REGOLAMENTO
DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
E
DELLA
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
CONSILIARI
REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
E DELLA
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
CONSILIARI
Approvato con deliberazione
consiliare n. 34 dell’1/4/1996.
Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 12/4/1996 senza opposizioni.
Sottoposto al controllo preventivo di legittimità e
divenuto esecutivo, a seguito di esame da parte del CO.RE.CO., sezione di Novara, per decorrenza dei termini di
Legge, in data 3/5/1996.
Ripubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 4/5/1996 ai sensi dell’art. 96 dello Statuto Comunale.
Divenuto efficace ed entrato in vigore il 19/5/1996.
il
segretario generale
Dott. Mario Dattrino
Commissioni Consiliari Permanenti
art. 1 - Istituzione
art. 2 - Nomina
e composizione
art. 3 - Insediamento
art. 4 - Presidenza,
Vice Presidenza e Segreteria delle Commissioni
art. 5 - Sostituzioni
art. 6 - Funzioni
delle Commissioni
art. 7 - Convocazione
e validità delle sedute
art. 8 - Sedute
delle Commissioni
art. 9 - Verbale
delle sedute
art. 10 - Richiesta di pareri e di informazioni
art. 11 - Nomina dei relatori
art. 12 - Indennità ai componenti delle
Commissioni Consiliari Permanenti
art. 13 - Ufficio di Segreteria
TITOLO II
Conferenza dei Capigruppo
art. 14 - Organizzazione dei gruppi consiliari
art. 15 - Sala dei gruppi consiliari
art. 16 - Designazione dei Capigruppo
art. 17 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari
art. 18 - Funzioni
art. 19 - Entrata in vigore
TITOLO I
ART. 1 - Istituzione
1.
Per il miglior esercizio
delle sue funzioni, il Consiglio Comunale, all’inizio del proprio mandato, istituisce,
dopo la costituzione dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 26 dello
Statuto, le Commissioni Consiliari Permanenti in numero di cinque.
2.
Alle cinque Commissioni
Consiliari Permanenti sono attribuite le seguenti competenze per materia:
1° Commissione Consiliare:
Bilancio e Politica Programmatica, Finanze
e Patrimonio, Rapporti con le Aziende.
2° Commissione Consiliare:
Politiche del Personale, Organizzazione
dei servizi comunali, Politiche del lavoro, Partecipazione e Circoscrizioni,
Cimiteri.
3° Commissione Consiliare:
Assistenza, Rapporti con l’USL e strutture
di ricovero, Rapporti con l’A.T.C., Scuola e Cultura, Sport e Tempo Libero,
Problemi della gioventù, Beni Artistici, Università.
4° Commissione Consiliare:
Lavori Pubblici, Progettazione,
Manutenzione, Infrastrutture, Urbanizzazioni primarie, Urbanistica, Viabilità,
Trasporti.
5° Commissione Consiliare:
Ecologia, Ambiente ed Assetto del
Territorio, Politica Energetica, Protezione Civile, Attività Economiche,
Rapporti con l’AIAV (NORDIND).
1.
Il Consiglio Comunale
procede, all’inizio del mandato, con voto palese, alla nomina delle Commissioni
Consiliari Permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio
stesso.
2.
Le Commissioni sono
composte da otto Consiglieri Comunali, di cui 5 di maggioranza e 3 di
minoranza, scelti secondo criteri proporzionali su designazione dei Capigruppo,
in modo da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio.
3.
In caso di impedimento,
i componenti delle Commissioni possono farsi sostituire da altro Consigliere
del gruppo di appartenenza, il quale partecipa ai lavori della Commissione
senza diritto all’espressione di voto ed alla indennità di presenza.
4.
Il Presidente del
Consiglio e il Sindaco non possono far parte delle Commissioni.
5.
Il Sindaco e gli
Assessori possono, su invito delle Commissioni o di propria iniziativa,
partecipare ai lavori delle stesse, senza diritto di voto, ai sensi dell’art.
26 dello Statuto Comunale.
6.
Ogni Consigliere non può
far parte di più di due Commissioni.
7.
I Capigruppo possono
partecipare anche ai lavori delle Commissioni di cui non sono componenti
effettivi, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
1.
La seduta per
l’insediamento delle Commissioni deve tenersi entro 15 giorni dalla data di
esecutività della relativa deliberazione Consiliare di costituzione.
2.
Nella circostanza le
Commissioni sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano di età.
e Segreteria delle Commissioni
1.
La Commissione, nella
sua prima adunanza, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente,
da scegliere tra Consiglieri non appartenenti allo stesso gruppo.
2.
Il Presidente convoca la
Commissione, fissa l’ordine del giorno e stabilisce il calendario delle
riunioni.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente
nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o di
impedimento.
3.
Il Presidente e il Vice
Presidente durano in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione,
salvo dimissioni, decesso o sostituzione da parte della Commissione stessa.
4.
Ad ogni Commissione è
assegnato un dipendente del Comune, appartenente alla 6° o 7° Q.F., designato
dal Settore Personale, con funzioni di segretario, per la redazione del
processo verbale delle sedute e per il mantenimento dei collegamenti con la
segreteria delle Commissioni.
1.
Ogni gruppo può
promuovere sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.
2.
Le sostituzioni
avvengono tramite deliberazioni di Consiglio.
3.
Le disposizioni di cui
ai precedenti commi si applicano anche alle sostituzioni che si rendono
necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei consiglieri in carica.
1.
Le Commissioni
esaminano, esprimendo un proprio motivato parere non vincolante, le proposte di
competenza ed in particolare:
a)
gli atti che la Giunta
propone al Consiglio, ai sensi dell’art. 32, 4° comma, dello Statuto Comunale;
i medesimi sono previamente sottoposti al parere delle Commissioni a cura dei
responsabili degli uffici competenti per materia;
b)
le proposte di
deliberazione di iniziativa dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 11, 2°
comma, dello Statuto Comunale e conformemente alle procedure stabilite
dall’art. 55 del regolamento per le adunanze consiliari;
c)
le questioni che ad esse
sono rinviate o demandate dal Consiglio;
d)
i progetti di iniziativa
popolare, di cui la competente Commissione esamina la ricevibilità e
l’ammissibilità, nei tempi e modi previsti dall’art. 51, 1° comma, dello
Statuto Comunale.
2.
Le Commissioni
Consiliari non hanno poteri deliberativi. Esse possono, tuttavia, nel contesto
del parere di competenza, e limitatamente alle materie trattate, formulare
suggerimenti.
3.
Le proposte e le questioni
riguardanti materie di competenza di più Commissioni o di competenza
controversa possono essere deferite dal Presidente del Consiglio all’esame di
quella Commissione che reputa
prevalentemente competente; nei casi di particolare importanza viene indetta
dal Presidente del Consiglio la convocazione congiunta di più Commissioni.
4.
Le Commissioni,
nell’espletare le funzioni loro assegnate, possono articolarsi, di volta in
volta, in gruppi di lavoro secondo modalità che riterranno opportune.
5.
Le incombenze di cui al
1° comma sono assolte di norma entro il termine di 15 gg. o nei termini
assegnati dal Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità di richiedere
proroghe.
Trascorso il termine senza che il parere
sia stato espresso, la proposta, o la questione è iscritta per la discussione
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.
6.
Nei casi di comprovata
urgenza, la Giunta Comunale può portare una sua proposta direttamente al
dibattito consiliare, ma, ove il Consiglio non riconosca l’urgenza, la proposta
è rinviata all’esame della competente Commissione.
7.
Le Commissioni, su
ciascuna proposta o questione esaminata, completata l’istruttoria, rimettono,
in via immediata, estratto del parere espresso all’Ufficio proponente, per il
prosieguo della procedura.
I parerei devono essere motivati, qualora
l’esame delle questioni si concluda con voto contrario a maggioranza o
all’unanimità.
1.
La convocazione della
Commissione è disposta dal suo Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario,
o su richiesta di almeno 4 dei suoi membri o su richiesta del Presidente del
Consiglio o del Sindaco a nome della Giunta Comunale, in relazione alle
funzioni di cui all’art. 6.
Le riunioni sono indette con preavviso di
almeno cinque giorni, tranne casi particolari di urgenza per i quali bastano 24
ore.
Gli avvisi, con allegato l’ordine del
giorno, devono indicare la data, l’ora e la sede della seduta di prima
convocazione, nonché della seconda convocazione in caso di diserzione della prima.
La seconda convocazione deve essere fissata
almeno un’ora dopo la prima convocazione.
Gli avvisi di convocazione sono affissi
all’Albo Pretorio, per le finalità di cui al successivo art. 8, 2° comma.
2.
Le convocazioni devono
essere inviate per conoscenza anche al Sindaco, agli Assessori competenti per
materia, ai funzionari responsabili degli uffici proponenti, alla Segreteria
delle Commissioni, istituita presso la Segreteria Generale ed alle
Circoscrizioni.
3.
Qualora la materia
all’esame delle Commissioni rientri fra quelle per le quali è obbligatorio il
parere delle Circoscrizioni, viene invitato il Presidente delle Circoscrizioni
interessate.
4.
Le Commissioni non
possono essere riunite, di norma, in coincidenza con le sedute del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale.
5.
Le adunanze di prima
convocazione non sono valide se non interviene la metà dei componenti della
Commissione. Quelle di seconda convocazione sono valide con l’intervento di
almeno 3 dei componenti.
1.
Alle sedute delle
Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi
relativi al funzionamento del Consiglio Comunale.
2.
Le sedute sono di norma
pubbliche ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, tranne quando l’argomento in
trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere gli
interessi del Comune.
1.
Il verbale delle sedute
è redatto dal Segretario della Commissione. Il medesimo, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, è approvato dalla Commissione nella seduta
successiva.
2.
Copia del verbale è
inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio,
per l’espletamento delle funzioni di vigilanza previste dal regolamento per le
adunanze del Consiglio Comunale, nonché all’ufficio di Segreteria delle
Commissioni.
3.
E’ fatta salva
l’applicazione, anche alle Commissioni Consiliari, della facoltà prevista
dall’art. 24, 3° comma, dello Statuto Comunale.
1.
Ogni Commissione,
nell’espletamento dei propri compiti, può consultare le Circoscrizioni, le
Organizzazioni Sindacali e di Categoria, i Presidenti delle Aziende
Municipalizzate ed i rappresentanti di Enti ed Associazioni, a norma dell’art.
26, 5° comma, dello Statuto Comunale.
2.
Per i suoi lavori la
Commissione potrà avvalersi della collaborazione di funzionari e tecnici del
Comune, della Aziende ed istituzioni controllate, a norma dell’art. 26, 6°
comma, dello Statuto Comunale.
3.
Ciascuna Commissione,
per il tramite del Presidente del Consiglio, può chiedere che su determinate
questioni sia sentito il parere di altre Commissioni.
1.
Le Commissioni svolgono
funzioni consultive. Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una
Commissione non preclude la riapertura della discussione nel Consiglio
Comunale.
2.
Per gli argomenti
assegnati dal Consiglio Comunale, la Commissione riferisce allo stesso,
nominando, qualora vi sia discordanza di opinioni, tra i propri membri un
relatore di maggioranza ed uno di minoranza, con il compito di illustrare le
posizioni emerse dalla discussione.
Consiliari Permanenti
1.
I componenti delle
Commissioni, per ogni effettiva presenza alle sedute medesime, saranno ammessi
ai benefici economici e normativi previsti dalle Leggi vigenti.
2.
Non è consentito il
cumulo giornaliero di più indennità di presenza.
1.
E’ costituito presso la
Segreteria Generale l’Ufficio di Segreteria delle Commissioni, al fine di
disciplinare il calendario delle riunioni e tenere l’archivio dei verbali.
2.
I Segretari delle
Commissioni comunicano ogni sei mesi il prospetto delle presenze dei componenti
delle Commissioni al Settore Bilancio per la liquidazione delle indennità di
presenza spettanti.
Conferenza dei Capigruppo
ART. 14 - Organizzazione dei Gruppi Consiliari
1.
I Consiglieri eletti
nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2.
Ciascun gruppo può
essere costituito anche da un solo Consigliere, qualora sia unico
rappresentante eletto in una lista elettorale.
3.
Il Consigliere che si
dissocia nel corso del mandato dal gruppo di originaria appartenenza non può
costituire gruppo autonomo, per la sussistenza del quale occorre l’associazione
di almeno due Consiglieri; è comunque consentita la costituzione di gruppi
misti.
4.
Il Consigliere che
intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato
eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e per conoscenza
al Segretario Generale.
1.
Per lo svolgimento delle
loro funzioni consiliari è messo a disposizione dei gruppi un locale del
Comune, per consentire ai medesimi di riunirsi.
2.
Il Sindaco mette a
disposizione dei gruppi il materiale ed i mezzi occorrenti per il loro
funzionamento.
1.
Ogni gruppo deve
comunicare al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, all’atto
dell’insediamento del Consiglio medesimo, il nominativo del proprio capogruppo;
in mancanza, si considera tale il Consigliere più anziano del gruppo, con
riferimento al numero di voti conseguito alle elezioni.
2.
I capigruppo si
intendono domiciliati presso la sede comunale.
3.
Ai capigruppo sono
inviati i riepiloghi degli atti di Giunta Comunale per le finalità di cui
all’art. 45 della legge 142/90.
1.
La conferenza dei
Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la
presiede, e dai Capigruppo. Non è ammessa la partecipazione di altri
consiglieri ad accezione dell’ipotesi prevista nel successivo comma 3°.
2.
Alla conferenza dei
Capigruppo, preliminare e preparatoria di una seduta consiliare, partecipano
anche il Sindaco e gli Assessori, con funzioni meramente esplicative sugli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
3.
In caso di impedimento,
i Capigruppo possono farsi sostituire da altro consigliere del gruppo di
appartenenza.
4.
Alla conferenza dei
Capigruppo di cui al 2° comma, partecipano il Segretario Generale ed il Vice
Segretario Generale, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
1.
La conferenza dei
Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio per l’organizzazione dei
lavori del Consiglio Comunale e per la redazione dell’ordine del giorno del
Consiglio.
2.
Nei casi di urgenza, il
Presidente convoca il Consiglio e stabilisce l’ordine del giorno senza
interpellare i Capigruppo.
1.
Il presente regolamento,
che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione,
entra in vigore esperiti gli adempimenti previsti dall’art. 96 dello Statuto
Comunale.