REGOLAMENTO

 

DELLE

 

COMMISSIONI  CONSILIARI PERMANENTI

 

E

 

DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

 

CONSILIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

CONSILIARI

 

 

Approvato con deliberazione consiliare n. 34 dell’1/4/1996.

 

Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/4/1996 senza opposizioni.

 

Sottoposto al controllo preventivo di legittimità e divenuto esecutivo, a seguito di esame da parte del CO.RE.CO., sezione  di Novara, per decorrenza dei termini di Legge, in data 3/5/1996.

 

Ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 4/5/1996 ai sensi dell’art. 96 dello Statuto Comunale.

 

Divenuto efficace ed entrato in vigore il 19/5/1996.

 

 

 

il segretario generale

Dott. Mario Dattrino

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

TITOLO   I

Commissioni Consiliari Permanenti

 

art.   1          -          Istituzione

art.   2          -          Nomina e composizione

art.   3          -           Insediamento

art.   4          -          Presidenza, Vice Presidenza e Segreteria delle Commissioni

art.   5          -          Sostituzioni

art.   6          -          Funzioni delle Commissioni

art.   7          -          Convocazione e validità delle sedute

art.   8          -          Sedute delle Commissioni

art.   9          -          Verbale delle sedute

art. 10          -          Richiesta di pareri e di informazioni

art. 11          -          Nomina dei relatori

art. 12          -          Indennità ai componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

art. 13          -          Ufficio di Segreteria

 

 

TITOLO   II

Conferenza dei Capigruppo

 

art. 14          -          Organizzazione dei gruppi consiliari

art. 15          -          Sala dei gruppi consiliari

art. 16          -          Designazione dei Capigruppo

art. 17          -          Conferenza dei Capigruppo Consiliari

art. 18          -          Funzioni

art. 19          -          Entrata in vigore

TITOLO   I

Commissioni Consiliari Permanenti

 

ART. 1  -  Istituzione

 

1.     Per il miglior esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Comunale, all’inizio del proprio mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, le Commissioni Consiliari Permanenti in numero di cinque.

2.     Alle cinque Commissioni Consiliari Permanenti sono attribuite le seguenti competenze per materia:

1° Commissione Consiliare:

Bilancio e Politica Programmatica, Finanze e Patrimonio, Rapporti con le Aziende.

2° Commissione Consiliare:

Politiche del Personale, Organizzazione dei servizi comunali, Politiche del lavoro, Partecipazione e Circoscrizioni, Cimiteri.

3° Commissione Consiliare:

Assistenza, Rapporti con l’USL e strutture di ricovero, Rapporti con l’A.T.C., Scuola e Cultura, Sport e Tempo Libero, Problemi della gioventù, Beni Artistici, Università.

4° Commissione Consiliare:

Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione, Infrastrutture, Urbanizzazioni primarie, Urbanistica, Viabilità, Trasporti.

5° Commissione Consiliare:

Ecologia, Ambiente ed Assetto del Territorio, Politica Energetica, Protezione Civile, Attività Economiche, Rapporti con l’AIAV (NORDIND).

 

 

ART. 2  -  Nomina e composizione

 

1.          Il Consiglio Comunale procede, all’inizio del mandato, con voto palese, alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

2.          Le Commissioni sono composte da otto Consiglieri Comunali, di cui 5 di maggioranza e 3 di minoranza, scelti secondo criteri proporzionali su designazione dei Capigruppo, in modo da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio.

3.          In caso di impedimento, i componenti delle Commissioni possono farsi sostituire da altro Consigliere del gruppo di appartenenza, il quale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto all’espressione di voto ed alla indennità di presenza.

4.          Il Presidente del Consiglio e il Sindaco non possono far parte delle Commissioni.

5.          Il Sindaco e gli Assessori possono, su invito delle Commissioni o di propria iniziativa, partecipare ai lavori delle stesse, senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale.

6.          Ogni Consigliere non può far parte di più di due Commissioni.

7.          I Capigruppo possono partecipare anche ai lavori delle Commissioni di cui non sono componenti effettivi, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

 

ART. 3  -  Insediamento

 

1.          La seduta per l’insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione Consiliare di costituzione.

2.          Nella circostanza le Commissioni sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano di età.

 

 

ART.4  -  Presidenza, Vice Presidenza

e Segreteria delle Commissioni

 

1.          La Commissione, nella sua prima adunanza, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, da scegliere tra Consiglieri non appartenenti allo stesso gruppo.

2.          Il Presidente convoca la Commissione, fissa l’ordine del giorno e stabilisce il calendario delle riunioni.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3.          Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione, salvo dimissioni, decesso o sostituzione da parte della Commissione stessa.

4.          Ad ogni Commissione è assegnato un dipendente del Comune, appartenente alla 6° o 7° Q.F., designato dal Settore Personale, con funzioni di segretario, per la redazione del processo verbale delle sedute e per il mantenimento dei collegamenti con la segreteria delle Commissioni.

 

ART. 5  -  Sostituzioni

 

1.          Ogni gruppo può promuovere sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.

2.          Le sostituzioni avvengono tramite deliberazioni di Consiglio.

3.          Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle sostituzioni che si rendono necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei consiglieri in carica.

 

 

 

 

ART. 6  -  Funzioni delle Commissioni

 

1.          Le Commissioni esaminano, esprimendo un proprio motivato parere non vincolante, le proposte di competenza ed in particolare:

a)    gli atti che la Giunta propone al Consiglio, ai sensi dell’art. 32, 4° comma, dello Statuto Comunale; i medesimi sono previamente sottoposti al parere delle Commissioni a cura dei responsabili degli uffici competenti per materia;

b)    le proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 11, 2° comma, dello Statuto Comunale e conformemente alle procedure stabilite dall’art. 55 del regolamento per le adunanze consiliari;

c)    le questioni che ad esse sono rinviate o demandate dal Consiglio;

d)    i progetti di iniziativa popolare, di cui la competente Commissione esamina la ricevibilità e l’ammissibilità, nei tempi e modi previsti dall’art. 51, 1° comma, dello Statuto Comunale.

2.          Le Commissioni Consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse possono, tuttavia, nel contesto del parere di competenza, e limitatamente alle materie trattate, formulare suggerimenti.

3.          Le proposte e le questioni riguardanti materie di competenza di più Commissioni o di competenza controversa possono essere deferite dal Presidente del Consiglio all’esame di quella Commissione  che reputa prevalentemente competente; nei casi di particolare importanza viene indetta dal Presidente del Consiglio la convocazione congiunta di più Commissioni.

4.          Le Commissioni, nell’espletare le funzioni loro assegnate, possono articolarsi, di volta in volta, in gruppi di lavoro secondo modalità che riterranno opportune.

5.          Le incombenze di cui al 1° comma sono assolte di norma entro il termine di 15 gg. o nei termini assegnati dal Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe.

Trascorso il termine senza che il parere sia stato espresso, la proposta, o la questione è iscritta per la discussione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

6.          Nei casi di comprovata urgenza, la Giunta Comunale può portare una sua proposta direttamente al dibattito consiliare, ma, ove il Consiglio non riconosca l’urgenza, la proposta è rinviata all’esame della competente Commissione.

7.          Le Commissioni, su ciascuna proposta o questione esaminata, completata l’istruttoria, rimettono, in via immediata, estratto del parere espresso all’Ufficio proponente, per il prosieguo della procedura.

I parerei devono essere motivati, qualora l’esame delle questioni si concluda con voto contrario a maggioranza o all’unanimità.

 

 

 

ART. 7  -  Convocazione e validità delle sedute

 

1.          La convocazione della Commissione è disposta dal suo Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno 4 dei suoi membri o su richiesta del Presidente del Consiglio o del Sindaco a nome della Giunta Comunale, in relazione alle funzioni di cui all’art. 6.

Le riunioni sono indette con preavviso di almeno cinque giorni, tranne casi particolari di urgenza per i quali bastano 24 ore.

Gli avvisi, con allegato l’ordine del giorno, devono indicare la data, l’ora e la sede della seduta di prima convocazione, nonché della seconda convocazione in caso di diserzione della prima. La seconda convocazione deve essere fissata  almeno un’ora dopo la prima convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono affissi all’Albo Pretorio, per le finalità di cui al successivo art. 8, 2° comma.

2.          Le convocazioni devono essere inviate per conoscenza anche al Sindaco, agli Assessori competenti per materia, ai funzionari responsabili degli uffici proponenti, alla Segreteria delle Commissioni, istituita presso la Segreteria Generale ed alle Circoscrizioni.

3.          Qualora la materia all’esame delle Commissioni rientri fra quelle per le quali è obbligatorio il parere delle Circoscrizioni, viene invitato il Presidente delle Circoscrizioni interessate.

4.          Le Commissioni non possono essere riunite, di norma, in coincidenza con le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

5.          Le adunanze di prima convocazione non sono valide se non interviene la metà dei componenti della Commissione. Quelle di seconda convocazione sono valide con l’intervento di almeno 3 dei componenti.

 

 

 

ART. 8  -  Sedute delle Commissioni

 

1.          Alle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi relativi al funzionamento del Consiglio Comunale.

2.          Le sedute sono di norma pubbliche ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, tranne quando l’argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere gli interessi del Comune.

 

 

ART. 9  -  Verbale delle sedute

 

1.          Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario della Commissione. Il medesimo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è approvato dalla Commissione nella seduta successiva.

2.          Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio, per l’espletamento delle funzioni di vigilanza previste dal regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, nonché all’ufficio di Segreteria delle Commissioni.

3.          E’ fatta salva l’applicazione, anche alle Commissioni Consiliari, della facoltà prevista dall’art. 24, 3° comma, dello Statuto Comunale.

 

ART. 10  -  Richiesta di pareri e di informazioni

 

1.          Ogni Commissione, nell’espletamento dei propri compiti, può consultare le Circoscrizioni, le Organizzazioni Sindacali e di Categoria, i Presidenti delle Aziende Municipalizzate ed i rappresentanti di Enti ed Associazioni, a norma dell’art. 26, 5° comma, dello Statuto Comunale.

2.          Per i suoi lavori la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di funzionari e tecnici del Comune, della Aziende ed istituzioni controllate, a norma dell’art. 26, 6° comma, dello Statuto Comunale.

3.          Ciascuna Commissione, per il tramite del Presidente del Consiglio, può chiedere che su determinate questioni sia sentito il parere di altre Commissioni.

 

 

ART. 11  -  Nomina dei relatori

 

1.          Le Commissioni svolgono funzioni consultive. Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una Commissione non preclude la riapertura della discussione nel Consiglio Comunale.

2.          Per gli argomenti assegnati dal Consiglio Comunale, la Commissione riferisce allo stesso, nominando, qualora vi sia discordanza di opinioni, tra i propri membri un relatore di maggioranza ed uno di minoranza, con il compito di illustrare le posizioni emerse dalla discussione.

ART. 12  -  Indennità ai componenti delle Commissioni

Consiliari Permanenti

 

 

1.          I componenti delle Commissioni, per ogni effettiva presenza alle sedute medesime, saranno ammessi ai benefici economici e normativi previsti dalle Leggi vigenti.

2.          Non è consentito il cumulo giornaliero di più indennità di presenza.

 

 

ART. 13  -  Ufficio di Segreteria

 

1.          E’ costituito presso la Segreteria Generale l’Ufficio di Segreteria delle Commissioni, al fine di disciplinare il calendario delle riunioni e tenere l’archivio dei verbali.

2.          I Segretari delle Commissioni comunicano ogni sei mesi il prospetto delle presenze dei componenti delle Commissioni al Settore Bilancio per la liquidazione delle indennità di presenza spettanti.

 

 

 

TITOLO   II

Conferenza dei Capigruppo

 

ART. 14  -  Organizzazione dei Gruppi Consiliari

 

1.          I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2.          Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere, qualora sia unico rappresentante eletto in una lista elettorale.

3.          Il Consigliere che si dissocia nel corso del mandato dal gruppo di originaria appartenenza non può costituire gruppo autonomo, per la sussistenza del quale occorre l’associazione di almeno due Consiglieri; è comunque consentita la costituzione di gruppi misti.

4.          Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e per conoscenza al Segretario Generale.

 

 

ART. 15 -  Sala dei Gruppi Consiliari

 

1.          Per lo svolgimento delle loro funzioni consiliari è messo a disposizione dei gruppi un locale del Comune, per consentire ai medesimi di riunirsi.

2.          Il Sindaco mette a disposizione dei gruppi il materiale ed i mezzi occorrenti per il loro funzionamento.

 

 

ART. 16  -  Designazione dei Capigruppo

 

1.     Ogni gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, all’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo, il nominativo del proprio capogruppo; in mancanza, si considera tale il Consigliere più anziano del gruppo, con riferimento al numero di voti conseguito alle elezioni.

2.     I capigruppo si intendono domiciliati presso la sede comunale.

3.     Ai capigruppo sono inviati i riepiloghi degli atti di Giunta Comunale per le finalità di cui all’art. 45 della legge 142/90.

 

 

 

ART. 17 -  Conferenza dei Capigruppo Consiliari

 

1.          La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo. Non è ammessa la partecipazione di altri consiglieri ad accezione dell’ipotesi prevista nel successivo comma 3°.

2.          Alla conferenza dei Capigruppo, preliminare e preparatoria di una seduta consiliare, partecipano anche il Sindaco e gli Assessori, con funzioni meramente esplicative sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

3.          In caso di impedimento, i Capigruppo possono farsi sostituire da altro consigliere del gruppo di appartenenza.

4.          Alla conferenza dei Capigruppo di cui al 2° comma, partecipano il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

 

 

 

ART. 18  -  Funzioni

 

1.          La conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio per l’organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e per la redazione dell’ordine del giorno del Consiglio.

2.          Nei casi di urgenza, il Presidente convoca il Consiglio e stabilisce l’ordine del giorno senza interpellare i Capigruppo.

 

 

 

 

ART. 19  -  Entrata in vigore

 

1.          Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entra in vigore esperiti gli adempimenti previsti dall’art. 96 dello Statuto Comunale.