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Calcolo e dichiarazione IMU 2012

Compila la dichiarazione IMU







Scritta Calcolo IMU Il Comune mette a disposizione dei cittadini uno strumento per il calcolo automatico online del dovuto. Il secondo acconto (solo per abitazione principale e pertinenze, qualora si fosse scelto il pagamento in tre rate) ed il saldo dovranno essere versati entro il 17 Dicembre.

Il sito permette la compilazione e la stampa del modello F24 necessario per il pagamento dell’imposta presso gli uffici postali, la propria banca o tramite i servizi di internet banking

 

CALCOLA


per i versamenti effettuati dopola scadenza, il sistema calcolerà anche la sanzione per il ravvedimento.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

SCARICA GLI ALLEGATI

 

SCADENZE
 

RATA
DATA
Acconto
18 giugno
Secondo acconto
(solo per abitazione principale e pertinenze):
17 settembre
Saldo
17 dicembre

 
 
ALIQUOTE
 

TIPOLOGIA IMMOBILI
ALIQUOTA
2012
Aliquota abitazione principale
3,8 per mille
Aliquota ordinaria
9,5 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente
9,0 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale
9,0 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori
9,0 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
10,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale
2,0 per mille
Nuovi insediamenti di attività produttive (fabbricati di categoria D) e per una durata massima di 3 anni
4,0 per mille
Immobili oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica a uso domestico, per una durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili
4,6 per mille

 
Detrazione abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, un importo di 200,00 euro.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste tale destinazione. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro.
Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti e deve essere suddivisa tra il/i genitore/i soggetti passivi d’imposta che beneficiano della detrazione per abitazione principale.
La detrazione è di € 250,00 nel caso di permanenza di figlio disabile maggiore di 26 anni.
 
Agevolazioni
L’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applica anche agli anziani e ai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi, non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;
 


Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato.

 

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati dal Comune.

 

Soggetto passivo

Soggetti passivi dell’Imposta Comunale Propria sono il proprietario degli immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, ovvero il titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Il coniuge assegnatario della casa, dopo la separazione legale, acquisisce il diritto di abitazione anche se la casa dovesse essere parzialmente o interamente di proprietà dell’altro coniuge. Conseguentemente è il coniuge assegnatario a versare l’IMU per l’intero dovuto.

Per gli immobili in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza dello stesso.

 

 

Base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

CATEGORIA
MOLTIPLICATORE
A (ad esclusione dell'A/10), C/2, C/6 e C/7
160
B, C/3, C/4 e C/5
140
D/5
80
A/10
80
D (ad esclusione della categoria D/5)
60 (Tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013)
C/1
55

 
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, uno dei seguenti moltiplicatori:
 

TIPO TERRENO
MOLTIPLICATORE
Terreno che non sia area fabbricabile.
135
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e iscritti alla previdenza agricola.
110

 
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

Riduzione
Fascia
70,00%
Da euro 6.000 e fino a euro 15.500
50,00%
Da euro 15.500 e fino a euro 25.500
25,00%
Da euro 25.500 e fino a euro 32.000

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati:
 
· di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
· dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà).
 
 
Aliquote
 
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento.
L’aliquota di base per l’abitazione principale è pari allo 0,40 per cento.
L’aliquota di base per i fabbricati rurali è pari allo 0,20 per cento.
 
Le aliquote possono essere modificate dal Comune entro il 30 settembre 2012 e dallo Stato entro il 10 dicembre 2012.
Nel caso le aliquote fossero rettificate dovrà esserci il conguaglio col saldo del 16 dicembre.
 
 
 
Dichiarazione
 

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

A titolo di esempio, se si acquistasse un’area fabbricabile in data 30 aprile 2013, la Dichiarazione IMU si dovrebbe presentare entro il 30 giugno 2014.



ISTRUZIONI E MODELLO DI DICHIARAZIONE
 
 
 
Versamento
Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato in misura pari al 50 per cento dell'importo dovuto ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni di base. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
L'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata anche in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'importo dovuto ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni di base mentre il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.

SCADENZE PAGAMENTI PER IL 2012
RATA
DOVUTO
DATA SCADENZA
ACCONTO
50% dell’aliquota base
18 GIUGNO
SALDO
Conguaglio calcolato in base alle aliquote definite dal Comune e dallo Stato.
17 DICEMBRE

 

SCADENZE PAGAMENTI FACOLTATIVE
PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE PER IL 2012
RATA
DOVUTO
DATA SCADENZA
ACCONTO I
1/3 dell’aliquota base
18 GIUGNO
ACCONTO II
1/3 dell’aliquota base
17 SETTEMBRE
SALDO
Conguaglio calcolato in base alle aliquote definite dal Comune
17 DICEMBRE

 
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, l'Agenzia delle Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo:
 

CODICE F24
TIPOLOGIA
DESTINATARIO VERSAMENTO
3912
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
COMUNE
3913
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
COMUNE
3914
TERRENI
COMUNE
3915
TERRENI
STATO
3916
AREE FABBRICABILI
COMUNE
3917
AREE FABBRICABILI
STATO
3918
ALTRI FABBRICATI
COMUNE
3919
ALTRI FABBRICATI
STATO
3923
INTERESSI DA ACCERTAMENTO
COMUNE
3924
SANZIONI DA ACCERTAMENTO
COMUNE

ESEMPI DI CALCOLO
Abitazione principale e pertinenza (famiglia con due figli in età inferiore ai 26 anni)

Prendere la rendita catastale dell’abitazione principale
532,20
Rivalutarla del 5%
532,20 × 1,05 = 558,81
Applicare il moltiplicatore corrispondente alla categoria
558,81 × 160 = 89.409,60
Prendere la rendita catastale della pertinenza
84,26
Rivalutarla del 5%
84,26 × 1,05 = 88,47
Applicare il moltiplicatore corrispondente alla categoria
88,47 × 160 = 14.155,20
Sommare i valori catastali
103.564,80
Applicare l’aliquota ordinaria sul valore catastale complessivo
103.564,80 ÷ 100 = 1.035,64
1.035,64 × 0,40 = 414,26
Sottrarre la detrazione base
414,26 – 200,00 = 214,26
Sottrarre la detrazione per i figli (€ 50 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni)
214,26 – 100,00 = 114,26
Calcolare l’acconto in due rate
114,26 ÷ 2 = 57,13

 
Abitazione non principale

Prendere la rendita catastale dell’immobile
481,20
Rivalutarla del 5%
481,20 × 1,05 = 505,26
Applicare il moltiplicatore corrispondente alla categoria
505,26 × 160 = 80.841,60
Applicare l’aliquota sul valore catastale
80.841,60 ÷ 100 = 808,42
808,42 × 0,76 = 614,40
Calcolare l’acconto in due rate
614,40 ÷ 2 = 307,20

 
Negozio (categoria C/1)

Prendere la rendita catastale dell’immobile
951,00
Rivalutarla del 5%
951,00 × 1,05 = 998,55
Applicare il moltiplicatore corrispondente alla categoria
998,55 × 55 = 54.920,25
Applicare l’aliquota sul valore catastale
54.920,25 ÷ 100 = 549,20
549,20 × 0,76 = 417,40
Calcolare l’acconto in due rate
417,40 ÷ 2 = 208,70

 
Area fabbricabile

Mq dell’area
2.520
Applicare la tariffa media di mercato
2.520 × 120,00 = 302.400,00
Applicare l’aliquota sul valore catastale
302.400,00 ÷ 100 = 3.024,00
3.024,00 × 0,76 = 2.298,24
Calcolare l’acconto in due rate
2.298,24 ÷ 2 = 1.149,12

 

STAMPA

 



Ravvedimento operoso IMU per omesso-parziale versamento
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:
  • imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.
Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa alla prima rata dell'anno 2012 ti puoi ravvedere così come segue:
  1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
  • Ab. principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
  • Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
  • Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916 - Codice IMU quota Stato: 3917
  • Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918 - Codice IMU quota Stato: 3919
  • Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914 - Codice IMU quota Stato: 3915
Normativa di riferimento
  • Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
  • Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
    Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.