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identificazione
elettronica degli animali da affezione e anagrafe canina - l.r. piemonte 19
luglio 2004, n. 18
Anagrafe
canina
La
Regione Piemonte ha istituito, con la Legge
Regionale 19 luglio 2004, n. 18, l’anagrafe canina
informatizzata che consente di registrare tutti i cani presenti sul territorio
regionale. La nuova legge regionale abroga di fatto la L.R. del 13 aprile 1992
n. 20 trasferendo le funzioni di istituzione e gestione dell’anagrafe canina ai
Servizi veterinari dell’ASL in collaborazione con i comuni.
L’istituzione
della anagrafe canina regionale, con l’obbligo della identificazione tramite
tatuaggio dei cani di proprietà, avviata con la Legge regionale 20/92, ha
rappresentato uno strumento idoneo a garantire la realizzazione di provvedimenti
preventivi. Tuttavia, recentemente si sono rese disponibili tecniche di
identificazione elettronica dei cani in grado di facilitare la riconoscibilità
della proprietà degli animali e la loro registrazione in banche dati
informatizzate. Nell’intento di agevolare i cittadini proprietari di cani
nelle procedure di iscrizione all’anagrafe canina e di garantire un più
rapido rintraccio in caso di smarrimento dell’animale, la Regione Piemonte ha
pertanto adottato la Legge Regionale 18/2004 “Identificazione elettronica
degli animali di affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge
regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)”, in
accordo con quanto previsto dal D.P.C.M.. 28 febbraio 2003, n. 358
“Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet therapy”.
Identificazione
mediante microchip
A
partire dal 5 novembre 2004
il “microchip” è l’unico sistema di identificazione dei cani
ammesso. I cittadini di Vercelli in possesso di un cane
non ancora censito dovranno pertanto far identificare il proprio
animale tramite microchip. I cuccioli nati a partire dal
5/11/2004 devono essere identificati tramite
microchip da applicarsi entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della
loro cessione.
E’
vietato detenere, cedere o vendere cani non registrati e non identificati. In
caso di inosservanza è prevista la sanzione amministrativa di cui all’ art.
12 della L.R. 18/2004.
Per
garantire all’utenza un adeguato servizio di identificazione mediante
microchip sul territorio regionale, il cittadino può rivolgersi direttamente:
al
Servizio Veterinario dell’ASL di residenza, pagando una tariffa definita dalla
Regione Piemonte equivalente al rimborso dei costi per il materiale utilizzato
definita dalla Regione Piemonte (Euro 3,50 per cane singolo e Euro 3,00 per cane
se di cucciolata con almeno 2 animali)
OPPURE
ad
un medico veterinario libero professionista autorizzato, pagando la parcella.
Il
proprietario deve presentarsi dal Medico Veterinario (del servizio ASL o libero
professionista) munito di
documento di riconoscimento in corso di validità,
nonché codice fiscale, indispensabili
per la registrazione nella banca dati informatizzata regionale. Copia della
scheda di registrazione e identificazione rilasciata dal medico veterinario che
applica il microchip deve essere conservata dal proprietario del cane in quanto
costituisce elemento identificativo obbligatorio. Sarà cura del medico
veterinario identificatore trasmette le copie della scheda di identificazione
agli Organi competenti.
I cani identificati prima di tale data con il tatuaggio non devono
essere nuovamente identificati con il microchip.
Nei casi in cui il tatuaggio di un cane sia diventato illeggibile, il
proprietario ha l’obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite
microchip. Il servizio veterinario dell’ASL effettua questo servizio
gratuitamente. E’ sempre possibile rivolgersi al proprio veterinario di
fiducia.
Tutti
gli animali possono in questo modo essere registrati nella banca dati regionale
unitamente alle loro caratteristiche (razza, sesso, età, colore, etc.) ed ai
dati del proprietario. La banca dati regionale consente di risalire in tempi
brevi ai proprietari dei cani smarriti o abbandonati riducendo il randagismo e
diminuendo il numero di animali nei canili.
MODALITA’
PER L’APPLICAZIONE DEL MICROCHIP PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL DI
VERCELLI
I
cittadini di Vercelli in possesso di un cane non ancora censito dovranno:
·
prendere appuntamento, anche telefonico 0161.593090 – Fax. 0161.210887 dalle
ore 8,30 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì al Servizio Veterinario dell’ASL
di Vercelli di Via Benadir n. 35 per l’apposizione del microchip.
·
ritirare il bollettino di pagamento del microchip presso gli Uffici
Veterinari di Vercelli, Via Benadir n. 35 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 12,00.
·
Recarsi, con la ricevuta di pagamento del microchip e il proprio animale,
come da appuntamento prefissato, presso l’ex Macello Pubblico di Vercelli,
Corso Magenta n. 43, il
primo giovedì di ogni mese, all’orario prestabilito, a partire
dal mese di dicembre 2004
Chi
avesse esigenze particolare di giornata od ora potrà, ai numeri telefonici
sopra elencati, prendere appuntamento in altra giornata.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Cessione/acquisizione
di un cane
I
cani nati in Piemonte dopo il 5/11/2004 devono essere ceduti già registrati e
identificati.
La
regola vale anche per i cani iscritti al libro genealogico, la cui registrazione
è duplice: all’anagrafe canina e al registro ENCI. Infatti, secondo il D.M.
n. 20894 del 18/04/2000, “Norme tecniche Libro Genealogico del cane di
razza”, è previsto che l’allevatore od il proprietario, provveda ad
identificare i cuccioli entro 90 giorni dalla nascita, e comunque prima che
vengano allontanati dall’allevamento.
Per
la cessione, a qualsiasi titolo (vendita, commercio, gratuitamente), il
proprietario che cede il cane, deve dare segnalazione al Servizio veterinario
dell’ASL di residenza, entro 15 giorni, indicando i dati completi del nuovo
proprietario, che firma il modello per attestare che ha effettivamente acquisito
il cane e che i dati riportati sono corretti.
L’anagrafe
canina registra ufficialmente la proprietà dell’animale; pertanto in caso di
una cessione non segnalata e registrata, tutti gli obblighi e gli oneri relativi
al cane restano in carico al proprietario di origine.
Il
privato che intende acquisire o detenere un cane deve verificare che il
soggetto sia stato preliminarmente registrato ed identificato, richiedendo copia
della relativa attestazione.
VARIAZIONE
DELLA SEDE DI DETENZIONE
Il
proprietario o l’eventuale detentore, in caso di variazione definitiva della
sede di abituale detenzione, deve darne comunicazione, entro quindici giorni, al
Servizio Veterinario dell’ASL di residenza.
SMARRIMENTO
DI UN CANE
Nel
caso di smarrimento va dato subito avviso (entro 3 giorni) alla Polizia
Municipale del Comune dove viene detenuto il cane.
MORTE
DEL CANE
Il
proprietario o l’eventuale detentore, in caso di morte del cane, deve darne
comunicazione, entro quindici giorni, al Servizio Veterinario dell’ASL di
residenza.
Rinvenimento
di un cane vagante o randagio
Se
un cittadino trova un cane vagante o randagio deve darne immediata comunicazione
alla Polizia municipale del Comune dove è stato avvistato l’animale. Solo nei
casi in cui sia impossibile contattare la Polizia Municipale e la segnalazione
rivesta carattere di urgenza, sarà possibile rivolgersi anche ai Carabinieri,
alla Polizia stradale, al Corpo Forestale dello Stato o al Veterinario ufficiale
dell’ASL, i quali potranno provvedere ad attivare il servizio di
accalappiamento.
Si
ricorda che è’ vietata la cattura di cani da parte di personale non abilitato
e che il cane trovato vagante deve obbligatoriamente afferire al canile pubblico
di zona, per il periodo obbligatorio di osservazione sanitaria. Per i cani
ritrovati vaganti e non muniti di microchip o tatuaggio, comunque reclamati per
la restituzione, si procede all’identificazione e all’inserimento
nell’archivio anagrafico a spese del proprietario, prima della restituzione.
PER
ULTERIORI INFORMAZIONI: www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/animale/anacanina.htm
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