum  non puo’ essere tenuto  quando il Consiglio Comunale  e’ sospeso dalle funzioni o sciolto.

 

 

ART. 4

Iniziativa referendaria

 

 

Il referendum  sia consultivo che abrogativo e’ indetto dal sindaco a seguito     di deliberazione del Consiglio Comunale per iniziativa:

-                 del Consiglio stesso;

-                 di un decimo dei cittadini elettori cosi’ come risultanti dalle liste elettorali al 31.12. dell’anno precedente la data  di  presentazione della proposta referendaria;

-                 di Consigli di Circoscrizione che rappresentino almeno i due terzi degli elettori al 31 dicembre dell’anno precedente  la data di presentazione della proposta stessa.

 

 

 

 

ART. 5

Iniziativa del Consiglio Comunale

 

  1. L’iniziativa del referendum consultivo o abrogativo puo’ essere assunta dal Consiglio Comunale.
  2. La proposta, con indicazione del quesito chiaro ed univoco, per  indire la consultazione referendaria  e’ iscritta all’ordine del  giorno del Consiglio Comunale  su iniziativa   di almeno 1/3 dei Consiglieri   assegnati.
  3. la proposta     di cui al precedente comma deve essere  corredata dal preventivo di spesa per l’effettuazione del referendum, quantificato   in via presunta dal responsabile del Settore Bilancio, Finanza e Tributi con la collaborazione   di tutti gli uffici interessati  dalla consultazione. Il Responsabile del Settore Bilancio Finanza e Tributi deve apporre il visto  di regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria della spesa ex art. 55 della Legge  8 giugno 1990, n. 142.
  4. Sulla  proposta        il Consiglio     si esprime  a  maggioranza assoluta   dei suoi componenti.

 

 

ART. 6

Iniziativa dei cittadini

 

 

1.  I cittadini, che intendono  promuovere un referendum consultivo o abrogativo procedono alla costituzione     di un Comitato       di promotori, composto da almeno  5 membri  e non   superiore a 15.

Il Comitato nomina fra   i suoi  componenti  un Presidente     che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato  sottopone  al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l’indicazione   del quesito e l’illustrazione   delle finalità  della consultazione.

3. Il Sindaco convoca   entro quindici giorni   la Commissione elettorale comunale, alla quale partecipano anche il Difensore Civico, se in carica, e il Segretario Generale, la quale da’ parere consultivo e tecnico  sull’ammissibilità del quesito proposto  per il referendum, tenuto conto     di quanto     dispongono la legge,   lo Statuto ed il presente regolamento.

     La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro  quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Decorso il termine   di 30 gg. dalla presentazione del quesito senza  che siano giunte richieste di modifiche o di integrazione o qualora le richieste siano state soddisfatte, il Comitato dei promotori procede alla raccolta   delle firme      di presentazione.

 

 

5.  Le firme   di presentazione sono apposte  su appositi moduli     formato protocollo, ciascuno dei quali     deve contenere all’inizio   di ogni pagina la dicitura “Comune  di Vercelli – Richiesta di referendum consultivo o abrogativo” e l’indicazione, completa  e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima   di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria Generale,   che li      vidima apponendo il bollo del comune all’inizio di ogni foglio.

6. Le firme  sono apposte al di sotto del testo di ogni singolo quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data  di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere   autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Generale, dai Presidenti dei Consigli  Circoscrizionali  e dagli impiegati comunali incaricati dal Sindaco,   con le modalità   dell’art. 20 della Legge 15/68; le  autentiche effettuate dal Segretario Generale, dai Presidenti delle Circoscrizioni e dagli impiegati comunali   sono esenti da spese.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa copn il deposito dei relativi atti presso la Segreteria entro 90 giorni   dalla data     di presentazione     di ogni     singolo quesito, come previsto     al precedente comma 2°.

     Il Segretario Generale  dispone la verifica  da parte  dell’Ufficio Elettorale, entro     cinque  giorni, dell’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste  elettorali   del Comune, corredando  gli atti con una certificazione collettiva riferita sia ai presentatori che ai sottoscrittori  del quesito.

8. la Commissione,  di cui al 3°  comma,   convocata entro  15 giorni   dalla presentazione delle firme, verifica   la regolarità degli atti, delle firme  di presentazione autenticate e dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune      di un numero       di sottoscrittori non inferiore ad un decimo  degli elettori previsto  dal precedente  articolo 4  e non superiore ad un massimo pari al minimo  maggiorato   del 10%.

9.  Espletati gli adempimenti  di cui sopra, la Giunta  propone  al Consiglio Comunale la deliberazione sull’ammissibilità dei quesiti referendari. Il Consiglio Comunale si esprime a maggioranza assoluta dei  votanti.

 

 

ART. 7

Iniziativa  delle  Circoscrizioni

 

 

1.  I Consigli Circoscrizionali  che rappresentano congiuntamente almeno i due terzi dei cittadini elettori possono proporre   quesiti  referendari.

2.  La proposta   di deliberazione     del quesito referendario dovrà essere adottata da ciascun Consiglio      di Circoscrizione ed approvata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3.  Le deliberazioni conseguentemente adottate saranno trasmesse dall’Ufficio Circoscrizioni entro le 48 ore     successive alla Commissione   elettorale  di cui all’art. 6 del presente regolamento per ogni successiva incombenza.

4.  La Commissione  suddetta verificata la regolarità delle proposte, trasmetterà   gli atti alla Giunta  perche’  la proposta stessa venga inviata al Consiglio Comunale.

5.     Il Consiglio Comunale deciderà  sull’ammissibilità a maggioranza assoluta  dei votanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo V

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

 

ART. 8

Norme  generali

 

  1. Il procedimento per le votazioni per il referendum e’ improntato a criteri  di semplicità ed economicità.
  2. La votazione si svolge a suffragio universale, con  voto   diretto, libero e segreto.
  3. La consultazione referendaria e’ valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno  la metà degli elettori   iscritti nelle liste  al momento   dell’indizione del referendum.

Il quesito  sottoposto a referendum  si intende accolto  qualora i voti attribuiti alla risposta     affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti e’  dichiarato respinto.

      4. le operazioni relative  al referendum, comprese   quelle   preliminari, sono organizzate dall’ufficio comunale preposto  alle consultazioni elettorali.

      5.  La commissione  di cui al terzo  comma dell’art. 6 verifica che tutte le operazioni  referendarie     si svolgano nel rispetto  delle disposizioni  della Legge, dello Statuto e del  presente regolamento.

 

 

ART. 9

Indizione del referendum

 

 1.  Il referendum e’ indetto con provvedimento del Sindaco, che da’  esecuzione alla deliberazione   del Consiglio Comunale           di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento entro 30 giorni   dall’esecutività della deliberazione stessa.

2.     Il sindaco, con ordinanza, dispone che siano pubblicati manifesti, almeno 30 giorni  prima delle consultazioni, con i quali  sono precisati:

a)    il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

b)    il giorno e l’orario della votazione;

c)     le modalità della votazione;

d)    l’avvertenza che il luogo della votazione e’ precisato nel certificato elettorale;

e)    il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

 

3. Nel caso   che siano   indetti  nello stesso giorno  piu’ referendum, nel manifesto cio’  viene chiaramente precisato e sono riportati  distintamente i quesiti  relativi a ciascun referendum, nell’ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di  individuare esattamente  il testo     di ciascuno di essi.

4.     Il manifesto  e’ pubblicato negli  spazi per le pubbliche affissioni e, ove  necessario, in altri spazi  prescelti  per l’occasione.

5.     Due  copie del manifesto   sono esposte  nella parte     riservata al pubblico   delle   sale  ove avranno luogo le votazioni.

 

 

Capo VI

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

                                                   

 ART. 10

Organizzazione

 

      1.  L’organizzazione generale delle operazioni referendarie e’ diretta dal Segretario Generale del Comune il quale   si avvale  di tutti  gli uffici comunali, il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

      2.  Il Responsabile del Servizio Elettorale Comunale predispone tempestivamente  il calendario   di tutte le operazioni     referendarie ed una guida  per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle  funzioni agli stessi attribuite.

 

 

ART. 11

I certificati elettorali

 

      1. I certificati elettorali d’iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno   successivo a quello  di  pubblicazione del manifesto    che indice   i referendum e sono  consegnati agli elettori in tempo  utile anche a mezzo del servizio postale.

     2. I certificati  non recapitati   al domicilio degli elettori ed a duplicati possono essere  ritirati presso l’ufficio   comunale dagli elettori di cui al precedente  comma.

 

 

ART. 12

Sedi  di  Sezione

 

    1. Sono istituite per lo svolgimento  delle consultazioni referendarie almeno 10 sedi   di sezioni non obbligatoriamente corrispondenti  ad una Circoscrizione, composte dal Presidente, da due scrutatori, dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni      di Vice Presidente, e da un Segretario, scelto   dal Presidente.

    2. La Commissione elettorale comunale procede, in  pubblica adunanza preannunziata 2 giorni prima con avviso   affisso all’Albo Pretorio del Comune, al  sorteggio  del Presidente e degli scrutatori in possesso dei requisiti, previsti  dalle disposizioni vigenti in materia.

    3.  Gli onorari  da corrispondere ai     componenti degli  uffici elettorali di sezione sono gli stessi previsti dal D.P.R. 10.3.1997,  nonche’  sue modifiche e integrazioni come alla Legge 16.4.02 n. 62 e seguiranno  gli stessi aggiornamenti adottati  per le consultazioni elettorali nazionali.

 

ART. 13

Organizzazione dell’orario delle operazioni

 

    1.  La sala della votazione  e’ allestita ed arredata, per   ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dall’art. 30 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

    2.   Le operazioni di voto   si svolgono in un’unica  giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00. I votanti devono  presentarsi   al seggio  muniti  di documento di riconoscimento  e del certificato elettorale. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8.00 del giorno     successivo alle votazioni e prosegue sino alla conclusione  delle operazioni. Ogni Presidente fa redigere dal Segretario il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio in duplice     copia, secondo il modello predisposto dall’Ufficio Elettorale del Comune. Al termine dello scrutinio il Presidente  trasmette all’Ufficio Elettorale i verbali      corredati  da plichi contenenti separatamente:

-                 le schede bianche o nulle

-                 le schede valide.

Alle operazioni  di voto e di scrutinio possono assistere i componenti del Comitato promotore, i Consiglieri Comunali, i delegati del comitato  e dei Gruppi Consiliari.

 

ART. 14

Determinazione dei risultati del referendum

 

 

 

1.  Il Responsabile  dell’Ufficio Elettorale  Comunale trasmette uno degli originali del verbale di ogni sezione alla Commissione comunale per i referendum di cui al precedente  art. 6, la quale, entro le 24  ore  successive, sulla base delle risultanze  dei verbali     di scrutinio, provvede  per ciascuna  consultazione referendaria:

     a) a determinare il numero degli elettori  che hanno   votato ed a far constare se e’ stata raggiunta la quota   percentuale minima      richiesta   per la validità  della consultazione;

      b) al riesame ed alle   decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente  non assegnati.

2. La Commissione prende altresi’ conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga necessario, anche   i verbali  delle votazioni presso le sezioni  cui si     riferiscono i reclami. In base   agli accertamenti effettuati procede alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

     La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale  dell’adunanza al Sindaco e al Presidente del Consiglio, a mezzo del Segretario della Commissione.

3.     Il Segretario Generale  dispone il deposito e la conservazione di una copia  dei verbali  delle adunanze  della Commissione per i referendum nell’archivio dell’Ufficio  Elettorale, insieme con tutto il materiale relativo  alla consultazione elettorale.

L’altra copia dei verbali e’ depositata presso l’Archivio  generale.

      4.  Trascorsi i tre anni successivi a quello  nel quale la consultazione  referendaria   ha    avuto luogo, il Responsabile  dell’Archivio  elettorale comunale assicura unicamente la conservazione degli atti      di  indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, della Commissione e procede  allo scarto  del restante materiale. 

 

 

 

Capo VII

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

 

ART. 15

 

Provvedimenti del Consiglio Comunale

 

1. Il Sindaco iscrive all’Ordine del Giorno   del Consiglio Comunale,  in apposita adunanza da tenersi  entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l’esito del referendum o dei referendum, effettuati  sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini e delle Circoscrizioni.

  1. Quando il referendum e’ stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta nei  12 mesi successivi le deliberazioni  conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
  2. Quando il referendum e’ stato indetto per iniziativa popolare o per iniziativa dei Consigli di Circoscrizione ed ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta nei 12 mesi successivi motivate deliberazioni conseguenti all’oggetto della consultazione,  determinando le modalità  per l’attuazione del  risultato  del referendum.

 

 

 

Capo IX

DISPOSIZIONI  FINALI

 

ART. 16

Adempimenti preliminari

 

     1.  Entro 3 mesi  dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Ufficio Elettorale Comunale individua in via provvisoria le sedi, di cui all’art6. 12 del presente regolamento, in cui collocare le sezioni elettorali da quantificare in relazione  al numero  degli elettori ed alla disponibilita’  degli edifici. Le scelte relative alle  sedi ed al numero delle   sezioni vengono   sottoposte  per l’esame  alla Commissione per i referendum, che provvede all’approvazione  valutandone la  rispondenza  alla vigente normativa.

 

ART. 17

Disciplina  del  procedimento  referendario

 

 

   1.  In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi  alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi o abrogativi  sono disciplinati dal presente  regolamento.

 

 

ART. 18

Scheda per il referendum

 

 

1.     Il fac-simile della scheda per il referendum sia esso consultivo o abrogativo, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2.     Detto fac-simile sarà riprodotto e completato a stampa con il testo del quesito e l’indicazione del Comune.

 

 

ART. 19

Rinvio alla  legislazione  referendaria nazionale

 

 

Per ogni  altro adempimento tecnico inerente alle liste elettorali e alle operazioni  di voto   si rimanda alle norme vigenti in materia di referendum consultivo o abrogativo nazionale.

 

ART. 20

Entrata in vigore

 

 

   1.  Il presente regolamento entrerà in vigore   espletate le formalità     di pubblicazione previste dall’art. 96 del vigente   Statuto comunale.

 

 

 

 

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