REGOLAMENTO
PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI
(Leggi: 8.6.1990 n. 142 - 7.8.1990 n. 241-
31.12.1996 n. 675 - D.P.R. 27.6.1992 n. 352)
Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 124 del 15.12.1997.
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 19.12.1997 al 2.1.1998.
Sottoposto al controllo preventivo di legittimità e divenuto
esecutivo per decorrenza termine di legge (30 giorni) il 24 gennaio 1998.
Affisso all’Albo Pretorio dal 27 gennaio 1998 al 10 febbraio
1998 - (15 giorni).
Entrato in vigore dall'11 febbraio 1998.
INDICE
CAPO I
Disposizioni Generali
art. 1 - Fonti e finalità
art. 2 – Oggetto
CAPO II
Diritto di accesso da parte dei
cittadini
art. 3 - Soggetti titolari del diritto di accesso
art. 4 - Struttura del servizio
art. 5 - Responsabilità del procedimento di accesso
art. 6 - Termini del procedimento
art. 7 - Procedimento di accesso
art. 8 - Identificazione del richiedente
art. 9 - Modalità di accesso
art. 10 - Procedimento di accesso mediante richiesta a mezzo
posta
art. 11 - Visione dei documenti
art. 12 - Rilascio di copie
art. 13 - Rilascio di copie autenticate
art. 14 - Rilascio di copie in bollo
art. l5 - Documenti soggetti all'accesso
art. 16 - Documenti sottratti all'accesso
art. 17 - Differimento dell'accesso
art. 18 – Ricorsi
CAPO III
Esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi da
parte dei Consiglieri Comunali e
Circoscrizionali
art. 19 - Esercizio del diritto di visione
art. 20 - Rilascio di copie
CAPO IV
Esercizio del diritto di accesso da
parte di altri soggetti
art. 21 - Accesso ai documenti da parte dei Revisori dei Conti e
del Difensore Civico
CAPO V
Esercizio del
diritto all'informazione
art. 22 -
Esercizio del diritto all'informazione da parte dei cittadini singoli o
costituiti in associazioni
art. 23 - Esercizio del
diritto all'informazione da parte dei Consiglieri Comunali e Circoscrizionali e
da parte dei Revisori dei Conti
art. 24 - Strumenti informatici
CAPO VI
Disposizioni
finali
art. 25 - Pubblicazioni all'Albo Pretorio
art. 26 - Pubblicità delle spese elettorali
art. 27 - Entrata in vigore del Regolamento
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
FONTI E FINALITA'
- Il
presente regolamento attua i principi affermati dalla legge 8.6.1990 n.
142, le disposizioni della legge 7.8.1990 n. 241 del D.P.R. 27.6.1992 n.
352, della legge n. 675 del 31.12.1996 e dello statuto comunale, al fine
di garantire e disciplinare l'esercizio del diritto di accesso agli atti,
ai documenti amministrativi ed informativi in possesso
dell'amministrazione.
- In
conformità a quanto stabilito dall’art. 7 della legge 8.6.1990 n. 142 e
dall'art. 54 dello statuto comunale tutti gli atti del Comune sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di
legge o per effetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 16 e 17
del presente regolamento.
Art. 2
OGGETTO
1. Per
"accesso" ai documenti amministrativi si intende la possibilità della
piena conoscenza di questi, mediante visione o estrazione di copia, ovvero
mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi
forma ne sia rappresentato il contenuto.
- Per
"documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma
rivesta il contenuto di atti o provvedimenti, prodotti dagli organi
elettivi o non elettivi di questo Comune.
- Per
"documento informativo" si intende qualunque forma di
comunicazione diretta a rappresentare alla cittadinanza il contenuto di
atti, oppure notizie di rilevanza generale.
CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO DA PARTE DEI
CITTADINI
Art. 3
SOGGETTI TITOLARI
DEL DIRITTO DI ACCESSO
- Il
diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune è riconosciuto a
tutte le persone fisiche e giuridiche che vi abbiano interesse, ivi
compresi i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 22
della legge 7.8.1990, n. 241.
- Ai
sensi del precedente comma, sono, dunque, titolari del diritto di accesso
tutti coloro che possono vantare un interesse in via giurisdizionale
ordinaria o amministrativa. Deve trattarsi, pertanto, di un interesse attuale,
personale e diretto, non essendo sufficiente un semplice interesse
generico.
Art. 4
STRUTTURA DEL SERVIZIO
- L'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune provvede a fornire tutte le
informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui
relativi costi, nonché ad indicare all’interessato l'ufficio competente in
materia, l'elenco aggiornato dei responsabili dei procedimenti, lo stato
delle procedure e gli orari di apertura degli uffici stessi.
- Presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sono a disposizione degli interessati
moduli prestampati per la formulazione della richiesta di accesso ai
documenti, presentabili presso l'Ufficio medesimo.
Art. 5
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
- Responsabile
del procedimento di accesso è il dirigente o il responsabile del settore o
servizio depositario della documentazione richiesta ovvero altro
dipendente da questi designato.
Art. 6
TERMINI DEL
PROCEDIMENTO
- Il
procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni
dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente di norma per
tramite del protocollo generale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.P.R.
27.6.1992 n. 352.
- Qualora
il richiedente non si avvalga del diritto di accesso entro 60 giorni dalla
data di presentazione della richiesta, la domanda si intende decaduta.
- Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dagli artt. 16 e 17, debbono essere motivati e
comunicati ai richiedenti nei termini di cui al 1° comma e nelle forme di
rito indicative altresì dell'organo giurisdizionale presso cui esplicare
l'impugnativa.
Art. 7
PROCEDIMENTO DI ACCESSO
A.
ACCESSO INFORMALE
- I1
diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche
verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
- L'interessato
deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero
gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove
occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far
constare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri
rappresentativi.
- La
richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie,ovvero altra modalità idonea.
- La
richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal
titolare dell'ufficio interessato
o dal responsabile del procedimento amministrativo dell'Amministrazione
richiedente.
- Sulla
base degli indirizzi generali del sindaco, i dirigenti, sentiti i
responsabili dei procedimenti, fissano appositi orari per l'esercizio
dell'accesso, coordinandoli con gli orari di apertura al pubblico.
B. ACCESSO FORMALE
- Qualora
non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è informato
dall’Ufficio Relazioni al Pubblico della possibilità di presentare,
contestualmente, istanza formale.
- La
richiesta deve essere motivata, anche con riferimento all'interesse di cui
al precedente art. 3, che la legittima, e deve indicare gli elementi che
consentono l'individuazione del documento oggetto dell'accesso.
- Salvi
i casi previsti dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento, la richiesta
è redatta in carta libera, preferibilmente su apposito modulo prestampato
predisposto dall'amministrazione ed inoltrata al dirigente del settore
depositario della documentazione richiesta, tramite il protocollo
generale. E' fatta salva la regolarizzazione della domanda a norma delle
disposizioni in materia di bollo.
- Ove
la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento
è tenuto a darne comunicazione al richiedente con piego raccomandato con
avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la recezione, nei
termini di legge. Il termine del Procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta perfezionata.
- In
relazione a documentati motivi d'urgenza, la domanda potrà indicare il
termine massimo per l'accesso utile all'interesse del richiedente.
- Sulla
base degli indirizzi generali del sindaco, i dirigenti, sentiti i
responsabili dei procedimenti, fissano appositi per l'esercizio
dell'accesso, coordinandoli con gli orari di apertura al pubblico.
Art. 8
IDENTIFICAZIONE
DEL RICHIEDENTE
- L'esercizio
del diritto di accesso formale ai documenti amministrativi avviene previa
identificazione del richiedente, effettuata mediante esibizione di un
valido documento di identificazione, i cui estremi sono annotati
sull'istanza relativa all'accesso.
- Coloro
che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche,
associazioni, istituzioni o altri organismi devono altresì dichiarare la
carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del
diritto per conto dei soggetti rappresentati.
- I
rappresentanti, tutori e curatori di soggetti, interessati all'accesso,
devono altresì dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale
la stessa è comprovata.
- Nella
richiesta, debitamente sottoscritta, inviata a mezzo del servizio postale,
il richiedente deve trasmettere copia di un documento d'identità valido.
Art. 9
MODALITA' DI
ACCESSO
- Il
diritto di accesso si esercita con le modalità indicate all'art. 2, comma
1, secondo quanto specificato nei successivi articoli.
- L'accoglimento
della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al
medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.
- Nel
caso in cui l'interessato richieda documenti connessi ai sensi del
precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all'art. 6 decorrono
dalla data della nuova richiesta e sono ridotti della metà.
- L'esame
dei documenti avviene presso l’ufficio depositario dell’atto negli orari
stabiliti dal dirigente o responsabile di settore o servizio, alla
presenza, ove necessaria, di personale addetto.
Art. 10
PROCEDIMENTO DI
ACCESSO MEDIANTE
RICHIESTA A MEZZO
POSTA
- La
richiesta inviata a mezzo del servizio postale, nel rispetto delle
modalità indicate all'art. 8, comma 4, deve essere indirizzata all'ufficio
protocollo generale, che provvederà a trasmetterla al settore competente.
- Il
responsabile del procedimento trasmette al richiedente una comunicazione
scritta contenente 1'indicazione dell'ufficio in cui può prendere visione
degli atti ovvero, qualora abbia richiesto il rilascio di copie, la data
in cui le stesse saranno disponibili ed i relativi costi, ovvero la
comunicazione del diniego o del differimento.
- Su
richiesta dell'interessato le copie potranno essere spedite al recapito da
questi indicato, previo pagamento delle somme dovute e con addebito delle
relative spese postali.
- Ove
la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente
la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento
richiede i chiarimenti necessari ed i termini di cui al precedente art. 6
ricominciano a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata.
Art. 11
VISIONE DEI DOCUMENTI
- La
visione degli atti e dei documenti amministrativi non sottratti
all’accesso è gratuita. L'esame dei documenti, per la durata necessaria,
deve avere luogo unicamente presso l'ufficio dove i documenti sono
conservati ed è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata
per iscritto, fatta constatare la propria identità e, ove occorra,
comprovati i propri poteri rappresentativi.
- L'interessato
ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere, in tutto o in parte, i
documenti presi in visione.
- Salva l'applicazione delle norme penali è vietato asportare
i documenti dal luogo presso cui sono dati in
visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualunque
modo.
Art. 12
RILASCIO DI COPIE
- Per
il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi è dovuto il
rimborso del costo di riproduzione oltre alle spese di ricerca. Il
rimborso delle spese per la riproduzione di copie ottenute mediante l'uso
di macchine fotocopiatrici del Comune è fissato con deliberazione della
giunta comunale che provvede altresì ad adeguare periodicamente la tariffa
alle variazioni dei costi.
Qualora la riproduzione
di atti o documenti abbia caratteristiche tali da non renderne possibile la
riproduzione stessa mediante le attrezzature comunali, il richiedente dovrà
rimborsare il costo effettivamente sostenuto dal Comune.
I1 costo di ricerca, per gli atti depositati in archivio, è
commisurato al diritto di obbligatoria applicazione di cui al n. 5 della
tabella d) allegata alla legge 8.6.1962, n. 604, nel testo e nell'importo
vigenti.
- Quando
l'invio delle informazioni o delle copie è richiesto per posta, telefax o
altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la
spedizione o per l'inoltro.
- Il rimborso
degli importi sopra specificati è effettuato mediante versamento su conto
corrente postale, versamento presso l'Ufficio Economato e ogni altra
modalità prevista da disposizioni normative.
Art. 13
RILASCIO DI COPIA AUTENTICATA
1.
Il
richiedente, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente
nella richiesta e presentare la stessa in regola con le disposizioni in materia
di bollo.
- Per
il rilascio di copia autenticata, oltre alle norme del presente
regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 4.1.1968, n.
15 e del relativo regolamento comunale di attuazione.
- I
dirigenti ed i responsabili di servizio autorizzati autenticano le copie
degli atti i cui originali sono depositati presso il loro settore o
servizio.
- Non è
consentito il rilascio di copia di una copia dell'atto originale.
Art. 14
RILASCIO DI COPIE IN BOLLO
- Ai
fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare
all'istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a
quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive
modificazioni e novazioni.
- Nel
caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è
ammessa la regolarizzazione successiva, ai sensi di legge.
Art. 15
DOCUMENTI SOGGETTI
ALL'ACCESSO
- Il
diritto di accesso si esercita, di norma, nei confronti di tutti gli atti
ed i provvedimenti adottati e/o pubblicati all'albo pretorio del Comune.
- Si
intendono adottati tutti i provvedimenti conclusivi di un procedimento
ossia le deliberazioni, le determinazioni, le concessioni, le licenze, le
autorizzazioni, i contratti, le ordinanze, le ingiunzioni e, in genere,
tutti gli atti ed i provvedimenti conclusivi di un procedimento
amministrativo che sia produttivo di effetti giuridici. Rientrano altresì
nel diritto di accesso i documenti richiamati ed appartenenti al medesimo
procedimento.
Art. 16
DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO
- Sono
comunque ed in ogni caso esclusi dal diritto di accesso, senza limiti di
tempo:
-
i registri di stato civile,
-
lo schedario anagrafico,
-
i fascicoli personali degli elettori,
-
gli atti inerenti la leva militare,
-
lo schedario delle carte d'identità,
-
i fascicoli personali dei dipendenti,
-
rapporti informativi sul personale dipendente,
-
notizie, documenti e cose comunque attinenti a selezioni
psico-attitudinali,
-
accertamenti medico-legali e relativa documentazione,
-
documenti e
atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni
psicofisiche delle medesime,
-
rapporti alla Procura generale ed alle Procure regionali della
Corte dei conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano
nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di
responsabilità amministrative, contabili e penali,
-
atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla
Procura generale ed alle Procure
regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie,
-
documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino
alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del
relativo procedimento,
-
documentazione in possesso dell'Amministrazione e concernente
situazioni private dell'impiegato,
-
documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari
fino all'adozione del provvedimento conclusivo,
-
documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e
formali,
-
documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal
servizio,
-
il protocollo generale ed i protocolli di settore,
e tutti gli altri documenti o categorie di documenti la cui
esclusione sia prevista da disposizioni speciali vigenti o da disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, in quanto contenenti elementi che, se noti, potrebbero
arrecare nocumento alla persona,
incidendo sulla sfera privata del soggetto interessato.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso i pareri
resi all'amministrazione da consulenti esterni.
- Sono
infine esclusi dall'accesso, con provvedimento motivato del dirigente o
responsabile di settore o servizio interessato, i documenti, o parti di
documenti, riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai
richiedenti, che abbiano un interesse personale e concreto, la visione degli
atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o difendere i loro stessi interessi giuridici.
- L'elenco
dei documenti da sottrarre temporaneamente all'accesso è stabilito dal
dirigente o responsabile di settore o servizio, che dispone in tal senso.
- Sono
respinte con provvedimento motivato del responsabile del procedimento le
richieste relative a intere categorie di documenti.
- Non
rientrano, in ogni caso, nel diritto di accesso i provvedimenti non
adottati, nonché tutti i documenti ad essi relativi e gli atti in corso di
istruttoria.